DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991, n. 361
Entrata in vigore del decreto: 30/11/1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per gli anni 1986-90;
Preso atto che detto piano prevede la istituzione presso l'Universita' di Catania della facolta' di magistero mediante statizzazione del menzionato Istituto universitario di magistero;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del predetto piano quadriennale 1986-1990;
Atteso che l'art. 9 della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 245, istituisce la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e sopprime l'Istituto universitario di magistero pareggiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1160, a decorrere dall'anno accademico 1990-91;
Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa dovranno essere disciplinate le modalita' relative al passaggio del personale docente, ricercatore e personale non docente del soppresso Istituto universitario di magistero, sopramenzionato, nonche' quelle relative ai beni mobili ed immobili in uso all'Istituto stesso;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono contenute norme per l'adozione e l'emanazione dei regolamenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale in data 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.In attuazione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nello statuto dell'Universita' degli studi di Catania e' inserito l'ordinamento degli studi gia' previsto dallo statuto del soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania.
AVVERTENZA; Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' il seguente: "Art. 9 (Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania). - 1. E' istituita presso l'Universita' di Catania la facolta' di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e' soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare: a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Universita' di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della presente legge, nonche' il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facolta' dell'Universita' di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attivita' didattica nel predetto Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc- cessive modificazioni e integrazioni; b) le modalita' per il passaggio in proprieta' o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto; c) la successione dell'Universita' nei rapporti giuridici facenti capo ad esso".
Art. 2
1.Con decorrenza dal 1 novembre 1990 i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania vengono inquadrati nei ruoli statali nella materia o, per quanto riguarda i soli ricercatori, nel raggruppamento concorsuale di titolarita' presso la facolta' di magistero dell'Universita' di Catania, a domanda da prodursi al rettore nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Il rettore trasmette le domande dei professori di ruolo, corredate della documentazione necessaria, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, mentre provvede direttamente alle nomine degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori.
Art. 3
1.Hanno titolo al passaggio alla facolta' di magistero dell'Universita' di Catania, con le modalita' previste dall'art. 2, i professori di prima e seconda fascia di ruolo presso altre facolta' della stessa Universita', che abbiano svolto, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, attivita' didattica nel cessato Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-1990), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989. - Il testo degli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente: "Art. 113 (Conservazione degli incarichi). - Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali. Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata. La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa. Art. 114 (come modificato dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477) (Conferimento di supplenze). - Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori. Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza. Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno".
Art. 4
1.Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dagli articoli 2 e 3 sono disposti per la disciplina di titolarita' nel soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, nella corrispondente posizione giuridica ed economica.
2.I suddetti provvedimenti possono riguardare, su proposta del consiglio di facolta' e con il consenso degli interessati, anche altra disciplina, purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale e priva di titolare di ruolo.
3.I posti relativi ai professori di ruolo di prima fascia o di seconda fascia ed ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche previste, rispettivamente, dall'art. 3, dall'art. 20 e dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4.Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono inquadrati in posizione soprannumeraria.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 3, 20 e 30 del sopramenzionato D.P.R. n. 382/1980 e' il seguente: "Art. 3 (Dotazione organica della fascia dei professori ordinari). - La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'art. 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposta l'assegnazione alle facolta' di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle universita' di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine". "Art. 20 (Dotazione organica). - La dotazione organica della fascia dei professori associati e' fissata in 15.000 posti. Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia e' corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti". "Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori). - La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolta' delle varie universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'".
Art. 5
1.Il personale tecnico e amministrativo di ruolo delle qualifiche funzionali, in servizio presso il soppresso Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, e' inquadrato, a domanda, nei ruoli del personale non docente universitario presso l'Universita' di Catania.
2.Gli inquadramenti sono disposti con provvedimento del rettore del predetto Ateneo, in corrispondenza delle qualifiche funzionali e profili professionali rivestiti dal personale avente titolo; la domanda di inquadramento deve essere presentata al rettore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.In relazione ai previsti inquadramenti, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno assegnati al predetto Ateneo i posti delle varie qualifiche funzionali; a tal fine i posti necessari agli inquadramenti saranno prelevati dal contingente dei posti indicato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.
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