DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 457
Entrata in vigore della legge: 12/4/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1989, n. 285, concernente: "Norme specifiche sul servizio diplomatico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1980;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, con il quale sono state determinate, in applicazione dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Ministero degli affari esteri le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1988, riguardante la mobilita' del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali;
Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si e' pronunciato in ordine alla corrispondenza tra le qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del 14 ottobre 1988 con la quale sono state indicate le modalita' per l'inquadramento del personale delle amministrazioni dello Stato da effettuarsi nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977, con il quale, ravvisata la necessita' di scomporre i coefficienti di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in coefficienti parziali e in coefficienti di sede, venivano stabiliti, con decorrenza 1 ottobre 1977, cinque nuovi coefficienti parziali e cinque nuovi coefficienti di sede rispettivamente per i capi delle rappresentanze diplomatiche, per i ministri ed i ministri consiglieri, per il restante personale direttivo, per il personale non direttivo da agente consolare a coadiutore principale e per il restante personale non direttivo;
Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989 e del 15 marzo 1990 dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1991;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie di cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamento debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 285/1989 (Norme specifiche sul servizio diplomatico) e' il seguente: "Art. 1 (Trattamento economico dei grandi iniziali della carriera diplomatica). - 1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attivita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e' ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione. 2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio. 3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza". - Il D.P.R. n. 1219/1984 concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri ed e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985. - Il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 e' il seguente: "Art. 3 (Profili professionali). - Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverra' entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento". - Il D.P.R. n. 266/1987 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri". - Il D.P.C.M. 3 marzo 1988, recante: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991. - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 312/1980 e' il seguente: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta". - Il testo dell'art. 10, comma primo, della citata legge n. 312/1980 e' il seguente: "Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovra' pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 4 nonche' su ogni altra questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli". - Il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge n. 312/1980 e' il seguente: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, e' inquadrato della qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, al fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica". - Il D.P.R. n. 44/1990 reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 86". - Il testo dell'art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 19; b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. In relazioni alle speciali finalita' dell'indennita' di servizio all'estero, i coefficienti sono fissati: 1) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile; 2) tenuto conto, tra l'altro: delle necessita' di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo e determinate esigenze delle singole sedi; delle particolari condizioni locali, anche in relazione agli eventuali disagi della sede; del costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi; del corso dei cambi".
Art. 2
1.Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennita' base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, sono modificati secondo quanto indicato dalla tabella b) allegata al presente regolamento.
Nota agli articoli 2 e 3: - Per il testo dell'intero art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
1.In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennita' base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella c) allegata al presente regolamento.
Nota agli articoli 2 e 3: - Per il testo dell'intero art. 171 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota alle premesse.
Art. 4
1.In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilita' connessi alle attivita' amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 93, 75 e 76 del citato D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "Art. 93 (Carriere, ruoli e qualifiche speciali). - Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono: diplomatica; direttiva amministrativa; del personale di cancelleria; degli assistenti commerciali; esecutiva; ausiliaria; ausiliaria tecnica. I ruoli e le qualifiche speciali del personale dell'Amministrazione degli affari esteri addetto all'espletamento di particolari attivita' o compiti tecnici sono: sopraintendente all'archivio storico ed esperti nella ricerca storico-diplomatica; direttore della biblioteca e bibliotecari; esperti in lingue estere; esperti in crittografia; ingegneri-architetti; interpreti; periti tecnici; proto e vice proto; assistenti alla vigilanza; operai. Fermo il disposto dell'art. 139, primo comma, il personale indicato nel precedente comma presta servizio presso l'Amministrazione centrale, salvo incarichi speciali che rendano necessario il temporaneo invio in missione all'estero. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art. 101, il personale puo', per esigenze di servizio, essere incaricato temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o ruolo. Il personale di concetto, esecutivo o ausiliario in servizio all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica puo' continuare ad occupare il posto stesso per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purche' proprie del grado o della qualifica o della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere altresi' affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui e' assegnato. Le carriere, i ruoli e le qualifiche speciali non contemplati nel presente decreto sono soppressi". "Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale o il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo- contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e coadiuviato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato". "Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza displomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente: a) al servizio di cassa; b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti; c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio; d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio. Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario. Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado".
Art. 5
1.In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge n. 312/1980 si veda in nota alle premesse.
Art. 6
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Art. 7
1.La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 54 miliardi 800 milioni annui, gravera' sul capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno corrente e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 8
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 15, con esclusione degli
articoli 6 e 8, comma 1, ai sensi della delibera della sezione di controllo n. 20/92 del 20 febbraio 1992
Allegato 1
ALLEGATO 1 (art. 1) TABELLA a) Qualifica funzionale e profilo Posto funzione professionale - - Direttore amministrativo IX Direttore amministrativo Commissario amministrativo () contabile Funzionario amministrativo Funzionario amministrativo VIII contabile Commissario amministrativo Analista di sistema aggiunto () Analista di procedure Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo contabile Assistente sociale coordinatore VII Collaboratore economico- finanziario Cancelliere capo () Capotecnico Assistente commerciale capo Analista Perito tecnico capo Programmatore di sistema Capo sala macchine Assistente amministrativo Ragioniere Assistente economico-finanziario Cancelliere principale () VI Assistente tecnico cifra e Assistente commerciale telecomunicazioni principale Programmatore Assistente tecnico principale Capo unita' operativa Consollista Operatore amministrativo Stenodattilografo Operatore amministrativo V contabile Coadiutore superiore () Telescriventista, centralinista, operatore radiospecialista Operatore di sala macchine Coadiutore Telefonista, telescriventista Coadiutore principale () Operatore radio IV Conducente di automezzi speciali Autista capo Autista meccanico Addetto ai servizi di portierato Commesso capo e custodia Addetto ai servizi di vigilanza Commesso capo Conducente di automezzi Autista III Addetto ai servizi ausiliari Commesso e di anticamera --------- (*) Con le qualificazioni corrispondenti al profilo ad eccezione dei posti commerciali e tecnici delle qualifiche VII e VI. Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
Allegato 2
ALLEGATO 2 (art. 2) Tabella b) (( TABELLA ABROGATA DAL D. LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62)). ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con la Tabella A allegata al provvedimento) che i quadri A, B, C e D della medesima Tabella A sostituiscono la presente Tabella b.
Allegato 3
ALLEGATO 3 (art. 3) Tabella c) ((TABELLA ABROGATA DAL D. LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con la Tabella A allegata al provvedimento) che i quadri A, B, C e D della medesima Tabella A sostituiscono la presente Tabella c.