DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359
Entrata in vigore del decreto: 26/11/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento
che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Capo
I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Generalita'
1.L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) cosi' recita: "1. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformita' alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica".
Art. 2
Tipi di armamento
1.L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' individuale o di reparto.
2.L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.
Art. 3
Armamento individuale - Definizione
1.L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento e' disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonche' al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtu' dei rispettivi ordinamenti, le qualita' di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2.L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa e' assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.
Note all'art. 3: - Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) e' il seguente: "Art. 19 (Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario) - Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: 1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti; 2) ruolo ad esaurimento dei commissari; 3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti".
Art. 4
Armamento di reparto - Definizione
1.Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.
Art. 5
Assegnazione e consegna delle armi
2.Con l'ordine di servizio di cui all'art. 42 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il dirigente dell'ufficio, il comandante del reparto o il direttore dell'istituto di istruzione determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento e provvede per la consegna.
3.La consegna dell'armamento al personale della Polizia di Stato diverso da quello indicato dall'art. 3 puo' essere disposta solo per motivi di addestramento o per motivi di assoluta necessita', allorche' detto personale e' impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico. In quest'ultimo caso, si osservano le disposizioni dell'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. n. 782/1985 e' il seguente: "Art. 42 (Ordine di servizio). - L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attivita' di servizio. Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attivita' previste. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende. L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari. Puo' contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio".
Art. 6
Doveri dell'assegnatario
2.L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.
3.L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.
Art. 7
Gestione e custodia dell'armamento
1.L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.
2.Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili.
3.Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.
4.Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.
Art. 8
Armamento ordinario di reparto
1.L'armamento ordinario di reparto e' costituito dalle armi per l'uso delle quali e' impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2.Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonche' il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore ((, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,)) ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.
Art. 9
Armamento speciale di reparto
1.L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi individuali o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento, e' consentito al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilita'.
2.In situazioni di grave necessita' ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica piu' elevata, puo' disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.
3.L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi di cui all'art. 8 di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all'art. 27, e dalle armi portatili, dalle armi collettive, dalle bombe, dal munizionamento autopropulso, dai dispositivi di lancio e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 19 a 26.
4.Con decreto del Capo della Polizia sono specificamente individuati tipo e modello delle armi in dotazione speciale di reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.
Capo II CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE
Art. 10
Pistola semiautomatica
1.La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita' caricatore: non inferiore a 8 cartucce; azione: singola ovvero singola e doppia; sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore; tacca di mira: fissa; lunghezza canna: da 100 a 140 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.
Capo III CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO
Art. 11
Sfollagente
1.Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, ((con anello e cinturino)) fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. ((Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita' Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non puo' essere inferiore a cm. 28.))
Art. 12
Artifici
1.Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga.
2.Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.
Art. 13
Fucile ad anima liscia
1.Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: non inferiore a 12; caricamento: singolo o multiplo; ripetizione: ((manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;)) alimentazione: serbatoio mobile o fisso; capacita': non inferiore a 4 cartucce; sicura o sicure: ((automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;)) mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: ((non inferiore a 20 cm.;)) peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.
Art. 14
Fucile o carabina ad anima rigata
1.Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: ((manuale o automatica o semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;)) alimentazione: serbatoio mobile; capacita' caricatore: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ((ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;)) mire: ((fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;)) lunghezza canna: non inferiore a 30 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg; eventuali accessori esclusi.
Art. 15
Pistola mitragliatrice
1.La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm NATO; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: semiautomatica e automatica; alimentazione: serbatoio mobile; capacita': da 10 a 40 cartucce; sicura o sicure: ((ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura;)) mire: ((fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;)) lunghezza canna: da 100 a 250 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Art. 16
Fucile mitragliatore
1.Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; chiusura: stabile o metastabile; ripetizione: semiautomatica ed automatica; alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; capacita': minimo 20 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura; mire: ((fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;)) lunghezza canna: non inferiore a 45 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.
Art. 16-bis
(( (Arma comune ad impulsi elettrici). ))
((
1.La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime: scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs; durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s; scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalita' automatica; grilletto: protetto da ponticello; sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio; capacita': almeno due coppie di elettrodi; sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di sicura.
))
Art. 17
Arma da addestramento
1.L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: dal 22 al 45; chiusura: stabile o a massa; ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia; capacita' serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante; mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; lunghezza canna: non superiore a 6' o 152,4 mm; peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.
Art. 18
Accessori di lancio
1.I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.
Capo IV CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO
Art. 19
Pistola semiautomatica
1.La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 9 mm; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: semiautomatica; alimentazione: serbatoio mobile.
Art. 20
Pistola a tamburo
1.La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: ((38 o 357 o 9;)) capacita' tamburo: non inferiore a 5 cartucce; azione: ((singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;)) sicura: ((manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;)) mire: fisse o registrabili; lunghezza canna: compresa tra 2' e 6' (da 5 a 15 cm); peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.
Art. 21
(( (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). ))
((
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