DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 392
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982, concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o "direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonchè l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente.
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