DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. 406
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/440/CEE del Consiglio in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1991;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'interno e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1.Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.
2.Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.
3.Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; il controvalore è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.
4.Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di società, nonchè di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità economica europea, ai candidati ed agli offerenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 428/1990 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 12: "Art. 12 (Appalti di lavori pubblici: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare: a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata; b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva; c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva. 2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria".
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