DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1991, n. 393
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, commi 1 e 2, 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1980, n. 428;
Vista la direttiva n. 84/641/CEE del Consiglio del 10 novembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la direttiva n. 87/343/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva n. 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la direttiva n. 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Esercizio dell'attività di assistenza
1.Esercita attività assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2.L'aiuto può consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.
3.Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a diposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto.
5.La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
6.L'attività di assistenza descritta al comma 4, se effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18 del punto A) della tabella di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, fatto salvo il punto C) dell'allegato stesso.
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