DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409
Entrata in vigore del decreto: 12/1/1992.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI per la disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si e' tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata dell'accordo
1.Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990.
2.Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, nell'elencare le funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli, tra l'altro "promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)" all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresi' esteso al Registro aeronautico italiano". Nel disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro. L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione. Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema- nate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi". - La legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4), dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per quanto riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali", viene modificata la procedura di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) con l'art. 18, che qui si riporta, ha ulteriormente innovato rispetto alla procedura prevista dalle disposizioni sin qui citate. L'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), modificato dall'art. 18 della legge n. 146/1990 (sottoriportato), concerne gli "accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo": "Art. 18. - 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti: 'Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti'. 2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 43/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici economici): "Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266". Per la legge n. 266/1988 si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Ordinamento
Art. 3
Personale dell'area tecnico-amministrativa
1.Appartengono all'area tecnico-amministrativa i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di assistenza tecnica, ai servizi di supporto dell'attivita' professionale ed ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.
2.L'area tecnico-amministrativa si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali: Qualifica Profilo - - 1a Manutentore 2a Autista, commesso 3a Operatore 4a Assistente, assistente tecnico, consollista 5a Collaboratore, programmatore, segretario di alta direzione 6a Funzionario, funzionario di informatica 7a Quadro di amministrazione, quadro del personale, quadro di informatica
3.La declaratoria delle mansioni, i requisiti culturali, le specializzazioni e la mobilita' interna sono descritti nell'allegato 1.
4.Salvo i concorsi speciali per titoli ed esami ed i corsi- concorsi di formazione di cui al comma 5, l'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avviene mediante selezione tramite ufficio di collocamento o concorso pubblico.
5.Tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ogni anno saranno destinati, nelle misure percentuali di seguito indicate, ai concorsi speciali per titoli ed esami e/o ai corsi-concorsi di formazione riservati al personale interno che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo da conferire: 50% dalla 1a alla 2a qualifica; 50% dalla 2a alla 3a qualifica; 40% dalla 3a alla 4a qualifica; 40% dalla 4a alla 5a qualifica; 40% dalla 5a alla 6a qualifica; 80% dalla 6a alla 7a qualifica.
6.La riserva dei posti sara' totale verso i due profili di collaboratore e di quadro di amministrazione.
((7. Nell' ambito della mobilita' verticale, come descritta nella))
Art. 4
Personale dell'area professionale
1.Appartengono all'area professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali.
2.L'appartenente all'area professionale - in quanto tale provvisto dagli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, ((nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.))
3.Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali: Qualifica Profilo - - 1a Professionale laureato Ingegnere 2a Professionale diplomato Perito
4.La declaratoria delle mansioni, le modalita' di accesso, i requisiti culturali e le specializzazioni sono descritti nell'allegato 2.
5.Nell'ambito delle qualifiche di professionale laureato, profilo ingegnere, e di professionale diplomato, profilo perito, sono previsti quattro livelli di professionalita'.
6.Il passaggio dal 1 al 2 livello avviene dopo 3 anni di permanenza senza demerito nel livello iniziale. La permanenza puo' essere ridotta fino ad un anno in relazione all'esperienza professionale acquisita dal dipendente prima dell'assunzione.
7.Il passaggio dal 2 al 3 livello e dal 3 al 4 livello avviene per selezione, secondo criteri stabiliti sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, rispettivamente dopo 3 e 6 anni di permanenza senza demerito nel livello immediatamente inferiore a quello da conferire.
8.I passaggi di livello sono deliberati dal comitato direttivo, sentita la commissione del personale.
9.Ai dipendenti inseriti nel 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto.
10.A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 12% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.
11.Ai dipendenti inseriti nel 3 e 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati.
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