DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409

Type DPR
Publication 1991-11-08
Ultimo aggiornamento 1992-04-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12/1/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI per la disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si e' tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata dell'accordo

1.Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990.

2.Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, nell'elencare le funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli, tra l'altro "promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)" all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresi' esteso al Registro aeronautico italiano". Nel disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro. L'ipotesi di accordo raggiunta e' comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione. Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema- nate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi". - La legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4), dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per quanto riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali", viene modificata la procedura di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge) con l'art. 18, che qui si riporta, ha ulteriormente innovato rispetto alla procedura prevista dalle disposizioni sin qui citate. L'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), modificato dall'art. 18 della legge n. 146/1990 (sottoriportato), concerne gli "accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo": "Art. 18. - 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti: 'Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti'. 2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' previsto il parere del Consiglio di Stato". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 43/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici economici): "Il presente regolamento si applica al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ed al personale del Registro aeronautico italiano fino alla data di decorrenza delle nuove specifiche normative contrattuali conseguenti rispettivamente, alle leggi 18 marzo 1989, n. 106 e 11 luglio 1988, n. 266". Per la legge n. 266/1988 si vedano le note alle premesse.

Art. 2

Ordinamento

Art. 3

Personale dell'area tecnico-amministrativa

1.Appartengono all'area tecnico-amministrativa i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di assistenza tecnica, ai servizi di supporto dell'attivita' professionale ed ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

2.L'area tecnico-amministrativa si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali: Qualifica Profilo - - 1a Manutentore 2a Autista, commesso 3a Operatore 4a Assistente, assistente tecnico, consollista 5a Collaboratore, programmatore, segretario di alta direzione 6a Funzionario, funzionario di informatica 7a Quadro di amministrazione, quadro del personale, quadro di informatica

3.La declaratoria delle mansioni, i requisiti culturali, le specializzazioni e la mobilita' interna sono descritti nell'allegato 1.

4.Salvo i concorsi speciali per titoli ed esami ed i corsi- concorsi di formazione di cui al comma 5, l'accesso ai singoli profili delle qualifiche funzionali avviene mediante selezione tramite ufficio di collocamento o concorso pubblico.

5.Tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ogni anno saranno destinati, nelle misure percentuali di seguito indicate, ai concorsi speciali per titoli ed esami e/o ai corsi-concorsi di formazione riservati al personale interno che appartenga al profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo da conferire: 50% dalla 1a alla 2a qualifica; 50% dalla 2a alla 3a qualifica; 40% dalla 3a alla 4a qualifica; 40% dalla 4a alla 5a qualifica; 40% dalla 5a alla 6a qualifica; 80% dalla 6a alla 7a qualifica.

6.La riserva dei posti sara' totale verso i due profili di collaboratore e di quadro di amministrazione.

((7. Nell' ambito della mobilita' verticale, come descritta nella))

Art. 4

Personale dell'area professionale

1.Appartengono all'area professionale i dipendenti i quali nell'esercizio dell'attivita' svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente si assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali.

2.L'appartenente all'area professionale - in quanto tale provvisto dagli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio della stessa, ((nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego.))

3.Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale conferitogli il dipendente appartenente all'area professionale risponde direttamente al legale rappresentante dell'ente. L'area professionale si articola nelle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali: Qualifica Profilo - - 1a Professionale laureato Ingegnere 2a Professionale diplomato Perito

4.La declaratoria delle mansioni, le modalita' di accesso, i requisiti culturali e le specializzazioni sono descritti nell'allegato 2.

5.Nell'ambito delle qualifiche di professionale laureato, profilo ingegnere, e di professionale diplomato, profilo perito, sono previsti quattro livelli di professionalita'.

6.Il passaggio dal 1 al 2 livello avviene dopo 3 anni di permanenza senza demerito nel livello iniziale. La permanenza puo' essere ridotta fino ad un anno in relazione all'esperienza professionale acquisita dal dipendente prima dell'assunzione.

7.Il passaggio dal 2 al 3 livello e dal 3 al 4 livello avviene per selezione, secondo criteri stabiliti sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, rispettivamente dopo 3 e 6 anni di permanenza senza demerito nel livello immediatamente inferiore a quello da conferire.

8.I passaggi di livello sono deliberati dal comitato direttivo, sentita la commissione del personale.

9.Ai dipendenti inseriti nel 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto.

10.A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 12% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.

11.Ai dipendenti inseriti nel 3 e 4 livello di professionalita' della 1a qualifica possono essere attribuiti incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati.

12.A tali dipendenti verra' corrisposta una indennita' di coordinamento a carattere non stipendiale pari al 6% dello stipendio di livello in godimento, comprensivo delle eventuali maggiorazioni stipendiali.

Art. 5

Inquadramento del personale dell'area tecnico-amministrativa

1.Il personale dell'area tecnico-amministrativa e' inquadrato, con decorrenza 14 luglio 1988 o dalla successiva data di assunzione, nelle qualifiche funzionali e profili professionali del nuovo ordinamento, stabilito dal presente regolamento, in base alla seguente tabella di equiparazione: Preesistente ordinamento Nuovo ordinamento Qualifica Profilo Qualifica Profilo - - - - II Inserviente addetto alle attrezzature 1a Manutentore III Ausiliario di amministrazione 2a Commesso III Conducente automezzo 2a Autista IV Archivista 3a Operatore V Operatore di amministrazione 3a Operatore V Operatore specializzato 3a Operatore VI Assistente di amministrazione 4a Assistente VI Assistente di amministrazione 4a Assistente tecnico VI Consollista 4a Consollista VII Collaboratore di amministrazione 5a Collaboratore VII Collaboratore di amministrazione 5a Segretario di alta direzione VII Collaboratore di informatica 5a Programmatore VIII Funzionario di amministrazione 6a Funzionario VIII Funzionario di informatica 6a Funzionario di informatica IX Funzionario capo 7a Quadro di amministrazione

2.Il personale con qualifica di collaboratore di amministrazione del preesistente ordinamento, pervenuto nella medesima qualifica per concorso pubblico, e' inquadrato con decorrenza 14 luglio 1988 nella 6a qualifica del nuovo ordinamento.

3.L'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza e' interamente riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica del nuovo ordinamento.

4.Ai dipendenti le cui attribuzioni corrispondono a quelle proprie di piu' profili della qualifica d'inquadramento e' attribuito il profilo corrispondente alle mansioni svolte con carattere di prevalenza.

5.I passaggi di qualifica conseguiti successivamente al 14 luglio 1988 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, sono attribuiti in base alla tabella di cui al comma 1 con la decorrenza dei relativi provvedimenti.

Nota all'art. 5: - Il D.P.R. n. 285/1988 (Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario (n. 66) alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 25 luglio 1988.

Art. 6

Inquadramento del personale dell'area professionale

1.In sede di prima applicazione e limitatamente al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, il personale della X qualifica funzionale, che e' stato in servizio o a cessato il servizio nel suddetto periodo, ferma restando la decorrenza economica al 14 luglio 1988, e' inquadrato nella 1a qualifica dell'area professionale - profilo ingegnere - secondo i criteri previsto dalla seguente tabella al maturare delle rispettive anzianita' di servizio: Anzianita' Livello - - Inferiore ad un anno 1 1 anno 2 4 anni 3 7 anni 4

2.L'anzianita' di servizio non utilizzata al 31 dicembre 1990 per il passaggio al successivo livello stipendiale da' diritto alla corresponsione, in pari data, del "maturato in itinere" costituito da un importo pari alla differenza tra il livello stipendiale immediatamente superiore e quello in godimento nella posizione di provenienza, rapportato al periodo occorrente per raggiungere il livello superiore di cui al comma 1.

3.L'anzianita' di servizio eccedente i valori indicati dal comma 1 e' utilizzata, inoltre, ai fini dei passaggi di livello o dell'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.

4.Al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbia svolto e/o svolga incarichi di dirigenza e' attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del 4 livello, computando in tale livello l'intera anzianita' di servizio maturata nell'ente in qualita' di ingegnere ai fini delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.

5.A tale personale e' inoltre attribuita l'indennita' di coordinamento del 12% di cui all'art. 4, comma 10.

6.Con decorrenza 14 luglio 1988, il personale della VIII qualifica funzionale del preesistente ordinamento - profilo perito aeronautico ad esaurimento - e' inquadrato nella 2a qualifica dell'area professionale - profilo perito - secondo i criteri previsti dalla seguente tabella: Anzianita' Livello - - 4 anni 3 7 anni 4

7.L'anzianita' verra' computata per intero sul servizio prestato nell'ente in qualita' di perito. L'anzianita' di servizio eccedente i valori indicati dal comma 6 e' utilizzata ai fini dei passaggi di livello o dell'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 7

S t i p e n d i

1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti a regime: (a) area tecnico-amministrativa: Qualifica Stipendio - - 1a L. 7.000.000 2a L. 9.300.000 3a L. 12.350.000 4a L. 13.800.000 5a L. 15.500.000 6a L. 17.900.000 7a L. 19.900.000 (b) area professionale: Qualifica Livello Stipendio - - - 1a 1> L. 22.000.000 1a 2> L. 26.000.000 1a 3> L. 34.000.000 1a 4> L. 54.000.000 2a 1> L. 16.500.000 2a 2> L. 20.000.000 2a 3> L. 24.000.000 2a 4> L. 28.000.000

2.I valori stipendiali di cui al comma 1 sono maggiorati di L. 3.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 2 e 3 livello e di L. 5.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 4 livello della 1a qualifica; sono, altresi', maggiorati di L. 1.500.000 per ogni quinquennio maturato in ciascun livello della 2a qualifica. Il passaggio di livello assorbe le maggiorazioni stipendiali maturato fino alla concorrenza del valore stipendiale superiore.

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 267/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto degli enti pubblici non economici) e' il seguente: "Art. 17 (Stipendio). - 1. I valori stipendiali di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, sono cosi' stabiliti, a regime: Lire ---- Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . 5.500.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . 6.300.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . 7.150.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 Livello X . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000 2. Il trattamento economico degli appartenenti alla decima qualifica funzionale e' cosi' articolato (in migliaia di lire): Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale ---- -------------- ------------- ------ 0 13.000 - 13.000 6 13.000 1.910 14.910 12 13.000 4.040 17.040 18 13.000 8.300 21.300 24 13.000 12.560 25.560 3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, aumentato del 42%. 4. Per il 1986 va corrisposto il 30% del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma 3. 5. Al personale della X qualifica funzionale con incarico di coordinamento compete l'indennita' pari al 5% dello stipendio. Per il personale che ricopre l'incarico di coordinatore generale detta indennita' e' del 10%. Detti emolumenti non rivestono carattere speciale. 6. Gli aumenti derivanti dall'applicazione della nuova tabella sono cosi' ripartiti: Qualifica Dal 1› Dal 1› Dal 1› e livello gennaio 1986 gennaio 1987 gennaio 1988 --------- ------------ ------------ ------------ I 150.000 325.000 500.000 II 240.000 520.000 800.000 III 330.000 715.000 1.100.000 IV 330.000 715.000 1.100.000 V 450.000 975.000 1.500.000 VI 495.000 1.072.500 1.650.000 VII 630.000 1.365.000 2.100.000 VIII 810.000 1.755.000 2.700.000 IX 1.098.000 2.379.000 3.660.000 7. Gli aumenti relativi alla X qualifica funzionale vengono ripartiti applicando le percentuali 30%, 35% e 35% rispettivamente per il 1986, 1987 e 1988". - L'art. 22 del D.P.R. n. 494/1987 (Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola) aggiunge al citato D.P.R. n. 267/1987 l'art. 35, il cui testo e' il seguente: "Art. 35 (Conglobamento delle quote dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi. 4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale".

Art. 8

Retribuzione individuale di anzianita'

1.A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dai seguenti importi annui lordi: (a) area tecnico-amministrativa: Qualifica Stipendio - - 1a L. 7.000.000 2a L. 9.300.000 3a L. 12.350.000 4a L. 13.800.000 5a L. 15.500.000 6a L. 17.900.000 7a L. 19.900.000 (b) area professionale: Qualifica Livello Stipendio - - - 1a 1> L. 22.000.000 1a 2> L. 26.000.000 1a 3> L. 34.000.000 1a 4> L. 54.000.000 2a 1> L. 16.500.000 2a 2> L. 20.000.000 2a 3> L. 24.000.000 2a 4> L. 28.000.000

2.Al personale assunto in una data ricompresa tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati.

Art. 9

Maggiorazioni per esperienza professionale

1.Con decorrenza 14 luglio 1988, e' istituita una maggiorazione della retribuzione per il personale dell'area tecnico-amministrativa, avente lo scopo di remunerare l'esperienza professionale connessa all'esercizio di mansioni di collaborazione e di supporto all'area professionale.

2.Al personale della 1a, 2a e 3a qualifica che alla data del 1 gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno due anni di effettivo servizio, o che maturi detto biennio nell'arco della vigenza contrattuale, vengono corrisposte le sottoindicate maggiorazioni annuali: 1a qualifica L. 1.500.000; 2a qualifica L. 2.000.000; 3a qualifica L. 2.900.000.

3.Al personale della 4a, 5a, 6a e 7a qualifica le sottoindicate maggiorazioni competono a partire dal 4 anno di effettivo servizio: 4a qualifica L. 3.200.000; ((5a qualifica L. 3.800.000)); 6a qualifica L. 4.000.000; 7a qualifica L. 6.000.000.

4.Le maggiorazioni previste nel presente articolo sono computate ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita.

Art. 10

Indennita' di funzione e speciale

1.Le indennita' di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, sono stabilite, rispettivamente, nelle misure massime del 5% dello stipendio iniziale di livello per le prime quattro qualifiche e del 10% per le restanti.

2.L'individuazione dei criteri di corresponsione sara' definita con la contrattazione decentrata aziendale.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 267/1987 (per il cui titolo v. note all'art. 7) e' il seguente: "Art. 23 (Indennita'). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1987 sono soppresse le disposizioni di cui all'art. 14, comma quinto, all'art. 28, secondo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 2. In corrispondenza della soppressione delle suddette norme e dei relativi stanziamenti, e' istituito apposito fondo per l'attribuzione delle indennita' di cui ai commi successivi del presente articolo in misura pari alla spesa non piu' sostenibile per effetto del comma 1 ed a una somma corrispondente a L. 7.000 pro-capite per 13 mensilita' nell'anno. 3. Al personale al quale vengono attribuite responsabilita' connesse alla gestione di risorse umane, strumentali e finanziarie con compiti di direzione di strutture e/o unita' operative, nonche' la cura di piani e/o progetti, che appartengono alle qualifiche funzionali a partire dalla VI qualifica e superiori, puo' essere corrisposta una specifica indennita' funzionale da determinarsi secondo criteri stabiliti con la contrattazione articolata e nella misura annua rispettivamente non superiore al 5%, 7%, 8% e 12% del livello base per i dipendenti appartenenti alle qualifiche VI, VII, VIII e IX. 4. Sempre previa determinazione dei criteri in sede di contrattazione decentrata puo' altresi' essere attribuita al personale chiamato a svolgere attivita' in particolari condizioni di disagio, gravosita' o complessita', nonche' funzioni di coordinamento nell'ambito di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori o infine che richiedono particolare e piu' elevata esperienza, 'una indennita' speciale' nelle seguenti misure massime annuali riferite a ciascuna qualifica funzionale: Lire ---- 1› livello . . . . . . . . . . . . . 150.000 annue 2› livello . . . . . . . . . . . . . 165.000 annue 3› livello . . . . . . . . . . . . . 175.000 annue 4› livello . . . . . . . . . . . . . 200.000 annue 5› livello . . . . . . . . . . . . . 225.000 annue 6› livello . . . . . . . . . . . . . 250.000 annue 7› livello . . . . . . . . . . . . . 300.000 annue 8› livello . . . . . . . . . . . . . 350.000 annue 9› livello . . . . . . . . . . . . . 400.000 annue 5. L'ammontare delle suddette indennita' deve comunque essere contenuta nello stanziamento del fondo di cui al comma 2. In ogni caso l'eventuale attribuzione delle indennita' in parola deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalita' degli enti".

Art. 11

Indennita' di impiego

1.A decorrere dal 1› gennaio 1990, al personale della 1a e 2a qualifica dell'area professionale e' corrisposta una indennita' nelle seguenti misure annuali: Qualifica Livello - - 1a 1 L. 4.000.000 1a 2 L. 5.200.000 1a 3 L. 6.100.000 1a 4 L. 8.400.000 2a 1 L. 3.000.000 2a 2 L. 4.500.000 2a 3 L. 5.000.000 2a 4 L. 6.000.000

2.Tale indennita' remunera l'utilizzo del personale dell'area professionale nelle attivita' che, per esigenze di servizio, vengono svolte nei giorni lavorativi oltre l'orario ordinario di lavoro e l'impiego aggiuntivo in condizioni disagiate connesso alle attivita' specifiche dell'area professionale.

Art. 12

Prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'area tecnico-amministrativa

1.I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere lavoro straordinario soltanto se siano sussistenti eccezionali situazioni di lavoro.

2.Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente un monte ore riferito al corrispettivo annuo pari a 150 ore per il numero dei dipendenti dell'area tecnico- amministrativa in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, con il limite individuale di 300 ore annue.

Art. 13

Lavoro straordinario per l'area tecnico-amministrativa

1.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' pari a 1/156 dello stipendio mensile di qualifica, dell'indennita' integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive, maggiorate: del 15% per lavoro straordinario diurno; del 30% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

Art. 14

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente

1.Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale e di favorire la realizzazione di progetti tesi ad ottenere un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza del servizio, e' istituito un fondo di incentivazione alimentato da un importo pari al 3,5% delle entrate definitivamente accertate nell'anno per prestazioni di servizi statutari.

3.Una quota pari al 40% del fondo viene corrisposta in ratei mensili, in modo proporzionale ai valori stipendiali di livello o qualifica, a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro.

Art. 15

Trattamento di missione

2.L'ente provvede alla copertura assicurativa di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990) e' il seguente: "Art. 6 (Copertura assicurativa). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria".

Art. 16

Aumenti stipendiali

1.Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 7 sono attribuiti con decorrenza: 14 luglio 1988: 12% dell'incremento a regime; 1 luglio 1989: 60% dell'incremento a regime; 1 luglio 1990: totale incremento a regime.

Art. 17

Parita' uomo-donna

1.Saranno favorite nell'ente tutte le iniziative e le misure necessarie per garantire un'effettiva parificazione uomo-donna nei sistemi di lavoro e nelle opportunita' professionali.

Art. 18

Materie oggetto di una contrattazione decentrata a livello aziendale e a livello territoriale

Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: "Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica). - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica".

Art. 19

Assistenza legale

1.La difesa del dipendente convenuto in giudizio civile o penale per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'ente; la scelta del collegio di difesa avverra' di intesa con il dipendente.

2.Sono altresi' a carico dell'ente le spese sostenute dal dipendente, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento giudiziario.

3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al dipendente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'ente, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

4.Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con delibera del consiglio di amministrazione, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio.

Art. 20

Coperture assicurative

1.Per il personale dell'ente possono, con deliberazione del comitato direttivo, essere stipulate polizze assicurative che coprano i rischi dei danni civili derivanti da sentenze passate in giudicato e non imputabili a dolo o a colpa grave, per fatti connessi all'esercizio delle mansioni di istituto.

2.All'onere di tali polizze i dipendenti concorrono per il 20%.

Art. 21

Servizi pubblici essenziali

1.Per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in seguito definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite con apposito accordo decentrato a livello nazionale, in conformita' all'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le prestazioni indispensabili e saranno individuate le professionalita' ed i relativi contingenti di personale tenuti ad assicurare il funzionamento dei servizi.

2.In conformita' a tale accordo, l'ente individuera' i nominativi dei dipendenti, in servizio nelle aree interessate, tenuti a fornire le prestazioni indispensabili, comunicando alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero i nominativi inclusi nei contingenti.

3.Sono definiti servizi pubblici essenziali ai fini del presente regolamento, i seguenti: servizi aerei di pronto soccorso; servizi aerei di trasporto organi, medicinali, materiale sanitario e personale medico; servizi aerei preposti alla sorveglianza del territorio; servizi aerei preposti alla protezione dell'ambiente; servizi aerei pubblici per il collegamento con le isole; servizi connessi allo svolgimento di indagini tecniche per incidenti aerei; servizi connessi alla emanazione di direttive di allarme in merito alla navigabilita' degli aeromobili.

Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 (per il cui titolo v. note alle premesse): "2. Le amministrazioni e le imprese erogratrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' in- dicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita' per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma". Si riporta altresi' il testo dell'art. 1 della stessa legge n. 146/1990, citato nel sopra trascritto art. 2, comma 2: "Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici esenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rappoto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla sa- lute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2: a) per quanto concerne la tutela della vita, della sa- lute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili-nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica". L'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), citato anch'esso nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, soprariportato, e' il seguente: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). - Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".

Art. 22

Codice di autoregolamentazione

1.Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento assumono come codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero quello allegato all'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici.

Nota all'art. 22: - Il D.P.R. n. 43/1990 (per il cui titolo v. nota all'art. 1) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario (n. 16) alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1990.

Art. 23

Norma finale di rinvio

1.Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che non siano state abrogate per incompatibilita' dal presente regolamento.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 9

Allegato 1

ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 3, comma 3) PERSONALE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 1a. Profilo: Manutentore. Requisiti culturali: Assolvimento dell'obbligo scolastico. Accesso: Selezione tramite ufficio di collocamento ed accertamento idoneita' fisica. Mobilita' verticale: Verso il profilo di commesso o di autista se in possesso dei requisiti. Mansioni: Disimpegna mansioni di tipo manuale che non richiedono una particolare conoscenza tecnico-pratica quali quelle di carico e scarico anche dei mezzi di trasporto. Effettua operazioni di distribuzione, smistamento, trasporto e imballaggio di materiale. Utilizza attrezzature e macchine di uso semplice, provvedendone alla piccola manutenzione. Sfera di autonomia e grado di responsabilita': Limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. ========================= Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 2a. Profilo: Autista. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1> grado. Specializzazioni: Patente di guida C e conoscenze tecniche sul funzionamento del mezzo da utilizzare. Accesso: Selezione tramite ufficio di collocamento. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di commesso. Mobilita' verticale: Verso il profilo di operatore. Mansioni: Addetto alla conduzione di veicoli a motore di cui cura la piccola manutenzione e la normale efficienza. Segnala usure e guasti di rilievo all'ufficio competente. E' addetto nei periodi di attesa, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attivita' di anticamera e simili di altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale. Sfera di autonomia: Autonomia limitata alla guida del veicolo, alle modalita' di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza. Grado di responsabilita': Relativa all'ordinaria manutenzione, conduzione e custodia del veicolo. ========================= Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 2a. Profilo: Commesso. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1> grado. Accesso: Selezione tramite ufficio di collocamento. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di autista se in possesso dei requisiti. Mobilita' verticale: Verso il profilo di operatore. Mansioni: Chiusura e apertura uffici. Regola e vigila sull'accesso del pubblico. Provvede alla distribuzione, smistamento, trasporto fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio. Provvede al confezionamento, al trasporto ed alla consegna di corrispondenza e pacchi. Regola il servizio anche telefonico di anti- camera. Svolge mansioni di centralinista telefonico presso gli uffici periferici utilizzando apparecchiature di modesta capacita'. Esegue commissioni all'esterno, aziona, manovra, disattiva e controlla i sistemi di sicurezza e dei servizi generali. Utilizza macchine e apparecchiature che comportano manovra elementare delle quali, ove necessario, cura la semplice pulizia. Provvede all'applicazione delle tariffe postali e telegrafiche e annota le relative spese. Esegue mansioni di portavalori. Cura e controlla le scorte di materiale di piccola utilita' e pulizia. Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni predeterminate. Grado di responsabilita': Relativa alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed al particolare impegno nelle modalita' e nei tempi di esecuzione. ==================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 3a. Profilo: Operatore. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1> grado. Specializzazioni: Diploma di dattilografia rilasciato da istituto professionale. Conoscenza della funzionalita' delle attrezzature da utilizzare. Accesso: Selezione tramite ufficio di collocamento o mobilita' interna. Mobilita' verticale: Verso i profili di assistente, assistente tecnico e consollista. Mansioni: Svolge funzioni ed attivita' operative di natura tecnico-specialistica di carattere esecutivo nei settori di lavoro amministrativo, contabile, di supporto tecnico relativo a schedatura, archiviazione e classificazione di documenti e materiali di impiego anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici ed informatici disponibili in base alle tecnologie esistenti e reperibili sul mercato. Svolge prestazioni specialistiche di natura semplice in relazione all'utilizzo di apparecchiature di riproduzione, anche a stampa, e di trasmissioni di dati e informazioni compreso l'uso di centralini telefonici complessi. Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate. Grado di responsabilita': Relativa alla corretta esecuzione del lavoro. Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 4a. Profilo: Assistente. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione di 2> grado o equipollente diploma in lingue. Specializzazioni: Diploma di stenodattilografia e conoscenza inglese livello 25 in relazione al settore di applicazione. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso i profili di consollista e assistente tecnico. Mobilita' verticale: Verso i profili di collaboratore e segretario di alta direzione. Mansioni: Attivita' di elaborazione ed istruttoria su procedure amministrative, contabili con primo esame di merito anche mediante l'utilizzazione di procedure automatizzate interattive. Svolge compiti di segreteria qualificata. Cura la tenuta, la gestione e l'aggiornamento di manuali, bollettini tecnici e documentazione di omologazione, la maggioranza dei quali redatti in lingua straniera. Cura la tenuta, la gestione e l'aggiornamento della documentazione tecnica di settore, la maggioranza della quale e' redatta in lingua straniera. Svolge conteggi e registrazioni che comportano esame di merito. Sfera di autonomia: Relativa alla individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli nell'ambito di prescrizioni di massima. Grado di responsabilita': Relativa alle attivita' direttamente svolte ed ai risultati conseguiti. ======================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 4a. Profilo: Assistente tecnico. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione di 2> grado. Specializzazioni: Conoscenze tecniche delle apparecchiature da utilizzare e conoscenza inglese livello 25 in relazione al settore di applicazione. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso i profili di consollista e assistente. Mansioni: Gestisce apparecchiature tecniche per centro stampa, centrale telefonica, telex, telefax, curando il mantenimento della loro perfetta efficienza autonomamente e/o tenendo i rapporti con aziende specializzate nei vari settori; interviene nel processo di proposizione e scelta di soluzioni idonee per l'installazione e/o sostituzione delle apparecchiature del settore o dell'unita' operativa cui e' addetto. E' responsabile dell'esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati. Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni di massima. Grado di responsabilita': Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 4a. Profilo: Consollista. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione di 2> grado. Specializzazioni: Utilizzazione del computer e conoscenza inglese livello 25. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso i profili di assistente e assistente tecnico. Mobilita' verticale: Verso il profilo di programmatore. Mansioni: Utilizza apparecchiature e sistemi che richiedono conoscenze particolari delle rela- tive tecnologie. Prepara e codifica supporti cartacei per la trasmissione dei dati ed esegue, ove previsto, mediante il dialogo interattivo con il sistema, tutte le operazioni di immissione dati attivando i relativi programmi applicativi. Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni. Esegue in modo autonomo su elaboratori le procedure in esercizio. Interpreta le istruzioni operative ed effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare l'esattezza delle elaborazioni eseguite. Sfera di autonomia: Nell'ambito di istruzioni di massima. Grado di responsabilita': Riferito alla corretta esecuzione del proprio lavoro. ====================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 5a. Profilo: Collaboratore. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione di 2> grado. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 25. Accesso: Mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di segretario alta Direzione. Mobilita' verticale: Verso il profilo di funzionario se in possesso di diploma di istituto di istruzione di 2> grado. Mansioni: Svolge attivita' tecnico-amministrative che richiedono una professionalita' di base integrata da cognizioni complementari e/o strumentali. Collabora con le professionalita' superiori. Coordina uno specifico settore di sede centrale o di ufficio periferico. Svolge funzioni di controllo e revisione con l'applicazione di norme complesse. Provvede agli adempimenti fiscali. Svolge attivita' ispettiva amministrativo- contabile presso le sedi periferiche. Sfera di autonomia: Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima. Grado di responsabilita': Riferita ai risultati dell'attivita' direttamente svolta e/o del gruppo coordinato. ====================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 5a. Profilo: Segretario di alta Direzione. Requisiti culturali: Diploma di istituto di istruzione di 2> grado. Specializzazioni: Diploma di stenodattilografia e conoscenza inglese livello 50. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di collaboratore. Mansioni: Cura le pubbliche relazioni connesse con le attivita' istituzionali. Organizza riunioni, conferenze e convegni. Svolge i compiti di segreteria avvalendosi all'accorrenza di procedure e strumenti informatici. Cura i rapporti con gli organi collegiali dell'Ente. Sfera di autonomia: Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima. Grado di responsabilita': Riferita ai risultati dell'attivita' direttamente svolta. Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 5a. Profilo: Programmatore. Requisiti culturali: Diploma di perito in informatica o diploma equivalente con specializzazione in informatica. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 25. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' verticale: Verso il profilo di funzionario di informatica se in possesso di diploma di perito di informatica o diploma equivalente con specializzazione in informatica. Mansioni: Attivita' specializzata finalizzata alla predisposizione e realizzazione tecnica dei programmi. Nell'ambito dei sistemi informatici centralizzati e/o distribuiti: - provvede, anche mediamente microanalisi, alla realizzazione tecnica di archivi e pro- cedure, sulla base delle specifiche predisposte dalle professionalita' superiori; - utilizza le procedure previste, cura la gestione dei sistemi, delle reti, delle librerie e degli archivi; - prepara ed esegue le procedure e/o i programmi affidatigli, sulla base dei piani operativi predisposti; - assicura il corretto utilizzo dei sistemi e delle apparecchiature componenti, degli archivi e delle procedure, effettuando le normali operazioni di diagnostica e di ripristino; - assicura la salvaguardia dei dati. Sfera di autonomia: Nell'ambito delle prescrizioni generali e delle direttive di massima ricevute. Grado di responsabilita': Riferito alle attivita' direttamente svolte ed ai relativi risultati. ========================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 6a. Profilo: Funzionario. Requisiti culturali: Diploma di laurea. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 25. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' verticale: Verso il profilo di quadro di amministrazione e del personale se in possesso di diploma di laurea. Mansioni: Predispone gli atti istruttori dell'unita' di appartenenza in collaborazione con le professionalita' superiori. Svolge attivita' didattica, di studio e di ricerca nel campo normativo, bibliografico e della formazione del personale. Svolge attivita' di collaborazione direttiva implicante anche discrezionalita' operativa nella realizzazione dell'attivita' dell'unita' organica e comportante capacita' di decisione e di iniziativa. E' preposto ad un settore o struttura dell'Ente e nell'ambito dell'attivita' di programmazione, pianificazione e controllo partecipa all'individuazione degli obiettivi dei volumi di produzione, curando la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttivita', verificando altresi' i risultati ed i costi dei piani di intervento, provvedendo alla redazione dei consuntivi di gestione. Sfera di autonomia: Nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente finalizzazione funzionale del personale assegnatogli. Grado di responsabilita': Piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro. ====================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 6a. Profilo: Funzionario di informatica. Requisiti culturali: Diploma di laurea, specializzazione in informatica. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 25. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' verticale: Verso il profilo di quadro di informatica se in possesso di diploma di laurea. Mansioni: Svolge e sviluppa, singolarmente o come guida funzionale del gruppo o settore cui e' preposto, sistemi informatici centralizzati e distribuiti. E' responsabile e provvede in particolare alla: - progettazione di procedure ed archivi; - analisi e dimensionamento dell'hardware; - analisi e gestione del software di base e applicativo; - gestione dei piani di produzione; - analisi e gestione dei sistemi e delle reti; - gestione della sicurezza e integrita' dei dati; - assistenza agli utilizzatori di hardware e software. Sfera di autonomia: Nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli. Grado di responsabilita': Piena e diretta riferita all'attivita' svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro. ======================= Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 7a. Profilo: Quadro del personale. Requisiti culturali: Diploma di laurea. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 50. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di quadro di amministrazione. Mansioni: Nell'ambito degli indirizzi ricevuti, dirige una struttura organizzativa di particolare complessita' anche a rilevanza esterna non attribuibile al dirigente. Elabora gli schemi di pianificazione delle attivita', individua la gamma delle posizioni di lavoro degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione, quantifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali. Esperto in metodologia di ricerca, selezione e classificazione del personale. Esperto in metodologia formativa e conduzione d'aula. E' direttamente responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnatigli, verificandone i costi. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento. Regge l'unita' organica in attesa della destinazione del titolare. Sfera di autonomia: Nell'ambito degli indirizzi dirigenziali. Grado di responsabilita': Piena, riferita ai progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative, al conseguimento degli obiettivi affidatigli ed al rispetto dei tempi programmati. ============================ Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 7a. Profilo: Quadro di informatica. Requisiti culturali: Diploma di laurea. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 50. Accesso: Concorso pubblico o mobilita' interna. Mansioni: Nell'ambito degli indirizzi ricevuti, dirige una struttura organizzativa di particolare complessita' anche a rilevanza esterna non attribuibile al dirigente. Nell'ambito delle aree automatizzate elabora tecniche di studio e progetta procedure automatizzate complesse, elabora i criteri generali di impostazione delle procedure necessarie a garantire la normalita' operativa dei sistemi elaborativi. Cura l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del sistema informativo. E' responsabile dei progetti assegnatigli in relazione alle esigenze organizzative. E' direttamente responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnatigli e del rispetto dei tempi programmati. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento. Regge l'unita' organica in attesa della destinazione del titolare. Sfera di autonomia: Piena nell'ambito delle direttive generali ricevute e dei progetti individuati. Grado di responsabilita': Piena dei progetti elaborati e della relativa verifica dei risultati e dei costi. ========================== Area: Tecnico-amministrativa. Qualifica: 7a. Profilo: Quadro di amministrazione. Requisiti culturali: Diploma di laurea. Specializzazioni: Conoscenza inglese livello 50. Accesso: Mobilita' interna. Mobilita' orizzontale: Verso il profilo di quadro del personale. Mansioni: Nell'ambito degli indirizzi ricevuti, dirige una struttura organizzativa di particolare complessita' anche a rilevanza esterna non attribuibile al dirigente. Controlla e garantisce attraverso la propria struttura la corretta applicazione di leggi e normative in materia tributaria, amministrativa e fiscale. Concorre, anche in collaborazione con le altre professionalita', alle valutazioni concernenti dati significativi degli andamenti gestionali ed i provvedimenti di natura finanziaria finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente. E' direttamente responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnatigli, verificandone i costi. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o di impedimento. Regge l'unita' organica in attesa della destinazione del titolare. Sfera di autonomia: Nell'ambito degli indirizzi dirigenziali. Grado di responsabilita': Piena, riferita ai progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative, al conseguimento degli obiettivi affidatigli ed al rispetto dei tempi programmati.

Allegato 2

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 4, comma 4) PERSONALE DELL'AREA PROFESSIONALE Area: Professionale. Qualifica: 1a professionale laureato. Profilo: Ingegnere. Requisiti culturali: Diploma di laurea in ingegneria aeronautica, elettrotecnica, elettronica ed altre equivalenti. Iscrizione all'albo professionale. Idoneita' fisica. Specializzazione: Conoscenza lingua inglese. Accesso: Concorso pubblico per esami. Mansioni: 1> Livello Familiarizzazione con le attivita' d'istituto. Attivita' di formazione e di volo. Supporto all'attivita' professionale degli ulteriori livelli. Attivita' professionale preordinata. 2> Livello Attivita' di formazione e di volo. Attivita' professionale preordinata e coordinata. Attivita' peritale di istituto. Investigazioni su inconvenienti in servizio. Provvedimenti a limitata rilevanza esterna. Attivita' di studio e ricerca. Partecipazione a convegni e congressi. 3> Livello Mansioni del livello precedente. Attivita' di aggiornamento professionale. Attivita' professionale ad elevato contenuto di specializzazione. Attivita' peritale per conto di altri enti. Investigazioni su incidenti di volo. Provvedimenti a media rilevanza esterna. Partecipazione a riunioni con enti o autorita' nazionali o straniere anche con funzioni di rappresentanza dell'Istituto. Eventuale coordinamento di gruppi di lavoro o di programmi finalizzati. 4> Livello Mansioni del livello precedente. Attivita' professionale di primaria importanza e ad alto contenuto discrezionale. Provvedimenti ad elevata rilevanza esterna. Funzioni di rappresentanza. Eventuale coordinamento di uffici professionali inseriti nelle strutture d'Istituto o di settori omogenei di lavoro a carattere permanente con sovraordinazione al personale addetto. Attivita' tecnico-amministrativa pre- dirigenziale. Funzioni delegate dal direttore generale e/o dal presidente dell'Istituto. Sfera di autonomia: Totale per gli atti professionali ed operativi. Grado di responsabilita': Piena. ======================= Area: Professionale. Qualifica: 2a professionale diplomato. Profilo: Perito. Requisiti culturali: Diploma di perito tecnico-industriale costruttore aeronautico o elettronico. Iscrizione all'albo professionale. Idoneita' fisica. Specializzazione: Conoscenza lingua inglese. Accesso: Concorso pubblico per esami. Mansioni: 1> Livello Familiarizzazione con le attivita' d'Istituto. Attivita' di formazione e di volo. Supporto all'attivita' professionale degli ulteriori livelli. 2> Livello Mansioni del livello precedente. Attivita' professionale preordinata nell'ambito delle attribuzioni di perito. 3> Livello Mansioni del livello precedente. Attivita' peritale di Istituto. Investigazioni su inconvenienti in servizio. Attivita' professionale nell'ambito delle attribuzioni di perito. Provvedimenti a limitata rilevanza esterna. 4> Livello Mansioni del livello precedente. Provvedimenti a media rilevanza esterna. Investigazioni preliminari su incidenti di volo. Partecipazioni a riunioni con enti o autorita' nazionali o straniere. Sfera di autonomia: Piena nell'ambito delle direttive generali ricevute. Grado di responsabilita': Piena.

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