DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991, n. 404

Type DPR
Publication 1991-11-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, concernente modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 145 del 1990, il quale prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo

I CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1.Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso limite di capacita' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 1990.

2.Nel presente regolamento per "comitato" si intende il comitato di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per "fondo" il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge. ((1))

Capo II PUNZONATURA

Art. 2

1.Le bombole di fabbricazione nazionale devono essere punzonate presso le fabbriche a spese degli acquirenti; quelle di importazione presso i valichi di frontiera o i depositi doganali.

2.La punzonatura e' eseguita, ove possibile, nello stesso giorno in cui avviene la presentazione delle bombole. ((1))

Art. 3

1.L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 640 del 1950 deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacita', del diametro, del peso a vuoto e della data di fabbricazione.

2.Analogo adempimento deve essere osservato dagli importatori di bombole, i quali devono altresi' indicare la data dell'importazione. ((1))

Art. 4

1.La punzonatura e' eseguita a cura del personale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) mediante apposizione di punzone con marchio contenente la sigla "ENI", secondo caratteristiche risultanti dal suo originale.

2.Un punzone tipo e' depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma. Restano valide le punzonature con il marchio contenente la sigla "ENM" effettuate prima del deposito del nuovo punzone. ((1))

Art. 5

1.Ogni bombola deve essere presentata alla punzonatura vuota ed in condizioni tali che sull'ogiva siano leggibili i dati caratteristici. ((1))

Art. 6

1.Il corrispettivo di punzonatura previsto dall'art. 3 della legge n. 640 del 1950 deve essere versato all'atto della presentazione delle bombole. L'ENI provvede a trasmetterlo al fondo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 145 del 1990. ((1))

Art. 7

2.Il contributo di cui al comma 1 e' trasmesso al fondo da parte dell'ENI. ((1))

Capo III POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO

Art. 8

Capo IV ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Art. 9

1.I soggetti che forniscono gas metano per autotrazione alle stazioni di compressione proprie o di terzi sono tenuti a comunicare all'ENI, entro la fine di ciascun mese, i quantitativi di gas erogati nel mese precedente alle singole stazioni di compressione. ((1))

Art. 10

2.Ogni variazione che dovesse intervenire nei dati di cui al comma 1 deve essere comunicata entro dieci giorni ed ha effetto a decorrere dal trimestre solare successivo alla comunicazione. ((1))

Art. 11

1.Il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 10 e' dovuto, per le bombole installate, a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data del collaudo del carro bombolaio da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ((1))

Art. 12

1.Entro il primo mese di ciascun trimestre solare l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti indicati negli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti, nel trimestre solare successivo, per ogni metro cubo di gas venduto per autotrazione o per ogni bombola installata sui carri bombolai, secondo le misure determinate dal comitato. ((1))

Art. 13

1.Il pagamento dei contributi deve essere effettuato mensilmente in favore dell'ENI, mediante accredito in apposito conto corrente bancario.

2.Il pagamento deve avvenire con valuta fissa al quinto giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. ((1))

Capo V DEI SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 14
Art. 15

1.In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione, puo' destinare a tali servizi stazioni gestite da privati o da enti pubblici.

2.La presentazione delle bombole, per l'effettuazione degli accertamenti periodici previsti dagli articoli 21 e 25 del decreto interministeriale in data 12 settembre 1925, e successive integrazioni, deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse.

3.Le operazioni di intercambio, di collaudo e di revisione devono essere compiute nel minor tempo possibile. ((1))

Art. 16

1.Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del porta pastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni.

2.Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazioni di danni attribuibili a colpa del detentore e' a carico dello stesso.

3.L'ENI, ove ne ravvisi la necessita', puo' determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano. ((1))

Art. 17

1.Le bombole che in sede di collaudo o di revisione, eseguiti ai sensi dell'art. 14, siano dichiarate non piu' idonee all'uso, sono sostituite a norma dell'art. 13, primo comma, n. 3), della legge n. 640 del 1950 senza alcun onere a carico del detentore dei recipienti dichiarati inidonei. ((1))

Art. 18

1.L'ENI cura la vendita delle bombole dichiarate inidonee all'uso previo loro taglio e versa al fondo i relativi proventi. ((1))

Art. 19

1.Il comitato delibera sulla stipula di idonei contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilita' civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole. I contratti sono stipulati dall'ENI con l'Istituto assicuratore scelto dal comitato, il quale determina altresi' il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione.

2.La polizza deve coprire la responsabilita' dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei trasportatori, dei distributori e degli utenti.

3.Ai fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente, ancorche' proprietario della bombola. ((1))

Art. 20

1.Sulle somme che l'ENI anticipa per l'espletamento dei servizi previsti dalla legge n. 145 del 1990 e dalla legge n. 640 del 1950, nonche' dal presente regolamento, e' corrisposto l'interesse legale a carico del fondo. ((1))

Art. 21

1.L'ENI puo' richiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge n. 145 del 1990 e della legge n. 640 del 1950. ((1))

Art. 22

2.Il libro suddetto, prima dell'uso, dovra' essere vidimato dal presidente del comitato o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio. ((1))

Capo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

1.I contributi unitari dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinati dal comitato, entro quindici giorni dalla data medesima, anche sulla base di stime sulla fornitura di gas metano alle stazioni di compressione, nonche' sul numero e sul tipo delle bombole installate sui carri bombolai, elaborate dall'ENI.

2.Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti di cui agli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti. A tale scopo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti a comunicare all'ENI il cognome, il nome, la residenza e il domicilio, ovvero, se trattasi di ente o di societa', la denominazione o la ragione sociale e la sede.

3.Il pagamento dei contributi e' effettuato con cadenza mensile. Il primo pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

4.Ove vengano riscontrate, con riferimento al periodo transitorio, carenze o eccedenze nella misura dei contributi, il comitato ne tiene conto nella prima determinazione successiva. ((1))

Art. 24

1.I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacita' superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono tenuti a fornire all'ENI, ove richiesti, ogni dato disponibile concernente il numero delle bombole prodotte o importate, la capacita', il diametro, il peso a vuoto, la data di fabbricazione o di importazione.

2.Le bombole di cui al comma 1 sono punzonate all'atto della prima revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.Il contributo di cui al comma 3 e' trasmesso al fondo da parte dell'ENI. ((1))

Art. 25

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di carri bombolai sono tenuti a comunicare all'ENI l'elenco delle bombole su di essi gia' installate, contenente i dati di cui all'art. 10, comma 1. ((1))

Art. 26

1.Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 145 del 1990, il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((1))

Dato a Roma, addi' 9 novembre 1991 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CARLI, Ministro del tesoro

FORMICA, Ministro delle finanze

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 11

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