DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402

Type Decreto
Publication 1991-12-05
Ultimo aggiornamento 1991-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 8-01-1992

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni di massima circa le modalita' di svolgimento di tale prova, per quel che concerne lo svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia;

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 272;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 273;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9803.C.D. del 29 novembre 1991);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Prova preliminare per test

1.Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e' disciplinata dalle norme del presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dei primi quattro commi del relativo art. 5: "1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso". - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. - Il D.P.R. n. 904/1983 approva il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. - La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. n. 272/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 903/1983. - Il D.P.R. n. 273/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 904/1983. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Sede di svolgimento della prova

1.La prova di cui al precedente articolo puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2.Il predetto calendario sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3

Commissione tecnica

1.Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 3, 7, 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, come modificato dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in universita' degli studi in una o piu' delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' commissioni esaminatrici. I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale. La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, e' composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice consigliere di prefettura, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta commissione esaminatrice e' nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno".

Art. 4

Contenuto della prova preliminare

1.La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla aventi ad oggetto elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.

2.Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3.La commissione tecnica stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

4.La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5.La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6.La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5

Superamento della prova

1.La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6

Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991

Registro n. 56 Interno, foglio n. 320

Nota all'art. 6: - Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

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