LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Type Legge
Publication 1991-12-30
Ultimo aggiornamento 2019-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 32
Reform history JSON API

4.Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.

Art. 28

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 560 ))

Art. 29

(Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250).

1.All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".

2.All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

(Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

1.All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".

Art. 31

(Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1).

1.All'articolo 18, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono".

Art. 32

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto il Guardasigilli: MARTELLI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)