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LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

Current text a fecha 1994-06-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

2.Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l'attribuzione di deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalità si provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazione funzionale nei compiti istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti.

3.A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.

4.La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.