LEGGE 17 ottobre 1991, n. 351

Type Legge
Publication 1991-10-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonchè materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2.A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.

3.I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

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