DECRETO 5 agosto 1991, n. 387

Type Decreto
Publication 1991-08-05
Ultimo aggiornamento 1991-12-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21/12/1991

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di accertamento dell'invalidita' civile;

Visto l'art. 3, comma 1, della stessa legge 15 ottobre 1990, n. 295, il quale prevede che, con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla citata legge n. 295;

Visto in particolare il citato comma 9 dell'art. 3 del decreto- legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nello stesso art. 3;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita';

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto, ad eccezione del suggerimento relativo alla indicazione analitica delle norme abrogate, in quanto cio' potrebbe fare incorrere in una non compiuta identificazione di tali norme con conseguenti possibili imprecisioni applicative, ne' si e' ritenuto di accedere al suggerimento formulato con riferimento all'art. 10 sulla estraneita' della materia trattata, in quanto la disposizione e' intesa a facilitare gli accertamenti sanitari nell'interesse della categoria;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

A D O T T A il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1

1.Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle commissioni mediche delle unita' sanitarie locali.

2.Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche (commissioni mediche U.S.L.) incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, a termine del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Detti sanitari sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalita' stabilite dalle leggi emanate dalle regioni, per la costituzione di commissioni mediche ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' civile. La commissione medica U.S.L. per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale di apposita segreteria formata da personale dipendente dell'unita' sanitaria locale.

3.La commissione medica U.S.L., di cui al precedente comma 2, e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta deve pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Le associazioni di categoria comunicano alla commissione U.S.L. il nome del sanitario che le rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona. La riunione e' valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benche' invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

4.Su domanda, rispettivamente, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti - motivata dall'esigenza di meglio soddisfare le necessita' degli invalidi interessati le cui peculiari caratteristiche richiedono un esame da parte di sanitari forniti di idonee specializzazioni - il competente assessore regionale alla sanita' puo' autorizzare la costituzione nel capoluogo di provincia di una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, per i ciechi civili ed una commissione medica specializzata ad esaminare tutte le domande provenienti dall'intera provincia, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, per i sordomuti. Tali commissioni sono composte di tre membri, di cui un medico specializzato in medicina legale, con funzione di presidente, un medico oculista, oppure un medico otorinolaringoiatra, secondo la natura della commissione, ed un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Il funzionamento delle commissioni suindicate e' regolato dalle medesime norme stabilite per le commissioni mediche U.S.L. dal presente regolamento.

5.La commissione medica U.S.L. si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale puo' concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria. Nel verbale di visita la dizione diagnostica e' espressa con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che per la loro particolare gravita' determinano la totale incapacita' lavorativa o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'. La commissione, in sede di redazione del verbale di visita, puo' indicare il termine alla scadenza del quale l'invalido interessato dovra' essere sottoposto a nuova visita.

6.Qualora il minorato dichiarato rivedibile - regolarmente convocato a cura del presidente della commissione medica U.S.L. entro il termine di rivedibilita' - non si presenti a nuova visita, il presidente della commissione predetta ne da' formale comunicazione alla prefettura territorialmente competente per la revoca delle provvidenze, a norma dell'art. 3- ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della succitata comunicazione.

7.Nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione risultino inferiori a quelle riportate nel precedente verbale di visita medica, la commissione medica U.S.L., contestualmente alla procedura di cui all'art. 3, comma 4 e 5, del presente regolamento, ne invia copia alla competente prefettura per i piu' tempestivi conseguenziali provvedimenti.

8.Il verbale di visita e' redatto secondo il modello precedentemente in uso presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, integrato in relazione alle successive disposizioni normative intervenute. Ad esso e' unito il prospetto valutativo, di cui all'allegato A, dal quale risultano la riduzione della capacita' lavorativa inerente alle singole infermita' e quella globale. Successivamente tali modelli potranno essere modificati con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno. AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). - 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e suc- cessive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e succes- sive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovra' contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidita' civile" - di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidita' civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti mumerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita' stabilite dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti presso le unita' sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unita' sanitarie locali, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attivita' nelle commissioni di prima istanza, puo' essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'". - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 295/1990 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e' cosi' formulato: "1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolarmente nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti". - La legge n. 382/1970, e successive modificazioni, reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". - La legge n. 118/1971, e successive modificazioni, reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili". - La legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili". - La legge n. 289/1990 reca: "Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi". - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1990 prevede che: "Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente". - Il testo dell'art. 3- ter del D.L 23 dicembre 1976, n. 850, aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili, e' il seguente: "Art. 3-ter. - Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non puo' essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".

Art. 2

1.Le domande intese ad ottenere i benefici di invalidita' civile indicate al precedente art. 1, presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono redatte secondo il modello stabilito con decreto del Ministro del tesoro del 9 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 295 e devono avere allegata la documentazione ivi indicata.

2.Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ed hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti tali requisiti. In questa ipotesi la commissione medica U.S.L. invita l'interessato a regolarizzare la propria istanza.

Nota all'art. 2: - La legge n. 295/1990 e' entrata in vigore il 21 ottobre 1990 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge prevede che: "Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'".

Art. 3

1.La commissione medica U.S.L. procede all'esame delle domande di invalidita' secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravita' delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalle commissioni stesse. In tali casi l'interessato puo' essere visitato, su delega della competente commissione medica U.S.L., da altra commissione medica U.S.L. nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'invalido, in sede di accertamento sanitario, puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

2.La commissione medica U.S.L. provvede, inoltre, a dare esecuzione alle richieste delle prefetture territorialmente competenti finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari per l'eventuale rinnovo dei benefici economici precedentemente concessi per un tempo determinato. Rimane salva la facolta' per le prefetture di richiedere accertamenti sanitari, ove ritenuti necessari, in conformita' alle disposizioni legislative vigenti. Resta fermo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, circa la competenza ad effettuare le verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che a suo tempo portarono alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' d'invalidita' civile.

3.La commissione medica U.S.L., ultimati gli accertamenti sanitari ritenuti necessari in relazione alle esposte infermita' invalidanti, procede alla redazione del verbale di visita, il quale e' compilato con cura, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5, del presente regolamento ed e' firmato da almeno tre medici intervenuti alla seduta della commissione stessa, tra cui il sanitario rappresentante la categoria, fatto salvo quanto precisato al comma 3 del precedente art. 1.

4.La commissione medica U.S.L., effettuati gli accertamenti sanitari, trasmette copia del verbale di visita, attestata conforme all'originale dal presidente o da persona da lui delegata, corredata della domanda dell'invalido e della documentazione sanitaria sulla base della quale si e' pervenuti al riconoscimento dell'invalidita', alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile (commissione medica periferica) territorialmente competente, con elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita previa apposizione del timbro datario per attestare la data di ricezione. Tale timbro datario e' apposto, a cura della commissione medica periferica, anche su ogni singola copia del verbale di visita. Non si trasmettono alla commissione medica periferica le copie dei verbali di visita da cui non risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidita' civile.

5.La commissione medica U.S.L. trasmette all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia attestata conforme all'originale del verbale di visita per il quale, trascorsi i prescritti sessanta giorni, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte della commissione medica periferica di richiesta di sospensione della procedura per ulteriori accertamenti. L'invio di tale atto all'interessato puo' essere effettuato anche prima, qualora la commissione medica periferica anteriormente alla scadenza di tale termine comunichi che non ricorrono motivi per far ricorso alla sospensione della procedura. Altra copia autenticata di detto verbale di visita, limitatamente ai casi in cui dallo stesso risultino infermita' con riduzione della capacita' lavorativa sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti richiesti, alla concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' di invalidita' civile, e' trasmessa alla competente prefettura per gli adempimenti successivi, sempreche' la domanda all'epoca presentata sia stata finalizzata al conseguimento di dette provvidenze.

6.La commissione medica U.S.L. definisce le domande di invalidita' civile trasmesse dalla commissione medica periferica entro un anno dalla data di ricezione.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda in nota alle premesse.

Art. 4

1.La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si e' basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in seduta collegiale. La commissione medica periferica esamina i suddetti verbali di visita secondo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravita' delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalla commissione stessa.

2.La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente art. 3.

3.La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per uleriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L., oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.

4.Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente art. 3. Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.

5.Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanita' militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente art. 3, e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinche' questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidita' riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennita' previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.

6.Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.

7.La commissione medica periferica e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benche' invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione e' valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalita' indicate dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291.

8.La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale puo' concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.

9.Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 6- bis, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/1988 si veda in nota alle premesse. - L'art. 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, cosi' come modificato dall'art. 19 del D.P.R. n. 834/1981, e' cosi' formulato: "Art. 105 (Commissioni mediche per le pensioni di guerra). - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contigente previsto dal primo comma dell'art. 110. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato. La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106. Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo". - Il testo dell'art. 6-bis, comma 6, del D.L. n. 382/1989, aggiunto dalla legge di conversione n. 8/1990 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), e' il seguente: "Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione".

Art. 5

1.Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidita' civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sara' convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovra' presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidita' civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.

2.Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversita' di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si da' atto che la pronuncia e' stata assunta a maggioranza.

3.La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidita' civile.

Art. 6

1.Avverso il verbale di visita redatto dalla commissione medica U.S.L. l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, puo' presentare ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica di tale verbale, allegandovi copia del verbale di visita e ogni altra documentazione sanitaria, proveniente sia da strutture pubbliche che private, ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.

2.Avverso il verbale di visita redatto, nei casi previsti, dalla commissione medica periferica, l'invalido, a termine dell'art. 1, comma 8, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, puo' proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, presentandolo tramite la stessa commissione medica periferica, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette tempestivamente con la relativa documentazione alla suddetta direzione generale, unitamente alle proprie deduzioni.

3.I ricorsi di cui ai precedenti commi sono decisi con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione medica superiore e di invalidita' civile, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dei ricorsi stessi, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. Per la validita' delle riunioni di tale commissione si applicano i criteri di cui al precedente art. 4, commi 8 e 9. Detta commissione e' di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Tali rappresentanti di categoria vengono nominati con le stesse modalita' indicate al comma 7 del precedente art. 4.

4.La decisione sul ricorso del Ministro del tesoro e' notificata a cura della direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato e alla commissione medica U.S.L. competente per l'esecuzione, inviandone copia per conoscenza alla commissione medica periferica quando si tratta di ricorso presentato contro un verbale di visita da questa redatto.

5.La commissione medica superiore e di invalidita' civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per esprimere parere sulle doglianze esposte nel ricorso con le modalita' indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato o pronunciandosi allo stato degli atti oppure delegando l'effettuazione della visita a medici delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile che non si siano gia' pronunciati in merito, ovvero avvalendosi per gli accertamenti sanitari, sia generici che specialistici, ritenuti necessari, delle strutture periferiche del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanita' militare territorialmente competente, che sono tenute ad effettuarli. Nel caso in cui l'invalido interessato, convocato a visita non si presenti senza giustificato motivo, le strutture dele- gate ne danno comunicazione alla commissione medica superiore la quale esprime il suo parere sulla base degli atti esistenti. Lo stesso criterio si applica anche nella ipotesi di convocazione a visita diretta da parte della stessa commissione medica superiore.

6.Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennita', l'interessato puo' presentare ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, per il tramite della prefettura territorialmente competente, la quale, entro dieci giorni dalla ricezione, lo trasmette alla Direzione generale dei servizi civili.

7.I ricorsi di cui al precedente comma 6 sono decisi con decreto del Ministro dell'interno entro centottanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'atto, comprovata dal timbro datario dell'ufficio. La decisione del Ministro dell'interno e' notificata a cura della direzione generale dei servizi civili all'interessato tramite la competente prefettura.

8.Per i ricorsi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 7 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

9.Avverso la decisione del Ministro del tesoro e quella del Ministro dell'interno in ordine ai ricorsi di cui ai precedenti commi e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

10.In pendenza della definizione dei ricorsi di cui al presente articolo le domande di aggravamento dell'invalidita' civile e delle condizioni visive sono prese in esame, ad ogni effetto, dalle competenti commissioni mediche soltanto dopo la definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ovvero dopo che sia decorso il termine di centottanta giorni di cui al precedente comma 8.

Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge n. 295/1990 e' il seguente: "Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita' sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidita' civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario". - L'art. 107 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, cosi' come modificato dall'art. 20 del D.P.R. n. 834/1981, e' cosi' formulato: "Art. 107 (Funzionamento della commissione medica superiore). - La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi, in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri. Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame. Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia". - Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 509/1988 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), e' il seguente: "Art. 11. - 1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso".

Art. 7

1.I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del tesoro o da quello dell'interno secondo le modalita' indicate nel precedente art. 6. I ricorsi presentati a suo tempo alle cessate commissioni sanitarie regionali in materia di accertamenti sanitari e dovoluti al Ministero dell'interno, per effetto dell'art. 6 del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi dal Ministro del tesoro secondo le modalita' indicate al precedente art. 6. In tale ipotesi, il termine di centottanta giorni per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro del tesoro sui ricorsi della specie decorre dalla data in cui il ricorso stesso e' pervenuto al Ministero.

Nota all'art. 7: - Il D.M. n. 292/1989 reca: "Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici". Il testo dell'art. 6 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 6. - 1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministero dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale".

Art. 8

1.I medici facenti parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidita' civile, compresi quelli rappresentanti delle associazioni di categoria, non possono contemporaneamente far parte delle commissioni mediche U.S.L. nella stessa o in altra provincia. In caso di cumulo di incarichi deve essere esercitata opzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.

2.Il medico facente parte di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore e di invalidita' civile oppure di una commissione medica U.S.L. deve avvertire gli altri membri quando la commissione deve visitare propri assistiti, e si deve astenere dal partecipare alla redazione del verbale di visita, curando che cio' sia fatto risultare.

Art. 9

Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 295/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, e' istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale. 2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. 3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilita' del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa. 4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' disposta con decreto del Ministro del tesoro. 5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che indende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alle commissioni stesse. 7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connese al funzionamento di tali commissioni e' effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalita' previste dalla vigente normativa".

Art. 10

1.Gli accertamenti sanitari previsti dalle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra possono essere demandati anche ad altre commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile in aggiunta a quelle esistenti all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, con decreto del Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria dei pensionati di guerra, quando cio' sia riconosciuto di maggiore utilita' per gli invalidi di guerra interessati. In questo caso tali commissioni funzioneranno secondo le modalita' stabilite dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 11

1.Restano in vigore le norme previgenti, comprese quelle del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 292, non sostituite o modificate o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il Ministro: CARLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991

Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 122

Allegato A

ALLEGATO A (Art. 1, comma 8) COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE DELLE CONDIZIONI VISIVE E DEL SORDOMUTISMO (). di .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... provincia .. .. .. .. .. .. SCHEDA DI VALUTAZIONE PERCENTUALE Cognome.. .. .. .. .. .. Nome .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Data di nascita .. .. .. .. .. .. .. .. A) MINORAZIONI SINGOLE 1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. B) MINORAZIONI ED INFERMITA' CONCORRENTI () Diagnosi Valutazione % -- -- 1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C) MINORAZIONI ED INFERMITA' COESISTENTI () Diagnosi Valutazione % Formula a scalare -- -- 1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. D) MINORAZIONI ED INFERMITA' DI CUI UNA NON RICONOSCIBILE PERCHE' ESCLUSA PER LEGGE MA VALUTABILE PERCHE' CONCORRENTE Diagnosi Valutazione % -- -- 1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Valutazione finale della capacita' lavorativa %. La commissione Il medico di categoria .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Il presidente .. .. .. .. .. .. .. .. -------- () Nel caso di due o piu' commissioni operanti nella medesima U.S.L., precisare la commissione. (**) Minorazioni ed infermita': concorrenti, se incidono sullo stesso sistema organo-funzionale; coesistenti, se incidono su sistemi organo-funzionali diversi.

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