DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395
Entrata in vigore: 28/12/1991
IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, composto da 72 articoli e vistato dal Ministro proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri e,
ad interim, Ministro per i beni culturali ed ambientali
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
Registro n. 13 Industria, foglio n. 120
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 24 della legge n. 896/1986 e' il seguente: "Art. 24 (Regolamento di attuazione). - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, con il quale vengono in particolare determinati: 1) criteri e modalita' per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione; 2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati; 3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree; 4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni; 5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita'; 6) le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico; 7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi; 8) la revisione, con criteri di gradualita', dei titoli concessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge; 9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 896, RECANTE DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOMETRICHE. Art. 1 (Definizioni) 1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, di seguito denominata "legge", e del presente regolamento si intende per: a) "risorse geotermiche" l'energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; b) "fluidi geotermici" i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all'immissione di fluidi nel sottosuolo; c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici; d) "usi energetici" l'utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonche' di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico; e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla realizzazio-ne di un obbiettivo energetico, comprendente l'insieme di attivita', opere ed impianti necessari per la produzione e l'utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico; f) "ricerca" l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonche' delle possibilita' tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonche' di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici; g) "coltivazione" l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l'esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore; i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 2
Art. 2 (Competenze) 1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche. 2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse lo- cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorita' statale.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 3
Art. 3 (Piccole utilizzazioni locali) 1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 9 della legge, si considera una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 4
Art. 4 (Capacita' tecnica ed economica) 1. La capacita' tecnica ed economica e' valutata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea documentazione presentata unitamente all'istanza dai soggetti richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione. 2. Essa deve essere adeguata ai lavori di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo degli stessi, ed all'eventuale realizzazione del progetto geotermico, e tale da garantire l'adempimento da parte del richiedente il titolo minerario, di tutti gli obblighi nei confronti dello Stato e dei terzi in genere, anche con riguardo alle opere di tutela e di recupero ambientali che si intendono eseguire.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 5
Art. 5 (Aggiornamento dell'inventario delle risorse geotermiche) 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 6
Art. 6 (Domanda di permesso di ricerca) 1. La domanda di permesso di ricerca redatta in carta legale, deve essere presentata in duplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; copia dell'istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente per territorio, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), f), g), ed h) del successivo art. 7, comma 1. 2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) generalita' del richiedente. Nel caso che la domanda sia presentata da una societa', la ragione sociale quale risulta dall'atto costitutivo nonche' le generalita' del rappresentante legale; b) il domicilio del richiedente o la sede sociale della societa' ovvero, per le societa' estere, il domicilio legale del rappresentante; c) il codice fiscale; d) le provincie ed i comuni in cui ricade l'area richiesta ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso; e) le coordinate geografiche dei vertici dell'area richiesta, riferite al meridiano di Monte Mario per le aree ricadenti in terra ed al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare, espresse in gradi ed in minuti primi. La descrizione degli eventuali punti di intersezione del perimetro del permesso con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3, comma 6, della legge, ovvero le coordinate geografiche dei punti di intersezione con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o il perimetro di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi del presente regolamento, espresse in gradi, minuti primi e frazioni decimali di primi; f) la superficie dell'area richiesta espressa in Kmq.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 7
Art. 7 (Documentazione) 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) la certificazione attestante la nazionalita' del richiedente o, se trattasi di societa', la copia dell'atto costitutivo e dello statuto della medesima, nonche' il certificato della competente Cancelleria attestante la rappresentanza legale. In caso di soggetto straniero, la certificazione anzidetta o la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto della societa' debbono essere muniti, in calce, della dichiarazione di conferma della Rappresentanza italiana nel paese d'origine del richiedente; b) due esemplari, firmati e bollati, del piano topografico dell'area richiesta, redatto su fogli originali della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare (I.G.M.) alla scala 1:100.000, nei quali siano evidenziati, con linea nera, i limiti dell'area richiesta. In "legenda" saranno indicati le generalita' del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici e degli eventuali punti di intersezione, nonche' l'estensione dell'area richiesta. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche del piano topografico e coloriture di qualisiasi sorta del perimetro o dell'area richiesta; c) un esemplare bollato degli stessi fogli I.G.M., di cui alla lettera b), privi di qualsiasi indicazione e piegatura, per la compilazione - a cura dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - della planimetria da pubblicare nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia insieme ad un estratto della domanda di permesso; d) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca ricadenti interamente in mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti sulla carta nautica dell'Istituto idrografico della marina, alla scala 1:250.000; e) per le domande intese ad ottenere permessi di ricerca su aree adiacenti di terra e di mare, gli esemplari di cui al punto b) saranno redatti utilizzando la cartografia ufficiale esistente piu' idonea ad evidenziare i limiti dell'area richiesta; f) il programma dei lavori in triplice copia in carta legale corredato ciascuno da una relazione tecnica; g) una relazione della quale risultino le esperienze gia' acquisite dal richiedente nelle attivita' minerarie ed in particolare nel settore geotermico; h) lo studio di cui all'art. 4, comma 1, della legge in 5 copie, di cui una bollata, unitamente ad una copia per ciascuna regione e comune interessati dall'area richiesta. 2. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da piu' soggetti in contitolarita' ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge, nell'istanza che deve essere presentata dal rappresentante unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui ai punti f) ed h) del comma 1 devono essere sottoscritti da tutti i richiedenti. 3. Il richiedente e' dispensato dal produrre i documenti di cui al comma 1, lettera g), qualora sia gia' titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione in campo geotermico, ovvero li abbia gia' inviati a corredo di precedenti domande di permesso di ricerca. Nei casi suddetti, il richiedente deve farne esplicita menzione nell'istanza.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 8
Art. 8 (Programma di lavoro) 1. La domanda di permesso di ricerca e' corredata da una relazione tecnica, con eventuale documentazione illustrativa, sugli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell'area richiesta evidenziando eventualmente l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 3, della legge, e sui temi di ricerca che si intendono sviluppare, con eventuale riferimento ai lavori gia' eseguiti ed alle esperienze gia' acquisite. 2. Il programma di lavoro deve contenere la descrizione dell'insieme degli studi e delle operazioni che il richiedente intende svolgere per l'accertamento dell'esistenza, la delimitazione e la valutazione delle unita' geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici, nonche' delle possibilita' tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi. Tali operazioni consistono normalmente nell'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota. Le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera piu' dettagliata possibile in relazione alle conoscenze gia' disponibili per l'area oggetto dell'istanza e per le zone adiacenti, agli obbiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area richiesta ed alla conformazione dei territori o dei fondi marini interessati. 3. Il programma di lavoro deve comprendere, per ciascuna attivita' operativa proposta, l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da utilizzare, nonche' la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata richiesta per il permesso.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 9
Art. 9 (Area del permesso di ricerca) 1. L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, o con la linea esterna della piattaforma continentale, o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione gia' accordati. 2. La distanza tra i vertici estremi del permesso non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area, intesa come altezza del rettangolo equivalente avente per base tale distanza.
Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 10
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