DECRETO 5 ottobre 1991, n. 375

Type Decreto
Publication 1991-10-05
Ultimo aggiornamento 1991-11-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-11-1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Viste le direttive del Consiglio n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988 che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980 sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale le direttive CEE che apportano modifiche di modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive CEE gia' recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreti ministeriali;

Considerato che le modifiche apportate dalle suddette direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE alla direttiva n. 80/215/CEE riguardano esclusivamente modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;

Considerato di dover includere un nuovo trattamento termico dei prodotti a base di carni suine oltre a quelli gia' previsti, cosi' come definito dalla direttiva n. 80/215/CEE ai fini di consentire il commercio intracomunitario di detti prodotti, con garanzie atte ad evitare la propagazione di agenti patogeni delle malattie degli animali;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 agosto 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: " 2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce 'natura del prodotto' di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato C, oppure, 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva n. 80/215/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 47 del 21 febbraio 1980. - La direttiva n. 87/491/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 279 del 2 ottobre 1987. - La direttiva n. 88/660/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 382 del 31 dicembre 1988. - Il D.P.R. n. 194/1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987 recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: "1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale". - Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 194/1988, come modificato dal presente articolo e dall'art. 2, e' il seguente: "Art. 6. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), possono essere utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne le carni fresche che non rispondono alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, a condizione che: a) siano bollate conformenente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 dell'allegato C; b) siano ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle altre carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche; c) siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego nella preparazione dei prodotti a base di carne, destinati agli scambi intracomunitari, preparati con le carni fresche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4; d) abbiano subito uno dei trattamenti di cui al capitolo II dell'allegato C. 2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce "natura del prodotto" di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5- bis del capitolo II dell'allegato C, oppure 'Trattato conformemente all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEE', se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C. 2- bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni".

Art. 2

1.All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e' aggiunto il seguente comma: " 2-bis . I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni".

Nota all'art. 2: - Per il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 194/1988 si veda la nota all'art. 1.

Art. 3

1.Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola " ..stabilimento" e' aggiunta la seguente frase: "e menzionata l'eventuale esistenza di installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C".

Nota all'art. 3: - Il testo vigente all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 194/1988 e' il seguente: "2. Gli stabilimenti per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al comma 1, ai quali viene assegnato un numero di riconoscimento 'veterinario', sono iscritti in uno speciale registro ufficiale. Sul registro viene riportato il numero d'iscrizione dello stabilimento e menzionata l'eventuale esistenza di installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C".

Art. 4

1.Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" e' aggiunta la seguente frase: "ed elenca separatamente quelli dotati delle installazioni di cui all'art. 14, comma 2".

Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 194/1988 e' il seguente: "1. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alle competenti autorita' degli Stati membri, nonche' alla commissione delle Comunita' europee, per la compilazione dell'elenco generale e la relativa pubblicazione nella 'Gazzetta Ufficiale' delle Comunita' europee, gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti idonei ai sensi del presente decreto, con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento, ed elenca separatamente quelli dotati delle installazioni di cui all'art. 14, comma 2".

Art. 5

1.Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi: " 2-bis. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5- bis del capitolo 2 dell'allegato C per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, puo' intervenire solo dopo che il Ministro della sanita' abbia adottato la determinazione di cui al comma 2. 2-ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, e' escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana".

Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. n. 194/1988, come modificato dal presente articolo e dagli articoli 6 e 7, e' il seguente: "Art. 24. - 1. In casi di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreche' la malattia non si sia verificata nei dodici mesi precedenti, il Ministero della sanita', con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione dalla parte di territorio interessata di prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con carni suine, fatta eccezione per quelli che hanno subito il trattamento termico di cui al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C. 2. Nel determinare le parti di territorio di cui al comma 1, si deve tener conto: a) delle misure di profilassi adottate per l'estinzione dei focolai di infezione; b) della superficie territoriale interessata e del numero di focolai di malattia; c) delle misure di polizia veterinaria disposte per la difesa sanitaria degli allevamenti nazionali, ivi comprese le misure per il controllo del movimento dei suini; d) della tendenza della dispersione della malattia e delle misure prese per evitare la dispersione. 2- bis. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5- bis del capitolo 2 dell'allegato C per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, puo' intervenire solo dopo che il Ministro della sanita' abbia adottato la determinazione di cui al comma 2. 2- ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, e' escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana. 3. In caso di insorgenza sul territorio nazionale di peste suina africana e sempreche' altri focolai di malattia si siano verificati nei dodici mesi precedenti, il Ministro della sanita', con propria ordinanza, dispone il divieto di spedizione di prodotti a base di carne suina, fatta eccezione per quelli sottoposti al trattamento previsto al punto 5, del capitolo II, dell'allegato C, provenienti dall'intero territorio nazionale. 3- bis. Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di eslcudere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7- ter, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C . 4. Il Ministro della sanita', con propria ordinanza, revoca o modifica le misure di cui al presente articolo per assicurarne il coordinamento con le disposizioni comunitarie".

Art. 6

1.Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e' inserito il seguente comma: " 3-bis . Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all'art. 8 della direttiva n. 80/215, abbia deciso di escludere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7-ter, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C".

Nota agli articoli 6 e 7: - Per il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. n. 194/1988, si veda la nota all'art. 5.

Art. 7

1.Al comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "le misure di cui", le parole "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole seguenti: "al presente articolo".

Nota agli articoli 6 e 7: - Per il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. n. 194/1988, si veda la nota all'art. 5.

Art. 8

1.Il capitolo II dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e' sostituito con il capitolo II di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 9

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1991

Registro n. 12 Sanita', foglio n. 241

Allegato

ALLEGATO (Allegato C, capitolo II del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194) Capitolo II TRATTAMENTI PREVISTI ALL'ART. 6 5) Trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore FC e' pari o superiore a 3. 5-bis) Trattamento termico diverso da quello previsto al punto 5 che soddisfi le seguenti condizioni: a) le carni devono essere completamente disossate e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate; b) prima del trattamento termico, ogni pezzo di carne deve essere immesso in un contenitore ermeticamente chiuso per essere cosi' commercializzato; c) le carni nel loro recipiente devono essere sottoposte ad un trattamento termico che risponda rigorosamente ai seguenti criteri: 1) il prodotto deve conservare una temperatura non inferiore a 60 C per non meno di 4 ore, durante le quali la temperatura interna deve salire ad almeno 70 C per un minimo di 30 minuti; 2) occorre controllare in permanenza la temperatura su un numero di campioni rappresentativo di ogni partita di prodotti. Tale controllo deve essere effettuato mediante dispositivi automatici suscettibili di permettere la registrazione della temperatura sia al centro dei pezzi grossi, sia all'interno degli apparecchi di riscaldamento; d) nel corso delle operazioni precitate devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6, lettera b) (art. 5- bis, terzo comma, della direttiva n. 72/461/CEE del 12 dicembre 1972, come modificata dalla direttiva n. 80/213/CEE, del 22 gennaio 1980; e) dopo il trattamento occorre apporre su ogni contenitore di cui alle lettere b) e c) la bollatura sanitaria conformemente ai punti 32, 33, 34 e 35 dell'allegato A, capitolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194 (direttiva n. 77/99/CEE del 21 dicembre 1976); f) il trattamento di cui al presente punto 5- bis puo' essere effettuato solamente negli stabilimenti di cui all'art. 14 che dispongano di installazioni adatte a garantire le temperature indicate. 6) Trattamento termico diverso da quelli previsti ai punti 5 e 5- bis ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 C. 7) Trattamento costituito da una fermentazione naturale e da una stagionatura di almeno nove mesi per i prosciutti disossati di peso almeno pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche: a) aw pari o inferiore a 0,93; b) pH pari o inferiore a 6. Tale trattamento non e' valido nel caso in cui il morbo in questione sia la malattia vescicolare dei suini. Nel caso in cui la malattia in questione sia l'afta epizootica tale trattamento puo' essere applicato ai prosciutti non disossati. 8) I trattamenti di cui ai precedenti punti 6 e 7 sono validi solo nel caso in cui le carni fresche siano ottenute da animali che non provengono da un'azienda infetta colpita da misure di divieto in conformita' alle disposizioni dell'art. 3, lettera b), della legge 30 aprile 1976, n. 397.

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