DECRETO 25 giugno 1991, n. 357
Entrata in vigore della legge: 24/11/1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario per il sostegno della piccola e media impresa nelle zone che hanno subito perdita di posti lavoro nel settore siderurgico (programma Resider);
Visto l'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che, per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), prevede la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese che realizzino l'insediamento di nuove attivita' ovvero l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti esistenti in zone colpite da crisi siderurgica;
Vista la decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 e la delibera del CIPI in data 28 giugno 1990 che individuano le zone colpite da crisi siderurgica;
Vista la nota n. 91970 del 31 dicembre 1990 della Commissione delle Comunita' europee che dichiara la compatibilita', ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, del contenuto, del citato art. 11 e che consente l'attribuzione di un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo dell'investimento ammesso al contributo di cui ai commi 1 e 1- bis del citato art. 11, con onere a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto che ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 11 soprarichiamato occorre stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 16 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 90114 del 20 maggio 1991);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento trova applicazione per le iniziative che si svilupperanno nelle zone geografiche individuate con decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 (allegato F).
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 328/88, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 33 del 5 febbraio 1988. - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Per le finalita' previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) (v. nota precedente, n.d.r.) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per l'insediamento di nuove attivita' ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purche' non relativi ad attivita' appartenenti al settore siderurgico, sara' pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire. 1-bis. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine. 2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non piu' di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonche' le piccole e medie imprese di servizi aventi non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le societa' controllate o controllanti di cui all'art. 2359 del codice civile, nonche' le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e societa' di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresi', sentito un comitato tecnico, che sara' appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sara' effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilita' residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennita' di missione e spese di trasporto, nonche' il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del gia' citato 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunita' economiche europee. 5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, puo' essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare e' determinata sulla base del tasso di interesse legale. 6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo puo' essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttivita'. Il contributo e' concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo e' a carico delle disponibilita' di cui al comma 4. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider)". Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni soprarichiamate: - I limiti dimensionali per l'impresa artigiana sono previsti dall'art. 4 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato), che qui si trascrive: "Art. 4. (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta". - L'art. 2359 del codice civile definisce le societa' controllate e le societa' collegate. Se ne trascrive il testo, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - L'art. 18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983), oltre ad autorizzare spese aggiuntive per consentire il completamento degli interventi del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale costituito ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' recita, al sesto e settimo comma: "A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la piu' agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disciplina di cui al precedente comma puo' essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 20. - Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attivita' almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacita' produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato. Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 'Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici', i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida. E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le disponibilita' del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria dello Stato. Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo". - La decisione della Commissione n. 90/64/CEE del 6 febbraio 1990 (v. allegato F al decreto qui pubblicato) e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L. 43 del 17 febbraio 1990. - La delibera CIPI del 28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 1990, individua nelle zone rientranti nei comuni delle province di Livorno, Genova, Terni, Perugia e Brescia, specificatamente indicati nella decisione della Commissione CEE del 6 febbraio 1990 di cui sopra, le aree colpite da crisi siderurgica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando in necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 443/1985 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
Entita' dei contributi
1.La misura del contributo di cui al predetto art. 11, comma 1 e 1-bis, e' pari al 25% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili, con un limite massimo di lire 700 milioni.
2.Il contributo per l'acquisizione dei servizi, di cui al successivo sesto comma del predetto art. 11, e' concesso nella misura dell'80% del costo effettivo dell'investimento e comunque per un importo non superiore ai 30 milioni.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
Contributi per investimenti
3.Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989 nonche' le spese destinate all'acquisto di macchinari usati o imputabili a commesse interne. Non verranno altresi' ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato, ne' i costi generali inerenti agli immobili (sono comunque ammesse le spese di urbanizzazione primaria nel caso di acquisto di terreni) ed agli impianti, come ammortamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, assicurazioni, ecc., nonche' i costi per quote di spese generali aziendali.
4.Non saranno ammessi investimenti in scorte che superino la misura massima pari al 10% del costo totale del programma di investimenti.
5.Non saranno ammesse spese per progettazione e direzione lavori per importi superiori al 5% del costo totale del programma di investimenti.
6.Investimenti diversi da quelli previsti nel programma approvato non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.
7.Non saranno incentivate le iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale.
Nota agli articoli 4 e 5: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Il predetto decreto e' entrato in vigore il 4 aprile 1989.
Art. 5
Contributi per l'acquisizione di servizi
1.Ai sensi del comma 6 del citato art. 11, saranno incentivate le acquisizioni di servizi destinate alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti o ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttivita'.
2.In particolare fra i servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati rientrano quelli relativi a: ricerca di mercato, analisi sulla clientela potenziale, acquisizione di informazioni sulla concorrenza, ricerca di partners commerciali.
3.I servizi volti ad elevare il livello qualitativo dei prodotti comprendono: ricerca di nuove formulazioni, ricerca per l'impiego di nuove materie prime, ricerca di prodotti meno inquinanti, specializzazione del prodotto per classe di consumatore, studio di interventi sul ciclo produttivo per contenere gli scarti di qualita' dei prodotti rispetto agli standards desiderati.
4.Fra i servizi volti ad aumentare la produttivita' si annoverano: ricerca per la rifasatura del processo produttivo, razionalizzazione del lay-out e dei flussi dei materiali, automazione del controllo del processo produttivo, consulenze finalizzate a razionalizzare l'intervento della forza lavoro.
5.Non saranno incentivate iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale.
6.Non saranno ammessi ai benefici di legge i programmi di investimento nei settori di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
7.Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989.
8.Non sono, altresi', ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato.
9.Investimenti diversi da quelli previsti dal decreto di concessione non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.
Nota agli articoli 4 e 5: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Il predetto decreto e' entrato in vigore il 4 aprile 1989.
Art. 6
Abbuono di interessi
1.Ai sensi del comma 1- bis dell'art. 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, il contributo di cui al comma 1, su richiesta dell'impresa, potra' essere trasformato in tutto o in parte in abbuono di interessi, su finanziamenti concessi da istituti o sezioni specializzati nel credito a medio termine per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili.
2.Il contributo interessi sara' erogato in quote costanti annualmente in coincidenza con la scadenza rate del piano di ammortamento fino alla scadenza del finanziamento medesimo. Il totale delle quote in conto interessi attualizzato ad un tasso effettivo annuo pari al tasso ufficiale di sconto al momento della concessione del contributo, deve essere uguale al contributo concesso.
3.Il finanziamento al quale viene applicato il contributo interessi potra' essere a tasso fisso o variabile, in lire o in valuta, purche' la durata sia superiore a diciotto mesi e fino a dieci anni e purche' la sua erogazione sia condizionata all'attuazione del programma di investimenti oggetto dell'agevolazione. Il finanziamento potra' anche essere gia' stato stipulato al momento della concessione del contributo interessi e comunque in data non anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989.
4.Il finanziamento non dovra' essere agevolato da altre leggi statali o regionali.
5.Il contributo in conto interessi, considerato nel suo ammontare, non puo' comunque essere superiore al totale delle quote interessi previste dal piano di ammortamento.
6.Il contributo in conto interessi sara' assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% dell'imposta IRPEF o IRPEG ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Il predetto decreto e' entrato in vigore il 4 aprile 1989. - Il secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che: "Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del quatto per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali".
Art. 7
Procedimento
1.Le domande di contributo dovranno essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento.
2.Le domande, di cui una in bollo, e la relativa documentazione, dovranno essere prodotte in triplice copia.
3.Le domande di contributo debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione VI, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, di cui fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione, escluso qualsiasi altro mezzo di spedizione o consegna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4.Il comitato tecnico di cui al comma 3 dell'art. 11 sopracitato esprime il proprio motivato parere al Ministro dell'industria sull'ammissibilita' dei programmi presentati.
5.Il Ministro dell'industria, sentito il parere del comitato tecnico di cui al comma 4 del presente articolo, con proprio decreto motivato concede o nega il contributo.
6.L'erogazione del contributo a fondo perduto sara' connessa alla realizzazione delle varie fasi del programma. Il contributo sara', pertanto, liquidato in due tranches, rispettivamente pari al 40% ed al 60% dell'ammontare complessivo, sulla base di idonea documentazione, come esposta in dettaglio negli allegati C, D, E, che dimostri rispettivamente la realizzazione di una quota del programma pari al 50% ed il completamento dello stesso.
7.L'erogazione della seconda quota di contributo, pari al 60%, avverra' dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, avranno effettuato, su richiesta di questo Ministero e nel termine di sessanta giorni, la verifica della realizzazione totale del programma.
8.L'erogazione del contributo per abbuono di interessi avverra' dopo la verifica della realizzazione dell'intero programma e su presentazione della quietanza rilasciata dall'istituto di credito relativa al pagamento delle quote capitale e delle quote interessi.
9.L'erogazione del contributo sul costo dell'acquisizione dei servizi reali avverra' in un'unica soluzione.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dei commi sesto e settimo dell'art. 18 della legge n. 130/1983 si veda in nota alle premesse.
Art. 8
Riduzione o esclusione dei contributi
1.Qualora le imprese destinatarie dei benefici di legge non realizzino totalmente il programma approvato ed il costo dell'investimento risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di concessione, il contributo relativo verra' proporzionalmente ridotto, sempreche' la commissione di cui alla legge n. 130/1983 accerti che le finalita' dell'investimento sono state sostanzialmente conseguite, anche se in misura piu' limitata.
2.L'impresa, per la stessa iniziativa, non deve aver chiesto la concessione dei contributi di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, ne' di altri contributi previsti da altre leggi statali o regionali.
3.Nei casi di restituzione dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 11 sopracitato, i relativi versamenti dovranno essere effettuati in favore del capo XVIII, capitolo 3600: entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle entrate di bilancio dello Stato.
4.Nei confronti delle imprese inadempienti si procedera' in conformita' alle norme che disciplinano i casi di insolvenza verso lo Stato.
Note all'art. 8: - Riguardo alla commissione di cui alla legge n. 130/1983 si vedano i commi sesto e settimo di detta legge riportati in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. Si trascrive, qui di seguito, il testo dell'art. 8 di detto decreto: "Art. 8. - 1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'art. 5. 2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo. 3. Il Ministro delle partecipazioni statali e' autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'art. 5. 4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati. 5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta. 6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalita' temporali indicati nel medesimo programma. La SPI S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalita' previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento e' quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza. 7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra' essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita' indicate all'art. 11. 8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni quattro. 9. I contributi erogati alle societa' che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5 costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988. 11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali. 12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64". Per consultare il testo delle norme soprarichiamate si vedano le note annesse al testo del D.L. n. 120/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1989.
Art. 9
Contributo aggiuntivo del Fondo europeo di sviluppo regionale
1.Alle imprese che avranno ottenuto la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1- bis dell'art. 11 sopracitato e' concesso un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili il cui onere e' a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
2.In relazione ai versamenti comunitari, il contributo di cui sopra sara' erogato su richiesta di questo Ministero dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. - L'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), istituisce presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato un fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
Art. 10
Stanziamenti
1.Lo stanziamento di 70 miliardi di cui al comma 4 dell'art. 11 sopracitato e' ripartito in ragione di lire 65 miliardi per gli interventi di cui ai commi 1 e 1- bis e di lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 6 dello stesso art. 11.
2.Lo stanziamento da destinare alla concessione del contributo aggiuntivo con onere a carico del FESR e' determinato in lire 13 miliardi.
3.Gli stanziamenti come sopra individuati sono suddivisi, secondo il seguente prospetto, fra le regioni interessate al programma in misura proporzionale ai parametri fissati dalla CEE in sede di attuazione del regolamento Resider ai fini della quantificazione del contributo spettante alle singole zone a valere sul FESR. =================================================================== == Per contributo Per contributo Per contributo FESR art. 1 - 1- bis art. 6 Lombardia ........... 3.921.488 19.607.438 1.508.265 Liguria ........... 3.814.050 19.070.246 1.466.942 Toscana ........... 2.847.107 14.235.538 1.095.041 Umbria ........... 2.417.355 12.086.778 929.752 Totale. . . 13.000.000 65.000.000 5.000.000
4.Eventuali disponibilita' residue, al netto degli impegni assunti con decreto del Ministro, sullo stanziamento fissato per ciascuna delle regioni suindicate, potranno essere utilizzate in favore delle rimanenti regioni che presenteranno maggiori esigenze.
Il Ministro: BODRATO Visto il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1991
Registro n. 19 Industria, foglio n. 143
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse.
Allegato A
ALLEGATO A Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Divisione VI - Via Molise, 2 - 00100 ROMA SCHEMA MODULO DI DOMANDA A) Richiedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ragione sociale/Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitale sociale e sua composizione . . . . . . . . . . . . . . . . Sede legale/Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.A.P. ........................ citta'.............................. Via..................... tel. ............... telex.................. Unita' produttiva/e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. CCIAA .................... Legalmente rappresentante.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B) Dichiara di essere a conoscenza dell'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e del relativo regolamento di attuazione e di essere in possesso dei requisiti di legge. B1) Chiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, per la realizzazione della seguente iniziativa: 1) insediamento di nuova attivita' consistente in .................................................................... da realizzarsi in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) e/o.................................................................; 2) ammodernamento stabilimento sito in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e/o.................................................................; 3) ampliamento stabilimento sito in (comune, provincia, frazione, via, numero civico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2) Ai sensi del comma 1- bis del citato art. 11, chiede il contributo di cui al comma 1 venga totalmente (o parzialmente) trasformato in abbuono di interessi su finanziamento dell'importo di lire................... che l'istituto di credito a medio termine concedera' (ovvero ha concesso, con contratto in data .....................) a questa societa' esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda. B3) Chiede il contributo aggiuntivo del 5% a valere sulle disponibilita' del Fondo europeo di sviluppo regionale. B4) Chiede di poter beneficiare del contributo di cui all'11, comma 6, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181, per l'acquisizione presso lo stabilimento di (comune, provincia, frazione, via, numero civico), dei servizi sottoindicati: 1) ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei seguenti prodotti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) elevazione del livello qualitativo dei prodotti mediante l'acquisizione del seguente servizio (o servizi): .................................................................... C) Dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realta'. Data, ............................ Il legale rappresentante
Allegato B
ALLEGATO B DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (Commi 1, 1- bis e 6) 1) Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A. 2) Certificato di iscrizione all'INPS, concernente l'inquadramento nel settore industria oppure nel settore artigiano. 3) Certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali ed i relativi poteri. 4) Certificato dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 5) Certificato INPS dal quale risulti lo status giuridico del personale dipendente (in servizio oppure in C.I.G.) alla data di presentazione della domanda. 6) Dichiarazione sostitutiva di notorieta' da parte del legale rappresentante dell'impresa attestante i seguenti punti: a) i dipendenti risultano pario a n. .. .. .. .. .. .. unita', come dall'unito certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro; b) il capitale investito risulta pari a lire ................... alla data di presentazione della domanda, come dall'unita situazione patrimoniale (alla data piu' recente possibile) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; c) non sussistono collegamenti di carattere tecnico-finanziario ed organizzativo con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali; d) il fatturato relativo all'esercizio precedente e' di lire ....................................................; e) l'impresa istante non ha chiesto ne' ottenuto per l'iniziativa oggetto della presente domanda ne' i contributi di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, ne' i contributi previsti da altre leggi statali o regionali; f) il programma oggetto di contributo e' conforme alla normativa in materia di protezione ambientale. 7) Relazione tecnica dalla quale risulti: 1) notizie sull'impresa: - anno di costituzione, capitale sociale, capitale investito, dipendenti ante programma, dipendenti post programma; - attivita' dell'impresa nell'ultimo biennio con riguardo: ai centri di produzione; al fatturato; alla produzione e vendita, in quantita', suddivise per tipo di prodotto; all'occupazione annuale media; ai consumi di energia elettrica; eventuali contributi percepiti dall'impresa; 2) caratteristiche - finalita' dell'investimento: - tipo ed ubicazione dell'iniziativa; - settore economico; - attivita'; - finalita'; 3) investimenti programmati: - terreni; - fabbricati; - macchinari, impianti, attrezzature; - impianti antinquinamento; - progettazione e direzione lavori (non piu' del 5%); - scorte (non piu' del 10%). La spesa relativa deve essere indicata sia nel suo ammontare che nel maggiore dettaglio possibile. 8) Dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante dell'impresa, a non alienare, cedere o comunque distrarre i beni acquistati col contributo nel periodo di tre anni successivo alla consegna dei beni stessi come risultante dalle relative bolle di consegna o fatture accompagnatorie.
Allegato C
ALLEGATO C DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO DI CUI AL COMMA 1 (puo' anche essere allegata alla domanda di contributo se l'iniziativa e' gia' stata realizzata) 1) Fatture o altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in "copia autenticata", ossia in regola con l'imposta di bollo e dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica dell'atto di compravendita nel caso di acquisto di beni immobili. 2) Elenco riepilogativo dei titoli di spesa, redatto secondo lo schema allegato C1, con la specificazione della ragione sociale e dell'indirizzo completo del fornitore, con descrizione della fornitura, l'importo delle fatture al netto di IVA, indicazione della somma effettivamente pagata ai fini della realizzazione del programma. I titoli di spesa riportati in elenco dovranno essere distinti per voci di investimento, seguendo lo schema riportato nella scheda istruttoria predisposta e che forma parte integrante del decreto di concessione. Di ciascuna voce dovra' essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento. Ogni pagina dell'elenco dovra' essere corredata dalla dichiarazione indicata nell'allegato C1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale. Gli elenchi dovranno riportare esclusivamente le fatture intestate all'impresa che li presenta e li sottoscrive. 3) Riepilogo redatto secondo lo schema di cui all'allegato C2 . 4) Attestazione di nuova fabbricazione dei beni acquistati rilasciata dal costruttore o dal rivenditore, in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'allegato C3. 5) Attestazione della conformita' dei macchinari alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, rilasciate dal costruttore, per i macchinari di fabbricazione italiana; dal costruttore, in lingua italiana, per i macchinari fabbricati negli Stati membri della CEE; da Enti federati U.N.I., per macchinari fabbricati in Stati non membri della CEE, secondo gli schemi C 4, C 5, C6. 6) Dichiarazione di importazione della dogana e documentazione bancaria relativa al pagamento effettuato, in originale o in copia autenticata, per i beni di fabbricazione estera. 7) Dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici dei beni ammessi a contributo attestante l'avvenuto pagamento delle somme imputate al programma, nonche' l'inesistenza di diritti di prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio. 8) Rapporto tecnico dettagliato sulla realizzazione del programma di investimento, con descrizione degli investimenti suddivisa per le singole voci del piano e aderente agli elementi di spesa con una valutazione tecnica dei risultati conseguiti.
Allegato C1
ALLEGATO C1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C2
ALLEGATO C2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C3
ALLEGATO C3 SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE La sottoscritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome e ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana, del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera) con sede legale in................. (provincia di ................... via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni) di cui.................................... e' di nuova fabbricazione. (vedi nota) (Timbro della ditta costruttrice o venditrice) Legale rappresentante: nome.......................... cognome........................... posizione nella ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma..................................... Nota: Per gli acquisti diretti e' possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).
Allegato C4
ALLEGATO C4 SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO La sottoscritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome e ragione sociale del costruttore) con sede legale in................. (provincia di ................... via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni) di cui.................................... e' conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. (vedi nota) (Timbro della ditta costruttrice) Legale rappresentante: nome.......................... cognome........................... posizione nella ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma..................................... Nota: Per gli acquisti diretti e' possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).
Allegato C5
ALLEGATO C5 SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO (Per i beni fabbricati in Stati esteri membri della CEE) (da redigersi in lingua italiana) La sottoscritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome e ragione sociale del costruttore) con sede legale in................. (Stato..........................) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni) di cui............................................................... (vedi nota) e' conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in:................................. .................................................................... (Norme dello Stato membro dove i beni sono prodotti o commercializzati) (Timbro della ditta costruttrice) Legale rappresentante: nome.......................... cognome........................... posizione nella ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma..................................... Nota: Per gli acquisti diretti e' possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).
Allegato C6
ALLEGATO C6 SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO (Per i beni fabbricati in Stati esteri non membri della CEE) La sottoscritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome e ragione sociale del costruttore) con sede legale in................. (Stato..........................) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del bene o dei beni) di cui............................................................... (vedi nota) e' conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. (Timbro dell'ente) Legale rappresentante: nome.......................... cognome........................... posizione nella ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma..................................... Nota: Per gli acquisti diretti e' possibile fare riferimento alla fattura (numero e data della fattura a saldo).
Allegato D
ALLEGATO D DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1) Dichiarazione sulle modalita' di pagamento a firma del legale rappresentante dell'impresa da effettuare mediante: a) quietanza diretta; b) accreditamento in conto corrente bancario intestato esclusivamente all'impresa istante; c) accreditamento in conto corrente postale. 2) Dichiarazione rilasciata dalla prefettura ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 3) Certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali ed i relativi poteri
Allegato E
ALLEGATO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LOTTA AI FENOMENI DI DELINQUENZA MAFIOSA, LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, AI FINI DELLA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181. La legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990, ha introdotto "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale". In particolare, l'art. 7 ha, tra l'altro, previsto che, prima di consentire concessioni e/o erogazioni di contributi o finanziamenti e mutui agevolati, debba essere acquisita apposita certificazione relativa ai soggetti destinari nelle agevolazioni circa la sussistenza di provvedimenti che applichino misure di prevenzione. Pertanto, per consentire la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e' necessario che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 55/1990, l'impresa stessa richieda alla prefettura competente (per il luogo dove l'impresa ha la sede legale) la certificazione citata. La certificazione va richiesta in carta libera e deve riguardare: in caso di ditta individuale: il titolare; in caso di societa' in nome collettivo: la societa' nonche' tutti i soci personalmente; in caso di societa' in accomandita semplice: la societa' nonche' i soci accomandatari personalmente; in caso di societa' di capitali e per le cooperative: la societa', i legali rappresentanti, nonche' tutti gli amministratori personalmente (e cioe' in caso di organo collegiale tutti i consiglieri). Nella richiesta alla prefettura deve essere espressamente indicato che la certificazione e' necessaria (a seconda dei casi) per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, e per l'erogazione del contributo medesimo. Alla richiesta, che andra' stilata sugli appositi moduli predisposti dalle Prefetture, devono essere allegati, in originale, i certificati di residenza e di stato di famiglia di ciascuna delle persone nei confronti delle quali viene richiesto il certificato. La certificazione rilasciata dalla prefettura ha una validita' di tre mesi dalla data del rilascio. Tale certificazione deve essere trasmessa al Ministero dell'industria entro venti giorni dalla data del rilascio. La certificazione puo' essere esibita anche in copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione dovra' essere fornita su richiesta di questo Ministero prima dell'emanazione del decreto di concessione del contributo e, per le fasi successive, prima dell'emanazione del decreto di erogazione. Insieme con la certificazione, la societa' dovra' esibire un certificato del tribunale, dal quale risulti la composizione degli organi amministrativi della societa' ed i legali rappresentanti della stessa (per statuto o per specifiche deliberazioni), oppure un certificato della camera di commercio che certifichi la composizione degli organi amministrativi e indichi i legali rappresentanti.
Allegato F
ALLEGATO F DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 FEBBRAIO 1990 RELATIVA ALLE ZONE DI CUI ALL'ART. 3, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 328/88 DEL CONSIGLIO, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA COMUNITARIO A FAVORE DELLA RICONVERSIONE DELLE ZONE SIDERURGICHE (PROGRAMMA RESIDER). (Il testo in lingua italiana e' il solo facente fede) (90/64/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea; Visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone siderurgiche (programma Resider) (1) e in particolare l'art. 3, paragrafo 2; Considerando che l'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'art. 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'art. 4, paragrafo 1 di detto regolamento; Considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso riguardante la provincia di Livorno e le zone di: Genova, Terni - Spoleto, Sebino - Val Camonica - Val Cavallina; Considerando che queste zone soddisfano ai criteri summenzionati; Ha adottato la presente decisione: Art. 1. Le zone seguenti: provincia di Livorno; zona di Genova comprendente i seguenti quaranta comuni della provincia di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (in parte, cioe': GZU Ponente, GZU Polcevera, Sampierdarena, GZU Bisagno eccetto S. Fruttuoso, Valle Sturia, San Martino, Stura-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Lievi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Tribogna; zona di Terni - Spoleto, costituita dalla provincia di Terni e dal contiguo comune di Spoleto; zona di Sebino - Val Camonica - Val Cavallina comprendente i seguenti sessantotto comuni della provincia di Brescia: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Berzo San Fermo, Bianzano, Bienno, Borgo di Terzo, Borno, Bossico, Braone, Breno, Capo di Ponte, Casazza, Castro, Cedegolo, Cenate Sopra, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, Edolo, Endine Gaiano, Entratico, Esine, Fonteno, Gaverina Terme, Gianico, Grone, Incudine, Losine, Lovere, Lozio, Luzzana, Malegno, Malonno, Monasterolo del Castello, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pianico, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Solto Collina, Sonico, Sovere, Spinone al Lago, Temu', Trescore Balneario, Vezza d'Oglio, Vigano San Martino, Vione, Zandobbio, soddisfano ai criteri di cui all'art. 3, paragrafo 1 e alle soglie di cui all'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. (1) G.U. n. L 33 del 5 febbraio 1988, pag. 1. Il programma comunitario istituito da tale regolamento si applica pertanto a dette zone. Art. 2. La Repubblica italiana e' destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990 Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione
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