DECRETO 8 luglio 1991, n. 405
Entrata in vigore del decreto: 11-1-1992
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Considerato che, a norma dell'art. 3 della predetta legge, e' prevista l'emanazione del regolamento ministeriale concernente la determinazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, dei fatti, stati e qualita' personali, per i quali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'interessato;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
2.La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente regolamento non e' ammessa per la presentazione dei documenti concernenti i concorsi e le altre forme di assunzione, restando la materia disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, nonche' dalle disposizioni contenute nei singoli bandi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 (v. successiva nota all'art. 1, n.d.r.). Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 (v. successiva nota all'art. 1, n.d.r.). In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968 si veda in nota alle premesse. L'art. 20 della medesima legge e' cosi' formulato: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
Art. 2
Presentazione dei documenti
1.Conclusa favorevolmente l'istruttoria conseguente a domanda o in dipendenza di qualsiasi altro rapporto instauratosi con il cittadino, l'ufficio competente, senza indugio, fa richiesta all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata, i documenti relativi ai fatti, stati o qualita' personali per i quali e' stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, fatta eccezione per quei fatti, stati o qualita' personali che risultano attestati in documenti gia' in possesso dello stesso ufficio o che esso sia tenuto a certificare.
2.I documenti possono essere presentati direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di presentazione.
3.L'Amministrazione non puo' emanare il provvedimento favorevole fino a che i documenti richiesti non siano pervenuti.
Art. 3
Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione
1.L'ufficio competente, se rileva che sono stati presentati documenti irregolari o non conformi alla dichiarazione sostitutiva, li restituisce all'interessato, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, affinche' provveda a regolarizzarli o a farli rettificare da chi li ha rilasciati.
2.Nel caso che l'irregolarita' si riscontri nella dichiarazione e riguardi elementi non essenziali, l'ufficio competente, ove, alla luce dei documenti prodotti, lo ritenga necessario per l'emanazione del provvedimento favorevole, richiede all'interessato apposita dichiarazione di rettifica, anche questa sottoscritta e autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3.La rettifica della dichiarazione non e' ammessa se l'irregolarita' riguarda elementi essenziali, nel quale caso il provvedimento favorevole non puo' essere emanato.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.
Art. 4
Termine per la regolarizzazione e la rettifica
1.Il termine per regolarizzare o rettificare i documenti e la dichiarazione, decorrente dalla ricezione del plico raccomandato, e' fissato in giorni quindici, entro il quale l'interessato deve restituirli, debitamente regolarizzati all'ufficio che li ha trasmessi.
2.La restituzione puo' avvenire direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di restituzione.
3.Se il predetto termine trascorre senza che l'interessato abbia provveduto alla restituzione dei documenti o agli adempimenti richiesti, il provvedimento in suo favore non puo' essere emanato.
Il Ministro: ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 150
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