Act 091G0409
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;
Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;
Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982;
Rilevata la necessita' di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento del predetto regolamento elettorale;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ad una nuova formulazione degli articoli 12 e 14 dello schema che preveda la rappresentabilita' dei vigilanti di quinta categoria unitamente a quella di quarta categoria in quanto tale proposta non appare conforme ai criteri ispiratori dell'attuale ordinamento del personale;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alla sostituzione, all'art. 19, comma 9 dello schema, della espressione "responsabili delle organizzazioni sindacali" con quella di "segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali" in quanto l'individuazione di un preciso organo statutario potrebbe determinare difficolta' interpretative;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991); ADOTTA il seguente regolamento:
TITOLO I APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DATA DELLE ELEZIONI
Art. 1
Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni
1.Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 1) consiglio di amministrazione; 2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.; 4) commissione centrale per gli uffici locali; 5) commissioni provinciali per gli uffici locali.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti Note alle premesse - Il R.D.L. n. 520/1925 detta disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica. - La legge n. 119/1958 detta disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. - La legge n. 1406/1961 integra e modifica la legge n. 119/1958 - La legge n. 81/1963 modifica ed integra la legge 119/1958 per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il D.P.R. n. 1417/1967 aggiornato con le leggi 27 luglio 1967, n. 652, e 12 marzo 1968, n. 259, approva il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. - La legge n. 249/1968 delega il Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. - La legge n. 325/1968 detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. - La legge n. 775/1970 modifica ed integra la legge n. 249/1968 riguardante la delega per il riordinamento della pubblica amministrazione. - La legge n. 370/1974 reca norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS. - Il D.P.R. n. 721/1977 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, detta disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. - La legge n. 101/1979 reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico". - La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1. - Il D.P.R. 1417/1967 approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 797/1981 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 269/1987. "Art. 3 legge n. 797/1981 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue: Categoria I: Attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui servizio non si richiede alcuna specifica preparazione. Categoria II: Attivita' semplici con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia. Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione. Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo. Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno, nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' opera- tive. Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate. Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studi e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo. Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' amministrativo-contabili e tecniche , richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'. La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche. Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione dei lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obbiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita' e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilta' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate". "Art. 54 D.P.R. n. 269/1987 (Nona qualifica funzionale). - 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assensa o impedimento; b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare; c) collaborazione diretta all'attivita' di direzione espletata dal dirigente; d) direzioni di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali; e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scentifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post- universitarie; f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".
Art. 2
Data delle elezioni
1.La data delle elezioni, unica per gli organi collegiali, centrali e periferici, e' fissata con decreto del Ministro.
2.Il decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno quattro mesi prima della data fissata per le elezioni.
TITOLO II ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 3
Comitato elettorale
1.Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' istituito un comitato elettorale, unico per le elezioni dei rappresentanti del personale negli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero stesso, nominato con decreto del Ministero, il quale ne fissa la prima convocazione.
3.Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a qualifica direttiva.
5.Una copia di detta distinta deve essere restituita, firmata per ricevuta, dal presidente del sottocomitato elettorale.
6.Il comitato e' integrato con la partecipazione del presidente del sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T., di cui all'art. 6, o da un membro del sottocomitato stesso, delegato dal presidente.
7.In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.
9.Tutti i provvedimenti del comitato sono definitivi.
10.Delle sedute il segretario redige il processo verbale che deve essere firmato da tutti i componenti del comitato elettorale.
Art. 4
Sottocomitati elettorali presso le direzioni provinciali P.T.
2.Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.
4.Sull'involucro esterno dei plichi cosi' formati ((deve essere apposta l'annotazione: 'Contiene i plichi ("A' o "C') dei seggi elettorali n. ..')).
5.L'invio di quanto previsto al punto 3 della lettera f) del comma 3 deve avvenire nello stesso giorno di chiusura dei lavori del sottocomitato.
6.In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.
Art. 5
Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale P.T.
2.Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.
3.Il presidente del sottocomitato ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perche' sia provveduto all'invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali centrali a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale per l'immediata affissione in apposito albo, nonche' agli adempimenti di cui alle lettere d), e), ed f) del comma 3 dell'art.
4.4. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica piu' elevata.
Art. 6
Sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T.
2.Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI.
3.Il sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T. sovraintende alle operazioni elettorali che riguardano tutto il personale telefonico e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, sia per le elezioni al consiglio di amministrazione che per quelle alle commissioni consultive di zona.
Art. 7
Compiti dei sottocomitati elettorali
Art. 8
Costituzione e composizione dei seggi elettorali
1.I seggi sono costituiti dai sottocomitati elettorali competenti per territorio che ne danno comunicazione al comitato centrale per eventuali provvedimenti di modifica.
2.Decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione, qualora il comitato elettorale non abbia fatto pervenire alcuna osservazione, i seggi si intendono approvati ed i sottocomitati provvedono alla predisposizione dei timbri relativi ai seggi stessi e di quanto altro occorra.
3.Nelle sedi degli organi centrali e periferici sono istituiti seggi elettorali quando negli uffici, ubicati nella stessa localita', sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 25 e non superiore a 400.
4.Per le sedi presso le quali siano in servizio piu' di 400 elettori, gli stessi debbono essere ripartiti, di norma, in piu' seggi elettorali.
5.Gli elettori, che prestano servizio in sedi periferiche, in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per posta con le modalita' previste dal capo III del titolo V.
6.La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi devono avvenire a cura dei sottocomitati elettorali entro il trentesimo giorno antecedente la data di votazione.
7.Per esigenze organizzative congruamente motivate i sottocomitati elettorali hanno facolta' di costituire seggi in difformita' dalle norme di cui ai commi precedenti.
8.I seggi elettorali sono composti da un impiegato con funzioni di presidente e da tre impiegati dei quali due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario.
9.Per i seggi ai quali vengono assegnati piu' di quattrocento elettori, in deroga a quanto previsto dal comma 4, il numero degli scrutatori e' elevato a tre.
10.La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio. Egli, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, su tutti i reclami presentati e su tutte le contestazioni mosse, risolve i casi dubbi e si pronuncia sulla validita' dei voti.
11.A tutte le operazioni che si svolgono presso i seggi possono assistere i rappresentanti di lista designati presso i sottocomitati elettorali dalle organizzazioni sindacali presentatrici di liste accolte dal comitato elettorale, scelti tra il personale in servizio nella stessa sede del seggio.
12.Per il tempo in cui assistono alle operazioni presso i seggi, i rappresentanti di lista sono considerati in attivita' di servizio a tutti gli effetti.
13.In caso di impedimento del presidente, ne assume le funzioni lo scrutatore piu' anziano di eta', il quale viene a sua volta sostituito con le modalita' di cui al comma 14.
14.In caso di impedimento di uno dei componenti del seggio, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede alla sostituzione con uno degli elettori del seggio che non sia candidato o rappresentante di lista, dandone immediata comunicazione telegrafica al comitato elettorale, al competente sottocomitato elettorale ed all'ufficio di appartenenza del prescelto.
15.Per la validita' delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.
Art. 9
Incompatibilita'
1.I candidati alle elezioni non possono far parte del comitato elettorale, dei sottocomitati elettorali e dei seggi elettorali costituiti a norma del presente regolamento.
Art. 10
Propaganda elettorale
1.I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
2.L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.
3.Per ciascuna lista e' consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.
4.La durata di tali riunioni non puo' superare per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione centrale o ufficio centrale equiparato e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda che comporti interruzione dell'attivita' lavorativa e' vietata.
5.La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista ai competenti sottocomitati elettorali entro il termine di cui al comma 2.
6.In mancanza di rappresentanti di lista la richiesta per la riunione, di cui al comma 5, puo' essere presentata dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.
7.I sottocomitati elettorali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; in ogni caso deve essere evitato che in uno stesso giorno e per un medesimo ufficio sia tenuta piu' di una riunione. Il programma delle riunioni va comunicato ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma 5.
8.Per la partecipazione alle riunioni predette, che devono considerarsi non comprese tra quelle previste dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, compete la normale retribuzione.
9.Non e' consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.
10.Ai candidati compresi nelle liste ammesse alle elezioni e' concesso, a loro richiesta, congedo straordinario nella misura massima di trenta giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali centrali e di dieci giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali periferici, sulla base della disciplina degli articoli 37 e seguenti dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Note all'art. 10: - L'art. 20 della legge n. 775/1970 aggiunge l'art. 44-bis nella legge n. 249/1968 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) del seguente tenore: "Art. 44-bis: - I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti dell'organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione". - L'art. 37 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R n.3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".
Titolo IV ELEGGIBILI ED ELETTORI
Art. 11
Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione
1.Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nel consiglio di amministrazione dei tre rappresentanti del personale P.T. e dei relativi supplenti, del rappresentante del personale U.L.A. e del relativo supplente, del rappresentante del personale telefonico e del relativo supplente sono elettori, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, mentre sono eleggibili, rispettivamente, i dipendenti di ruolo P.T., U.L.A. e telefonici, purche' abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.
2.Sono, altresi', elettori del rappresentante del personale U.L.A. i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi alla data del decreto che indice le elezioni.
Art. 12
Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nella commissione centrale per gli uffici locali
1.Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nella commissione centrale per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII, ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che in- dice le elezioni.
2.Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da ((almeno novanta giorni continuativi alla data del decreto che indice le elezioni)).
Art. 13
Elezioni dei rappresentanti del personale P.T. nelle commissioni consultive provinciali
1.Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive provinciali dei nove rappresentanti del personale P.T. (tre per le categorie VI, VII e VIII ((...)), con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti P.T. di ruolo in assegno agli uffici P.T., della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti P.T. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici P.T. della direzione provinciale ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.
2.Il personale P.T. in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi e le sezioni autonome da esse dipendenti partecipa all'elettorato attivo e passivo presso le direzioni provinciali coesistenti alle direzioni compartimentali.
Art. 14
Elezioni dei rappresentanti del personale U.L.A. nelle commissioni provinciali per gli uffici locali
1.Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni provinciali per gli uffici locali dei tre rappresentanti del personale U.L.A. (uno per le categorie VI, VII ed VIII, uno per la categoria V ed uno per la categoria IV) e dei tre supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti U.L.A. di ruolo in assegno agli uffici locali della direzione provinciale, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII e VIII, della categoria V e della categoria IV i dipendenti U.L.A. di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici U.L.A. della direzione provinciale ed abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.
2.Sono, altresi', elettori i sostituti portalettere reggenti ed i procaccia con obbligazione personale in servizio da almeno novanta giorni continuativi presso gli uffici locali della provincia alla data del decreto che indice le elezioni.
Art. 15
Elezioni dei rappresentanti del personale telefonico nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T.
1.Salve le esclusioni di cui all'art. 16, per l'elezione nelle commissioni consultive di zona dell'A.S.S.T. dei nove rappresentanti del personale telefonico (tre per le categorie VI, VII ed VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, tre per la categoria V e tre per le categorie II, III e IV) e dei nove supplenti - uno per ciascun rappresentante - sono elettori i dipendenti telefonici di ruolo in assegno agli ispettorati di zona, agli uffici interurbani, alle stazioni telefoniche ed agli altri uffici dipendenti dagli ispettorati stessi, mentre sono eleggibili per rappresentare il personale delle categorie VI, VII ed VIII, con esclusione di quello appartenente alle qualifiche direttive, della categoria V e delle categorie II, III e IV i dipendenti telefonici di ruolo appartenenti alle rispettive categorie, purche' siano in assegno agli uffici dipendenti dall'ispettorato di zona ed abbiano prestato novanta giorni di servizio effettivo nelle categorie che devono rappresentare alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.
Art. 16
Esclusione dall'elettorato attivo e passivo
1.Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, non abbiano prestato servizio effettivo per almeno novanta giorni, nonche' i dipendenti che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio.
2.Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che nell'ultimo triennio siano incorsi in sanzioni superiori alla censura e coloro che, alla data delle elezioni, siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio.
Art. 17
Elenchi generali degli elettori
1.I dirigenti degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T., non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni, provvedono a trasmettere al sottocomitato elettorale competente due elenchi, distinti per uffici di appartenenza, comprendenti: l'uno i nomi dei dipendenti aventi titolo a votare; l'altro quelli dei dipendenti non aventi titolo a votare.
2.In tali elenchi vanno indicati il cognome, il nome, la qualifica e l'ufficio presso cui il dipendente presta servizio e, nei casi di omonimia, anche il luogo e la data di nascita.
((3. Per il personale in servizio presso))
4.Copia degli elenchi anzidetti deve essere affissa, a cura degli stessi dirigenti, all'albo dei relativi uffici lo stesso giorno di scadenza del termine di cui al comma 1.
5.Avverso la omessa o indebita iscrizione negli elenchi e' ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di affissione, al sottocomitato elettorale, il quale provvede in via definitiva.
((6. Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause ostative previste dall'art. 16,))
7.Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio, agli uffici provvedono immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al sottocomitato elettorale che provvede di conseguenza, dandone partecipazione al presidente del seggio competente e notizia al comitato elettorale.
Art. 18
Elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio
1.I sottocomitati elettorali, debbono compilare, sulla base degli elenchi generali di cui all'art. 17, gli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, sia fisso che con sistema di votazione per posta (tabelle 1 e 2).
2.Su ogni elenco, da compilarsi in quattro copie, deve essere indicato il numero del seggio corrispondente e la sua ubicazione.
3.Una copia di tali elenchi va trasmessa al comitato elettorale centrale, un'altra all'organo dal quale dipendono i singoli elettori (organi periferici o centrali dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T.), le altre due copie vanno trasmesse ai seggi competenti ai sensi della disposizione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 4.
Art. 19
Formazione e presentazione delle liste
1.Le liste dei candidati possono essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria.
2.Le organizzazioni sindacali che presentino liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ((agli organi collegiali, centrali o periferici devono esibire)) una copia notarile dello statuto dell'organizzazione al comitato elettorale di cui all'art.
3.3. Ciascuna organizzazione puo' presentare una sola lista per ognuno degli organi per i quali sono da eleggere i rappresentanti del personale.
5.La lista deve comprendere al minimo un numero di candidati pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere per almeno una delle categorie da rappresentare. Ove la lista sia estesa a piu' categorie, i candidati designati per rappresentare ciascuna di esse devono essere al minimo in misura pari ai rappresentanti effettivi e supplenti da eleggere.
6.Per le elezioni dei rappresentanti del personale in uno stesso organo nessun candidato puo' essere presentato in piu' liste.
7.La presentazione delle liste e della documentazione necessaria, ivi compresa la copia notarile dello statuto di cui al precedente comma 2, deve avvenire tra il quarantacinquesimo ed il quarantesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, durante l'orario di ufficio.
9.Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali centrali devono essere presentate al comitato elettorale dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sull'intero territorio nazionale.
10.Le liste che concorrono alle elezioni negli organi collegiali periferici dell'Amministrazione P.T. devono essere presentate ai sottocomitati di cui all'art. 4 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sul territorio provinciale; quelle che concorrono alle elezioni degli organi collegiali periferici dell'A.S.S.T. devono essere presentate al sottocomitato di cui all'art. 6 dai responsabili delle organizzazioni sindacali che abbiano competenza sulla zona.
11.Il comitato elettorale, nelle 48 ore successive al termine fissato dal comma 7 per la presentazione delle liste, decide in via definitiva sul possesso dei requisiti richiesti dal comma 1.
12.Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nell'albo del comitato stesso e comunicazione ai sottocomitati elettorali.
14.Delle decisioni adottate viene data pubblicazione con affissione nei rispettivi albi.
15.Avverso le decisioni dei sottocomitati elettorali, le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste possono avanzare ricorso, entro 48 ore, al comitato elettorale tramite i sottocomitati stessi, i quali proseguono il ricorso con le proprie osservazioni nelle 24 ore successive.
16.Qualora il comitato non si pronunci sul ricorso entro il ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, il ricorso stesso si intende respinto.
17.Nel presentare le liste, le organizzazioni sindacali hanno facolta' di designare propri rappresentanti per assistere ai lavori del comitato e dei sottocomitati elettorali nei limiti di un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno degli stessi.
18.I rappresentanti di lista debbono essere scelti tra il personale applicato nella stessa sede del comitato o dei sottocomitati elettorali e, per il tempo in cui partecipano alle sedute, sono considerati in attivita' di servizio a tutti gli effetti.
TITOLO V SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI Capo I NORME GENERALI
Art. 20
Tipi di schede elettorali
1.Le operazioni di voto si svolgono con tre tipi di schede, contraddistinte dal diverso colore.
2.L'elettore appartenente al personale P.T. vota su schede bianche; quello appartenente al personale degli uffici locali su schede rosa; quello appartenente al personale dell'A.S.S.T. su schede celesti.
Art. 21
Schede per il personale degli uffici P.T. - Schede bianche
1.Le schede bianche sono di due specie.
2.La prima, scheda A, e' adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda B, per le elezioni nelle commissioni consultive provinciali.
3.I fac-simili delle schede A e B sono riprodotti al presente regolamento (tabelle 4 e 5).
Art. 22
Schede per il personale degli uffici locali - Schede rosa
1.Le schede rosa sono di tre specie.
2.La prima, scheda C, e' adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda D, per le elezioni nella commissione centrale per gli uffici locali; la terza, scheda E, per le elezioni nelle commissioni provinciali per gli uffici locali.
((
3.I fac-simili delle schede C, D ed E sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 6, 7 e 8).
))
Art. 23
Schede per il personale dell'A.S.S.T. - Schede celesti
1.Le schede celesti sono di due specie.
2.La prima, scheda F, e' adoperata per le elezioni nel consiglio di amministrazione; la seconda, scheda G, per le elezioni nelle commissioni consultive di zona.
3.I fac-simili delle schede F e G sono riprodotti in allegato al presente regolamento (tabelle 9 e 10).
Art. 24
Durata delle votazioni e pubblicita'
2.Nei quattro giorni di votazione, per tutto il tempo di apertura dei seggi, devono essere affisse, all'ingresso di ciascuno di essi, una copia dell'elenco degli elettori, una copia delle liste dei candidati e una copia del presente regolamento.
Art. 25
Adempimenti preliminari all'apertura dei seggi
1.Alle ore 17 del giorno che precede le elezioni, il seggio elettorale si riunisce e verifica che sia pronto quanto occorra per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
2.Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrita' dei sigilli del plico di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), lo apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte. Quindi firma le distinte stesse per ricevuta e ne restituisce una, in assicurazione, al sottocomitato elettorale.
3.Successivamente il presidente provvede a far apporre nell'apposito spazio il timbro del seggio sulle schede che devono essere distribuite agli elettori assegnati al seggio stesso.
4.Compiute le operazioni suddette, si formano quattro distinti pieghi sigillati: in uno vengono chiuse le schede timbrate, in un altro quelle non timbrate, in un terzo il timbro, nell'ultimo gli elenchi degli elettori.
5.Su ciascun piego deve essere apposta l'indicazione del materiale in esso contenuto. I pieghi sono conservati nel locale del seggio le cui porte e finestre devono essere accuratamente chiuse. Le chiavi delle porte di accesso sono custodite dal presidente del seggio.
Art. 26
Operazioni di apertura e chiusura dei seggi durante i giorni di votazione
1.Immediatamente prima dell'apertura delle votazioni in ciascuno dei quattro giorni il presidente, fatta constatare l'integrita' dei sigilli, provvede all'apertura dei pieghi contenenti, giusta l'indicazione apposta all'esterno dei medesimi, l'elenco degli elettori e le schede timbrate.
2.Al termine dell'orario di votazione di ciascun giorno, le urne nonche' l'elenco e le schede timbrate, che devono essere di nuovo chiusi in distinti pieghi, sono sigillati e conservati con le modalita' di cui all'art. 25.
3.Il mattino dei giorni successivi, prima di iniziare la votazione, i componenti del seggio elettorale verificano l'integrita' dei sigilli.
4.Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli delle urne, tutte le schede contenute nelle urne stesse vengono estratte ed annullate, mediante apposita annotazione su ciascuna di esse firmata dal presidente, e la votazione viene proseguita per gli elettori che non hanno ancora votato.
Capo II VOTAZIONE PRESSO I SEGGI
Art. 27
Identificazione dell'elettore
1.Il presidente del seggio, o chi ne fa le veci, accerta che il votante sia compreso nell'elenco degli elettori del seggio e ne controlla l'identita' mediante esame di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione purche' munito di fotografia.
2.Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche i documenti scaduti.
3.In mancanza di idonei documenti di identificazione uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta, sotto la propria responsabilita', l'identita', apponendo la sua firma nell'apposito spazio dell'elenco.
4.Se nessuno dei componenti del seggio e' in grado di attestare l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore che abbia gia' votato presso lo stesso seggio, purche', sotto la propria responsabilita', ne attesti l'identita'.
5.L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la propria firma accanto a quella dell'elettore da identificare.
Art. 28
Consegna delle schede all'elettore
Art. 29
Operazioni di voto
1.L'elettore, controllato che le schede risultino timbrate con il timbro del seggio e non presentino alcun segno, procede alla votazione nel modo previsto dall'art. 30.
2.Se un elettore riscontra che le schede consegnategli siano deteri- orate, ovvero che egli stesso le abbia deteriorate, puo' richiederne al presidente altrettante, restituendo le prime, le quali sono messe in un plico sigillato dopo che il presidente abbia scritto su ciascuna: "Scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
3.Il presidente deve prelevare immediatamente dal plico delle schede residue altrettante schede, timbrarle con il timbro del seggio, risigillare i pieghi contenenti le schede non timbrate ed il timbro e far risultare a verbale l'operazione.
4.Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio volontariamente scelto.
5.Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un impedito. Sull'elenco del seggio e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnato e dell'accompagnatore.
6.L'impedimento deve risultare da apposito certificato medico, che va allegato al verbale.
Art. 30
Modalita' di espressione del voto e preferenze
1.Il voto e' dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso: esso si esprime apponendo con la penna a sfera, nera o bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta.
2.Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facolta' di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto.
Art. 31
Restituzione delle schede al seggio
1.L'elettore, uscito dalla cabina, riconsegna le schede gia' piegate al presidente del seggio o allo scrutatore designato, il quale, in sua presenza, le introduce nell'urna.
2.Il presidente, o lo scrutatore da lui designato, infine, appone la propria firma nell'apposita colonna dell'elenco, a fianco del nome e della firma dell'elettore, restituendogli il documento di identificazione.
Art. 32
Votazione dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista
1.I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano presso il seggio di cui fanno parte. Di regola, essi votano prima dell'apertura del seggio.
Capo III VOTAZIONE PER POSTA
Art. 33
Norme applicabili alle votazioni per posta
1.Salvo quanto non sia diversamente stabilito nel presente capo, per le votazioni per posta valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli che disciplinano le votazioni presso i seggi.
Art. 34
Seggi per le votazioni per posta
1.Ai fini delle votazioni per posta devono essere istituiti, a cura del sottocomitato elettorale, uno o piu' seggi appositi in relazione al numero degli elettori ammessi a tale tipo di votazione.
Art. 35
Adempimenti dei direttori degli uffici e modalita' delle votazioni per posta
1.Il dirigente dell'ufficio, constatata l'integrita' dei sigilli, custodisce il plico pervenuto nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio.
2.Nel giorno fissato dal decreto del Ministro come data di inizio delle votazioni, il dirigente dell'ufficio apre il plico e controlla che il materiale in esso contenuto corrisponda a quello descritto nella distinta. Firma i due esemplari della distinta stessa e ne restituisce uno, in assicurazione, al seggio. Dopo di che invita i singoli elettori presenti in ufficio a compiere uno per volta le operazioni di voto.
3.A tal uopo consegna ad ogni elettore le schede occorrenti e due buste di diverso formato. Dal momento in cui gli sono state consegnate le schede a quello in cui le restituisce, l'elettore non puo', per alcun motivo, allontanarsi dall'ufficio.
4.Il votante appone la propria firma nell'elenco degli elettori accanto al proprio nome, indicando la data e l'ora di consegna delle schede e delle buste e, dopo aver contrassegnato segretamente, con penna a sfera, la lista da lui prescelta ed espresso eventualmente i voti preferenziali, ripiega le schede che introduce nella busta piu' piccola che chiude.
5.L'elettore poi introduce la busta cosi' chiusa, insieme con un foglio recante l'indicazione del nome, del cognome, della qualifica e dell'ufficio e, nel caso in cui nell'ufficio vi siano omonimi, della data e del luogo di nascita, nella busta piu' grande, che pure chiude.
6.Il dirigente dell'ufficio, presa in consegna la busta, appone nell'elenco degli elettori, nell'apposita colonna, a fianco della firma dell'elettore, la propria firma.
7.Il dirigente dell'ufficio, al termine della giornata, o comunque col primo mezzo utile, spedisce al seggio elettorale in un plico sigillato ed assicurato l'elenco degli elettori, le buste contenenti le schede votate, le schede e le buste non utilizzate e le schede e le buste deteriorate.
8.Egli deve restituire un numero di schede e di buste pari a quello ricevuto e pertanto deve dare dimostrazione dell'impiego fatto di ogni scheda e di ogni busta prelevata da quelle inviategli in piu' a titolo di scorta e deve restituire anche le schede e le buste distribuite agli elettori e poi sostituite perche' deteriorate.
9.Se le votazioni non possono essere ultimate nella giornata sia perche' il numero degli elettori dell'ufficio e' elevato sia perche' una o piu' unita' sono assenti, il dirigente custodisce il materiale elettorale nella cassaforte o in altro mezzo di custodia in dotazione all'ufficio e fa proseguire le operazioni di voto nella successiva giornata. La spedizione in tal caso avviene al termine della seconda giornata o, comunque, col primo mezzo utile.
10.Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono compiute dal dirigente dell'ufficio in presenza del vice direttore.
11.Qualora manchi o sia assente il vice direttore, alle operazioni assiste il dipendente di qualifica piu' elevata; in tal caso questi appone in calce all'elenco degli elettori la propria firma leggibile indicando la propria qualifica.
Art. 36
Apertura dei plichi da parte del seggio
1.I seggi elettorali, costituiti ai fini delle votazioni per posta, nei quattro giorni in cui si svolgono le elezioni si riuniscono quotidianamente.
2.Il presidente, o chi ne fa le veci, prende nota, nell'elenco degli uffici cui sono applicati gli elettori del seggio in precedenza predisposto, dei plichi pervenuti nella giornata, indicando la data e l'ora di arrivo.
3.Subito dopo si procede all'apertura dei plichi stessi, dai quali vengono estratti gli elenchi degli elettori e le buste contenenti le schede.
4.Successivamente si aprono le buste grandi e da ciascuna di esse viene estratto il foglio contenente le generalita' dell'elettore, in base al quale il presidente, o lo scrutatore da lui designato, appone la propria firma nell'elenco degli elettori in corrispondenza del nome dell'interessato, in segno di attestazione dell'avvenuta votazione.
5.I fogli contenenti le generalita' degli elettori vengono conservati in buste intestate ai vari uffici della provincia per eventuali controlli.
6.Quindi, si estrae dalla busta grande quella piccola, che viene introdotta, ancora chiusa, nell'urna.
7.Quando non vi sono altri plichi da aprire, l'urna viene sigillata e custodita con le cautele di cui all'art. 26.
Art. 37
Votazione diretta presso i seggi per posta
1.Gli elettori ammessi alla votazione per posta, assenti, che non abbiano potuto esercitare il loro diritto di voto presso l'ufficio di applicazione nei giorni previsti per tale tipo di votazione, possono esprimere il loro voto direttamente presso il seggio appositamente istituito purche' entro il termine di chiusura delle votazioni.
2.Della votazione deve essere fatta apposita annotazione nel verbale.
Capo IV VOTAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO, IN MISSIONE, ALLE ARMI E COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI
Art. 38
Modalita' di votazione del personale distaccato e in missione
1.Il personale distaccato o in missione vota nella sua sede di origine.
2.Il personale distaccato, comunque, puo' essere ammesso alla votazione per posta. Per consentire tale facolta' l'ufficio di applicazione deve far presente ai dipendenti interessati che possono essere ammessi alla votazione per posta a seguito di presentazione di apposita domanda da proseguirsi alla sede di origine entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 17.
3.Al personale che non presenti detta domanda e' accordato, compatibilmente con le esigenze del servizio, un permesso della durata di un giorno per la votazione piu' il tempo strettamente necessario per compiere il viaggio di andata e quello di ritorno.
4.L'elettore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio - che deve documentare - ed e' considerato in attivita' di servizio ai fini della corresponsione degli emolumenti.
5.Al suo rientro in sede, l'elettore deve dimostrare di aver effettivamente votato esibendo un'attestazione a firma del presidente del seggio presso il quale ha espresso il voto (o di chi ne fa le veci) e munita del timbro del seggio stesso.
Art. 39
Modalita' di votazione del personale alle armi
2.Analogamente a quanto e' stato stabilito per il personale distaccato, ai dipendenti alle armi sono rimborsate le spese di viaggio.
Art. 40
Modalita' di votazione del personale comandato presso altre amministrazioni
1.Il personale comandato presso altre amministrazioni vota con le medesime modalita' previste per le unita' in servizio militare; i sottocomitati danno al predetto personale notizie relative alle elezioni sopra specificate per il tramite delle amministrazioni presso le quali i singoli interessati si trovano nella posizione di comando.
TITOLO VI SCRUTINI
Art. 41
Chiusura delle votazioni e operazioni preliminari allo scrutinio
Art. 42
Norme particolari per la chiusura delle votazioni presso i seggi per posta
Art. 43
Validita' e nullita' del voto
1.La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere riconosciuta ogni qualvolta si possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore.
Art. 44
Altri casi di nullita' del voto
Art. 45
Scrutinio
1.Man mano che il presidente da' lettura delle varie schede, gli scrutatori designati dal presidente stesso prendono nota, negli appositi prospetti, riprodotti in fac-simile in calce al presente regolamento (tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), per ciascun organo per il quale le elezioni sono tenute, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze valide date ai singoli candidati nell'ambito della lista stessa. Di tali prospetti vengono compilate due copie: l'una e l'altra devono recare in calce la firma di tutti i componenti del seggio.
2.In sede di scrutinio il seggio deve comunque pronunciarsi sulla validita' delle schede attribuendo i voti relativi alle liste votate o, se del caso, dichiarandole nulle.
3.La pronuncia si intende adottata in via provvisoria quando vi sia contestazione.
4.La decisione viene presa a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5.Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.
Art. 46
Termine di chiusura delle operazioni di scrutinio
1.Le operazioni di scrutinio devono essere espletate senza interruzione ed ultimate entro le ore 12 del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni.
2.Nella ipotesi che le operazioni stesse non siano ultimate nel suindicato termine, il presidente rimette subito al sottocomitato elettorale competente tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle.
3.La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.
Art. 47
Redazione dei verbali
1.Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il segretario redige il verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonche' le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
2.Al verbale dell'ultimo giorno sono allegati i prospetti di cui all'art. 45.
4.I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.
5.Un fac-simile dei verbali da compilare da parte dei seggi elettorali e' riportato in appendice al presente regolamento (tabella 26).
Art. 48
Adempimenti successivi allo scrutinio
1.Scaduto il termine di cui all'art. 46 vengono formati tre pieghi sigillati che il presidente del seggio spedisce in assicurazione, non oltre le ore 24 dello stesso giorno di scadenza, al sottocomitato elettorale competente.
2.Il primo piego, contrassegnato all'esterno dal numero del seggio seguito dalla lettera A, contiene i verbali, le schede di votazione, distinte in valide, contestate e nulle (separando quelle bianche), l'elenco degli elettori del seggio e una copia del prospetto dei risultati elettorali.
3.Il secondo piego, recante all'esterno l'indicazione del numero del seggio dalla lettera B, contiene le schede non utilizzate ed il timbro del seggio.
4.Il terzo piego, contrassegnato all'esterno dal numero del seggio seguito dalla lettera C, contiene una copia del prospetto dei risultati elettorali e una copia del verbale delle operazioni elettorali.
Art. 49
Redazione dei verbali dei sottocomitati elettorali
1.Di tutte le operazioni compiute dal sottocomitato elettorale, dal giorno del suo insediamento a quello di trasmissione al comitato elettorale dei plichi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 4, il segretario redige giornalmente il processo verbale.
3.I verbali, redatti in duplice esemplare, devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del sottocomitato elettorale.
Art. 50
Ricorsi al comitato elettorale
((1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono))
TITOLO VII ASSEGNAZIONE DEI POSTI SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI CESSATI O SOSPESI DALLA CARICA
Art. 51
Elezione del rappresentante del personale dell'A.S.S.T. nel consiglio di amministrazione
1.E' eletto rappresentante del personale dell'A.S.S.T. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che, nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato piu' voti preferenziali.
2.E' eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare.
3.A parita' di voti tra due o piu' liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale piu' basso.
4.In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.
Art. 52
Elezione del rappresentante del personale U.L.A. nel consiglio di amministrazione
1.E' eletto rappresentante del personale U.L.A. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato piu' voti preferenziali.
2.E' eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare.
3.A parita' di voti tra due o piu' liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale piu' basso.
4.In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.
Art. 53
Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nei casi diversi da quelli contemplati negli articoli 51 e 52, nelle commissioni consultive dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. e nelle commissioni per gli uffici locali.
1.Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale nei casi diversi da quelli specificati agli articoli 51 e 52, valgono le disposizioni seguenti.
2.Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
3.Per quoziente elettorale si intende il rapporto fra tutti i voti validi ed il numero dei posti da attribuire.
4.I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che abbiano riportato i maggiori resti ancorche' non abbiano raggiunto il quoziente stesso.
5.In caso di parita' di voti tra due o piu' liste prevalgono quelle contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi. Qualora una lista che conquisti uno o piu' posti non abbia presentato candidati per una o piu' categorie, le rappresentanze, che non possono esserle per cio' stesso conferite in tale o in tali categorie, vanno attribuite alla lista che possegga i maggiori resti.
6.Anche nel caso di parita' di resti, i posti si attribuiscono alla lista o alle liste contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi.
7.Nell'ambito di ciascuna lista, limitatamente ai posti ad essa attribuiti, sono eletti rappresentanti titolari i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti preferenziali. Sono nominati rappresentanti supplenti i candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai rappresentanti titolari.
8.In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.
9.Ai fini delle elezioni nelle commissioni consultive ogni posto conquistato da una lista da' diritto alla elezione di un rappresentante effettivo ed uno supplente ((per ognuna delle categorie che debbono esservi rappresentate (uno effettivo ed uno supplente)) per il personale delle categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V, uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie II, III e IV) da nominare in base ai voti di preferenza riportati nelle liste stesse.
10.Ai fini delle elezioni nelle commissioni per gli uffici locali ogni posto conquistato da una lista da' diritto alla elezione di un rappresentante effettivo e relativo supplente per una sola delle categorie che debbono esservi rappresentate (uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria IV). Le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste vincenti scelgono, nell'ordine dei voti di lista conquistati, la categoria, o raggruppamento di esse, della quale intendono avere la rappresentanza.
Art. 54
Sostituzione dei rappresentanti del personale
1.Ai rappresentanti del personale effettivi eletti che non possono essere nominati nella carica o decadono dalla carica stessa per cessazione dal servizio, per aver subito la punizione della sospensione dalla qualifica, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, subentrano i rispettivi supplenti, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati che appartengano alla stessa lista e che seguano nell'ordine dei voti preferenziali riportati e a parita' di questi nell'ordine in cui risultano collocati nella lista medesima.
2.Quanto previsto nel comma 1 si applica anche ai casi di interruzione dell'incarico a seguito di sospensione cautelare dal servizio.
3.Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dei rappresentanti effettivi e supplenti nel modo indicato nel comma 1 in quanto le rispettive liste non contengono altri candidati utilizzabili, devono essere indette nuove elezioni sul piano nazionale o locale a seconda dell'organo collegiale interessato.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, citato nelle premesse.
Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 212
Tabelle
Tabelle Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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