DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991, n. 407

Type DPR
Publication 1991-10-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 27/03/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla

proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Scario e Maruggio e assumono le corrispondenti denominazioni.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956. - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono cosi' formulati: "Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto, vistate dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

Art. 3

1.Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro della marina mercantile

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI, Ministro della difesa

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 10

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.