DECRETO 19 agosto 1991, n. 389
Entrata in vigore del decreto: 26/12/1991
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, come sostituito da ultimo dall'art. 18 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
Visti gli articoli 24 e 25 della legge 16 aprile 1986, n. 193;
Considerato che ai sensi del secondo comma di detto art. 22 gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere che gli esami siano svolti presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato il relativo corso di preparazione;
Considerato altresi' che ai sensi del terzo comma del medesimo art. 22 e' necessario, al fine di cui sopra, stabilire le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonche' per il rilascio delle patenti di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Ritenuto opportuno definire anche i requisiti che debbono avere gli enti e le associazioni nautiche per essere considerati a livello nazionale;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 1267 del 20 agosto 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche possono richiedere lo svolgimento degli esami presso le proprie sedi per i soci che abbiano frequentato i relativi corsi di preparazione. A tal fine devono inoltrare apposita domanda alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile competenti per territorio.
3.Devono inoltre essere trasmesse, in allegato, le domande di ammissione agli esami presentate dai candidati nelle forme e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5.
4.L'autorita' marittima o della motorizzazione civile che riceve la domanda deve comunicare all'ente ed all'associazione nautica richiedente il calendario degli esami almeno dieci giorni prima dell'inizio degli stessi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presisente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 20 e 22 della legge n. 50/1971, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 della legge n. 193/1986, e' il seguente: "Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per: a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa; b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa; c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowatt o a 25 cavalli per la navigazione entro sei miglia dalla costa; d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 18,4 chilowat o a 25 cavalli per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa. Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto e' prevista apposita abilitazione. L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore. La composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti". "Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20, nonche' le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure di un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualita' di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione e' chiamato a far parte della commissione, in qualita' di membro. Le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonche' per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti". - La legge n. 193/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico". L'art. 24 di detta legge abroga l'art. 45 della citata legge n. 50/1971 del seguente tenore: "Art. 45. - Le disposizioni e le modalita' necessarie per il riconoscimento di enti od associazioni nautiche per gli effetti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile". L'art. 25 della stessa legge cosi' recita: "Art. 25. - Gli enti e le associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, gia' conferiti agli stessi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Gli esami si svolgono davanti ad una commissione nominata, secondo le rispettive competenze, dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Servizio autonomo della navigazione interna.
2.La composizione della commissione e' quella prevista per gli esami presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile, di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991 con l'aggiunta di un quarto membro quale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautica.
Note all'art. 2: - Il D.M. n. 458/1990 reca: "Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonche' per il comando di navi da diporto". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa delle imbarcazioni da diporto a vela con o senza motore ausiliario e delle imbarcazioni da diporto a motore di cui alle lettere b) e d) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, nonche' quelli per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto, si svolgono davanti ad una commissione formata: a) dal presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile; b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile. 3. Alla commissione non puo' partecipare piu' di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista e' obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario. 4. Per il rilascio dell'abilitazione al comando delle navi da diporto uno dei membri della commissione deve essere capitano di lungo corso. 5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, uno dei membri deve avere tale qualifica. 6. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purche' in possesso dei requisiti previsti dal primo comma, lettera b). Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, d'insegnante, d'istruttore od altre attivita' presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche. 7. La commissione e' nominata con provvedimento del capo del circondario marittimo il quale provvede anche alla nomina dei membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono i membri effettivi". - Il D.M. n. 173/1991 reca: "Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto per la navigazione entro sei miglia dalla costa, e dell'abilitazione della condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto". Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 3 e 4: "Art. 2. - 1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni di cui all'art. 1, nominata dal capo del circondario marittimo, e' formata: a) dal Presidente scelto fra: gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina in servizio o in congedo, oppure fra i capitani di lungo corso della Marina mercantile in servizio o in pensione o fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto o fra i funzionari del Ministero della marina mercantile; b) da due membri scelti fra: i capitani di lungo corso o gli aspiranti capitani di lungo corso o gli ufficiali di vascello in servizio o in congedo o i padroni marittimi o gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto oppure fra gli esperti velisti designati dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale della categoria nocchieri di porto o da un impiegato civile del Ministero della marina mercantile. 3. Alla commissione non puo' partecipare piu' di un esperto velista. La partecipazione del membro-esperto velista e' obbligatoria nelle commissioni costituite per il rilascio dell'abilitazione al comando delle imbarcazioni a vela con o senza ausiliario. 4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unita' da diporto uno dei membri della commissione deve essere un capitano di macchina o aspirante capitano di macchina o ufficiale del Genio navale in servizio o in congedo oppure un meccanico navale di prima classe. 5. Qualora la commissione non sia presieduta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto uno dei membri deve avere tale qualifica. Art. 3. - 1. La commissione per il rilascio delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto di cui all'art. 1, nominata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., e' formata: dal presidente: il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile o un funzionario tecnico da lui delegato; da due membri: a) un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile abilitato ai sensi dell'art. 17 della legge 1› dicembre 1986, n. 870, in qualita' di membro; b) un capitano di lungo corso o un aspirante capitano di lungo corso o un ufficiale di vascello in servizio o in congedo o un padrone marittimo oppure un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o della Lega navale italiana in qualita' di membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro di cui alla lettera a). 3. Per la partecipazione alla commissione del membro- esperto velista si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 3. 4. Per il rilascio dell'abilitazione alla condotta dei motori delle unita' da diporto uno dei membri della commissione deve essere nominato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4. 5. I membri di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 4 sono designati dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Art. 4. - 1. All'atto della costituzione delle commissioni di cui ai precedenti articoli vengono nominati altresi' i membri supplenti che, in caso di legittimo impedimento o assenza, sostituiscono quelli effettivi. 2. Possono essere designati quali membri anche gli impiegati civili dello Stato, gli ufficiali ed i sottufficiali dei corpi militari, purche' in possesso dei requisiti previsti. 3. Non possono essere nominati membri delle commissioni coloro che svolgono funzioni di direttore, di insegnante, di istruttore od altre attivita' presso scuole di preparazione di candidati al conseguimento di abilitazioni nautiche".
Art. 3
1.I componenti della commissione d'esame, hanno diritto al trattamento di missione nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato da liquidarsi a carico degli enti e delle associazioni nautiche interessate.
Art. 4
1.Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare la domanda agli uffici marittimi o della motorizzazione civile competenti per territorio tramite l'ente o l'associazione nautica richiedente come previsto dall'art. 1.
Art. 5
1.Le modalita' di svolgimento degli esami e i programmi sono quelli previsti per il conseguimento delle abilitazioni presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991.
Note all'art. 5: - Per il titolo del D.M. n. 458/1990 si veda in nota all'art. 2. Per le modalita' di svolgimento degli esami e per i programmi ivi stabiliti si consulti il testo di detto decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991. - Per il titolo del D.M. n. 173/1991 si veda in nota all'art. 2. Per le modalita' di svolgimento degli esami e per i programmi ivi stabiliti si consulti il testo di detto decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.
Art. 6
1.Dell'esito degli esami viene data comunicazione all'ente o all'associazione nautica interessati.
2.In caso di esito favorevole dell'esame le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonche' dagli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.
Art. 7
1.Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento il Ministero della marina mercantile e il Ministero dei trasporti redigono un apposito elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale.
2.Di tale elenco viene data comunicazione ai rispettivi uffici periferici.
Art. 8
1.Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.
2.A detta istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.
3.Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal direttore della divisione nautica da diporto del Ministero della marina mercantile e composta da due funzionari rispettivamente in rappresentanza del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio e del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna.
4.La commissione puo' richiedere il parere degli organi periferici delle due amministrazioni e compiere gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Art. 9
1.Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco debbono comunicare alle due amministrazioni competenti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.
Art. 10
1.Come previsto dall'art. 25 della legge n. 193 del 1986, con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono piu' autorizzati al rilascio delle patenti nautiche.
2.Da parte delle amministrazioni interessate saranno impartite le opportune disposizioni ai propri uffici periferici per la presa in carico e custodia della documentazione relativa alle patenti rilasciate da parte degli enti e delle associazioni nautiche di cui al precedente comma.
Il Ministro della marina mercantile FACCHIANO Il Ministro dei trasporti BERNINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1991
Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 163
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 193/1986 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 45 della legge n. 50/1971 si veda in nota alle premesse.
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