DECRETO 28 agosto 1991, n. 350
Entrata in vigore del decreto: 20/11/1991
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, con il quale, in applicazione degli articoli 5 e 6 della menzionata legge n. 797, sono state stabilite, con effetto dal 1 gennaio 1982, le qualifiche funzionali del personale delle poste e delle telecomunicazioni e fissati i relativi profili professionali nonche' i contingenti autonomi di posti, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, modificato con decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, contenente la disciplina dei concorsi di accesso alle singole qualifiche funzionali, ed in particolare le modalita' per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle sottocommissioni dei concorsi interni per titoli professionali, pubblicati nel 1 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983 e nel 2 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1985;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1988, n. 7872, con il quale e' previsto che la scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale per gli uffici locali, per l'espletamento dei concorsi interni, puo' essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta dal decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, modificato con il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4/1989;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessita' di consentire la scelta dei componenti delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale per gli uffici locali, limitatamente ai concorsi interni per l'accesso fino alla sesta categoria, anche fra i funzionari di qualifica inferiore a quella prevista dai succitati decreti ministeriali n. 4833 e n. 5627, stante la difficolta' di reperire funzionari con la prescritta qualifica;
Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati, la commissione centrale per gli uffici locali e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM60730/4156/CR del 23 agosto 1991); ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
1.Nei concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'esercizio fino alla sesta categoria - ruoli degli uffici principali e degli uffici locali - i tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, membri delle sottocommissioni giudicatrici per l'integrazione della commissione centrale del personale e della commissione centrale degli uffici locali, devono rivestire una qualifica non inferiore a primo dirigente (o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento con funzioni superiori) e due qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza, ovvero quella di consigliere con funzioni superiori.
2.Nei concorsi, di cui al comma 1, l'incarico di segretario aggiunto deve essere affidato ad un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore all'ottava categoria dell'esercizio ovvero alla settima categoria - personale direttivo.
Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 197 --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/11/1991, n. 270 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 101/1979 reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazionie relativo trattamento economico". - La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento dei personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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