DECRETO 24 settembre 1991, n. 373

Type Decreto
Publication 1991-09-24
Ultimo aggiornamento 1991-11-25
State In force
Source Normattiva
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10/12/1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 6

supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate le modalita' di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ed in particolare l'art. 75 concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, secondo il quale il 40% dei posti della qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990 con il quale sono stati istituiti i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 5 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato, e' stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1990;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 come successivamente integrato e modificato;

Ravvisata la necessita' di provvedere a disciplinare le modalita' per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, agli appartenenti alle categorie inferiori;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 61009/4157DL/CR del 10 settembre 1991);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il dieci per cento dei posti disponibili nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, riservato agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, e' attribuito mediante autonomi concorsi interni per titoli ed esami indetti per i posti dei contingenti centrali e regionali, ai quali sono ammessi i dipendenti con almeno due anni di anzianita' di servizio nella categoria di appartenenza.

2.Per la qualifica di operaio specializzato, oltre alla riserva di cui al precedente comma 1, si applica, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, la riserva del quaranta per cento dei posti in favore degli operai di seconda categoria assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 797/1981 e' il seguente: "Art. 3 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue: Categoria I: Attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione. Categoria II: Attivita' semplici, con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, per il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia. Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione. Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo. Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qulificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' opera- tive. Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori o impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate. Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo. Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche' controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'. La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche. Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, anlisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita', e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilita' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate". "Art. 5 (Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice- dirigente di VII e VIII categoria). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST. Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, n.d.r.): a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici". "Art. 6 (Profili professionali e passaggi di categoria). - I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente art. 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva. In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreche' svolga gia' le relative mansioni. Il passaggio stesso e' subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga gia' le suddette mansioni. In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, e' utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore. Il passaggio nelle nuove categorie avra' decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverra' in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, comma 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, overo, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". - Il D.P.R. n. 269/1987 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo". Si trascrive il testo del relativo art. 75: "Art. 75 (Contingenti centrali e regionali). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti e' inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione. 3. I concorsi per l'accesso dall'esterno nonche' quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale. 4. Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti. 5. I criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonche' per la mobilita' interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale. 6. Per la mobilita' interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorita' e le percentuali stabilite in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici. 7. Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il contingente della regione Valle d'Aosta e' compreso in quello della regione Piemonte". - Il D.P.R. n. 494/1987 reca: "Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola". L'art. 59 di detto decreto inserisce l'art. 76 nel citato D.P.R. n. 269/1987 (il relativo testo e' trascritto in nota all'art. 1). - La legge n. 101/1979 e' entrata in vigore il 22 aprile 1979, il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 7 aprile 1979. - La legge n. 355/1989 reca: "Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". - Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e' il seguente: "Art. 6 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni. 3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata. 4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione e' prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneita' ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro. 5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullita', in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarieta' del rapporto e alla semplicita' delle mansioni, il riscontro di idoneita' puo' essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente". Con D.M. 1 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1990, n. 95) e' stato determinato il contenuto delle prove selettive di cui al precedente art. 6. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 269/1987 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), inserito dall'art. 59 del D.P.R. n. 494/1987: "Art. 76. - 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101". - La legge n. 101/1979, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico, e' entrata in vigore il 22 aprile 1979, il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 7 aprile 1979.

Art. 2

1.La prova di esame si svolge con le modalita' previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989.

2.L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

4.Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

5.La votazione complessiva e' stabilita dalla somma del voto riportato nella prova d'esame e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6.La graduatoria di merito e' formata in base alla votazione complessiva.

7.A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' nella categoria di appartenenza ed a parita' di questa dall'eta'.

8.In caso di candidati appartenenti a categoria diversa, i dipendenti appartenenti alla terza categoria precedono quelli di seconda categoria.

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140: "Art. 2. - Le prove di selezione consistono nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale a cui si riferisce l'assunzione, secondo i contenuti appresso specificati: Usciere: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di arredi e nella compilazione, sotto dettatura, di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica. Operaio: prova pratica consistente in operazioni di pulizia di una superficie-campione (vetri, pavimenti, mobili) e in operazioni di trasporto di materiali e mobili. Dattilografo: prova pratica di dattilografia: a) scrittura sotto dettato per un tempo di 10 minuti di un brano letterario o commerciale alla velocita' di 200 battute al minuto; b) copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocita' di almeno 200 battute al minuto nel periodo di 10 minuti. Coadiutore: prova pratica di dattilografia: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocita' di almeno 120 battute al minuto per un periodo di 10 minuti. Operaio specializzato: prova pratica consistente in sperimentazioni lavorative intese ad accertare il possesso del piu' elevato grado di perfezionamento professionale nel mestiere per il quale si concorre. Operatore di esercizio: prova pratica: cernita e bollatura manuale della corrispondenza in arrivo e in partenza. Ricerca in guida. Carico, trasporto e scarico di pacchi e di effetti postali sino a 20 kg. Operatore T.L.C.: prova pratica (su uno dei tre seguenti argomenti): a) esecuzione di un cablaggio di telaio; b) montaggio su pannello di un circuito elettrico di cui sia fornito lo schema con relativi componenti; c) esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatore a "Megger". Operatore trasporti: prova pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'Amministrazione p.t.".

Art. 3

1.La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli di cui al precedente art. 2, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio.

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 21 giugno 1989, n. 8140 (per il testo dell'art. 2 si veda la nota precedente): "Art. 3. - Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dal direttore compartimentale composta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva. La scelta dei componenti puo' essere effettuata anche tra i funzionari della qualifica immediatamente inferiore a quella prescritta ai quali siano state conferite funzioni superiori ai sensi dell'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797. In caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni superiori durante l'espletamento dei lavori della commissione i predetti funzionari possono continuare a svolgere l'incarico sino alla conclusione delle prove di selezione".

Art. 4

1.Al personale assunto ai sensi dei precedenti articoli si applica la disposizione di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Ministro: VIZZINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1991

Registro n. 42 Poste, foglio n. 20

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970, recante riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato: "Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato".

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