LEGGE 5 ottobre 1991, n. 343
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo del 1988 relativo alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS , Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, RICONOSCENDO la necessita' di introdurre nella summenzionata Convenzione disposizioni in materia di visite e di rilascio di certificati che siano in armonia con le corrispondenti disposizioni di altri strumenti internazionali, RITENENDO che il modo migliore di far fronte a tale necessita' e' di stipulare un protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO PRIMO Obblighi generali 1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare effetto alle disposizione del presente Protocollo e del suo Annesso, che e' parte integrante del presente Protocollo. Ogni riferimento al presente Protocollo costituisce nello stesso tempo un riferimento al suo Annesso. 2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come modificata (in appresso denominata "la Convenzione) si applicano tra le Parti al presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunci- ate nel presente Protocollo. 3. Le Parti la presente Protocollo applicano alle navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed al presente Protocollo le prescrizioni della Convenzione e del presente Protocollo, nella misura in cui cio' sia necessario per non far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.
Protocollo- art. II
ARTICOLO II Trattati anteriori 1. Il presente Protocollo sostituisce ed abroga il Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione tra le Parti al presente Protocollo. 2. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' delle disposizioni della Convenzione, ed ogni supplemento a tale certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' alle disposizioni del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, il quale sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti della Parte che ha rilasciato il certificato o supplemento, rimane valido fino a quando non scada ai sensi della Convenzione o del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, a seconda dei casi. 3. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come adottata il 1› novembre 1974.
Protocollo- art. III
ARTICOLO III Comunicazione di informazioni Le parti al presente Protocollo si impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso: a) il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti e di altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo; b) una lista di ispettori designati o di organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto nell'applicazione dei provvedimenti che concernono la salvaguardia della vita umana in mare, affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, ed una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti, nonche' delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa; c) un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo- art. IV
ARTICOLO IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione, dal 1› marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto all'adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di un'accettazione, di una approvazione o di una adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi hanno aderito.
Protocollo- art. V
ARTICOLO V Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale le seguenti due condizioni sono soddisfatte: a) almeno-quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV, b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 rela- tive alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico sono soddisfatte; sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1› febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore siano state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione l'approvazione o l'adesione pre hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se tale data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo e considerato comme essere stato accettato in conformita' con l'articolo VI, si applica al Protocollo nella sua forma modificata.
Protocollo- art. VI
ARTICOLO VI Emendamenti Le procedure enunciate all'Articolo VIII della Convenzione si applicano agli emendamenti al presente Protocollo, rimanendo inteso che: a) i riferimenti di questo articolo alla Convenzione ed ai Governi contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo; b) gli emendamenti agli articoli ed all'Annesso al presente Protocollo sono adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti agli articoli della Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione; c) gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente Protocollo possono essere adottati e messi in vigore in conformita' con la procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione, ad eccezione del capitolo I.
Protocollo- art. VII
ARTICOLO VII Denuncia 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualunque delle Parti in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore per detta Parte. 2. La denuncia e' effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data quale il Segretario Generale dell'Organizzazione ne ha ricevuto notifica, oppure alla scadenza di un eventuale altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia. 4. Ogni denuncia della Convenzione da una Parte rappresenta una denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia prende effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto in conformita' con l'articolo IX c) della Convenzione.
Protocollo- art. VIII
ARTICOLO VIII Depositario 1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il Depositario"). 2 Il depositario: a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito; i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della data di tale firma o di tale deposito; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento che denunci il presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto; b) fa pervenire copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi hanno aderito. 3 Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario ne fa pervenire una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo- art. IX
ARTICOLO IX Lingue Il presente Protocollo e' redatto in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Ne e' effettuata una traduzione ufficiale in lingua italiana la quale e' depositata assieme all'esemplare originale corredato delle firme. FATTO A LONDRA, l'11 Novembre millenovecentottantotto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.
Annesso
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