LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415

Type Legge
Publication 1991-12-31
Ultimo aggiornamento 1992-08-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 31/12/1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 117.427 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1992 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 248.527 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2.Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10.000 miliardi per l'anno 1994 per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 242.540 miliardi ed in lire 278.890 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993 e 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 200.700 miliardi ed in lire 198.400 miliardi.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti: Nota all'art. 1: - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11- bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

Art. 2

1.Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1992-1994, restano determinati per l'anno 1992 in lire 37.343,345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, ed in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1992 e triennale 1992-1994, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1992, in lire 3.221 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D, allegata alla presente legge.

6.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1992, 1993, e 1994 nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1992, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la spesa per gli anni 1992, 1993 e 1994 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata, rispettivamente, in lire 2.000 miliardi, lire 5.300 miliardi e lire 7.300 miliardi. Tali somme sono comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia e sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

10.Le somme di cui al comma 9, unitamente a quelle preordinate, per il personale dirigente ed equiparato, nonche' per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernenti il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, nell'ambito della tabella A allegata alla presente legge, e a quelle risultanti dal comma 11, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ivi compreso l'effetto delle decisioni connesse con la decadenza del meccanismo di adeguamento retributivo al costo della vita previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.

11.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per il triennio 1991-1993 da contenere entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dall'applicazione dei tassi programmati di inflazione, indicati dal documento di programmazione economico- finanziaria, alla spesa per retribuzioni al personale relativa all'anno 1991 e quello relativo agli oneri per automatismi retributivi.

12.Per la definizione degli effetti economici conseguenti all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 1991, concernente la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1› gennaio 1979, e' autorizzata la spesa in lire 250 miliardi per l'anno 1993 e in lire 250 miliardi per l'anno 1994, per il pagamento delle competenze relative al periodo 1› marzo - 31 dicembre 1990.

13.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1992 per le occorenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 500 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1992 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Note all'art. 2; - Il testo dell'art. 11- bis della citata legge n. 468/1978, introdotto dall'art. 6 della legge n. 468/1978, e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine' le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettere e), f) ed h), della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge". - Il D.L. n. 344/1990 reca: "Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego". Si trascrive il testo del relativo art. 16: "Art. 16. - 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1› gennaio 1991. 2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisira', per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. 3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, e' composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe. 4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti. 5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia". Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), soprarichiamato, e' il seguente: "Art. 16 (Forze di Polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla poliza di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". L'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), richiamato anch'esso nell'articolo soprariportato, prevede che: "Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e' il seguente: "Art. 12 (Norme transitorie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1 (personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, n.d.r.) l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1› gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia. 2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisira' il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvedera' a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sara' proposto per le Forze di polizia. 3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate". - L'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87" e' cosi' formulato: "Art. 16. (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1› maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00; 2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". A norma dell'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1986, n. 37, la disciplina di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989 (termine prorogato al 31 dicembre 1991 dalla legge 13 luglio 1990, n. 191). - Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988".

CAPO II IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3

1.In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1› ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993, e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliadi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.

2.Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonche' di quelle previste dal presente comma.

3.Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4.Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa e' stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento.

5.Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.

6.Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.

Note all'art. 3: - Il D.P.C.M. 30 settembre 1991, reca norme concernenti "Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di redditi previsto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154". - Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) cosi' recita: "2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (v., da ultimo, il D.P.C.M. 30 settembre 1991 indicato nella precedente nota, n.d.r.) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989". - Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa: "Art. 2 (Norme fiscali per l'edilizia abitativa). - 1. Fino al 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento (elevata al 4% dall'art. 5- bis, comma 1, D.L. n. 708/1986: v. appresso, n.d.r.) ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivita' o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove e' situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 2. Fino al 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto (elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, n.d.r.) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. 3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto (elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, n.d.r.) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma. 4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento. 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc- cessive modificazioni, e' ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati. 6-8. (Omissis). 9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 9-ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali". - Il testo dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L. n. 708/1986 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo e' elevata al 4 per cento. 2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 168/1982 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), e' il seguente: "Art. 1. - Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonche' alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero coop- erative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprieta' di immobili destinati ad abitazione, nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreche' gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture pri- vate autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data. Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'art. 2, receda dal contratto stesso, al locatario e' concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti gia' proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove e' sito l'immobile oggetto del contratto per il quale e' stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante. Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui e' stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresi' gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresi' ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e suc- cessive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attivita' prevalente, di adibirla a propria abitazione, e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo. L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo art. 2". - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e' il seguente: "Art. 15 (Aliquote). - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti: a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento; b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento; c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, dal dieci al quindici per cento; d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento; e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento; f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento". - Il D.P.R. n. 640/1972 reca norme concernenti l'imposta sugli spettacoli. Il n. 1 della tariffa annessa riguarda gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private. Il n. 2 concerne gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse. Il n. 3 riguarda gli spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e manifestazioni similari. Il n. 4 concerne gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti. - Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) cosi' recita: "3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1984 (Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica), e' il seguente: "Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attivita'. Tale abbuono e' cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182". - L'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, reca norme sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, indicando, fra l'altro, in relazione agli scaglioni di reddito complessivo, computato al netto degli oneri deducibili, le aliquote d'imposta applicabili. Gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta, in vigore dal 1› gennaio 1992, sono stati stabiliti dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1› ottobre 1991, nelle seguenti misure: Scaglioni di reddito Aliquote --- --- Fino a L. 7.200.000. . . . . . . . . . . . . . . 10% Oltre L. 7.200.000 fino a L. 14.400.000. . . . . 22% Oltre L. 14.400.000 fino a L. 35.900.000 . . . . 26% Oltre L. 35.900.000 fino a L. 72.000.000 . . . . 33% Oltre L. 72.000.000 fino a L. 179.800.000. . . . 40% Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000 . . . 45% Oltre L. 359.700.000 . . . . . . . . . . . . . . 50% - Il D.L. n. 69/1969 reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e succes- sive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5. 2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. 3- bis . (abrogato dall'art. 78, comma 36, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin- cide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente". Il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' stato introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, poi modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388. L'ultimo aumento della misura dell'acconto (al 98%) e' stato disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377.

CAPO III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4

1.Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2.L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

4.Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato e' autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.

5.Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, e' concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981, concernente "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", come modificato dall'art. 27-quater del D.L. n. 786/1981, aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (per l'anno 1992 la quota e' ridotta all'11,678 per cento dall'art. 5, comma 2, della legge qui pubblicata, n.d.r.); b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il testo dell'art. 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge n. 210/1985, concernente "Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato", e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: a) (omissis); b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti". - Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge n. 210/1985 e' il seguente: "Spetta al Ministro dei trasporti: 1)-2) (omissis); 3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini. Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre. 2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e succes- sive modificazioni. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987 (concernente le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato, n.d.r.). 6. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo: a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai valichi; b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare; c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci; d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali; e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale; f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete. 7. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'art. 3, n. 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque approvati ai sensi del citato n. 3, dell'art. 3 della legge n. 210 del 1985". - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) e' il seguente: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". - Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della gia' citata legge n. 210/1985 e' il seguente: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge trasferendosene a carico dell'ente 'Ferrovie dello Stato' l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari". - Il testo dell'art. 2, lettera m), della stessa legge n. 210/1985 e' il seguente: "L'ente 'Ferrovie dello Stato' provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei princi'pi della normativa comunitaria: a)-l) (omissis); m) a reperire mezzi finanziari, per le necessita' dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro e con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti".

CAPO IV IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5

1.La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

2.Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16>maggio 1970, n. 281, ((e' ridotta al 10,5 per cento )).

3.Il fondo comune per l'anno 1992 ((e' stabilito in lire 6.632 miliardi)) ed e'comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1› febbraio 1989, n. 40, ed all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo e' ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.

4.Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al capitolo 2600 dello stato di previstione del Ministero della sanita', ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al capitolo 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

5.Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario e, 3360, nonche' quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6

1.L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli intrventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1992 in lire 3.900 miliardi, ivi compreso l'importo di lire 2.600 miliardi in applicazione delle disposizioni, a decorrere dal 1992, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di cui lire 1.192 miliardi a titoli di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 20.729 miliardi per l'anno 1992 ed e' assegnata per lire 15.509 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.061 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.098 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 72 miliardi all'ENPALS.

2.Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1992 in lire 60.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

3.Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali vrsamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.

4.Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella prima delle quattro fasce di reddito convenzionale previste dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con aziende ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' concessa una riduzione pari al 20 per cento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dovuti per l'anno 1992. Agli stessi soggetti e per il medesimo periodo e', altresi', concessa una riduzione pari al 90 per cento del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La riduzione sul contributo per il Servizio sanitario nazionale e' concessa, in misura pari al 50 per cento, agli stessi soggetti con aziende situate in zone diverse dalle predette ubicazioni.

5.Per l'anno 1992, il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' ridotto dell'1 per cento.

6.Per l'anno 1992, il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' ridotto in misura pari al 90 per cento del suo ammontare.

7.A decorrere dal 1› gennaio 1992, il livello minimo imponibile annuo, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali e dai rispettivi familiari coadiutori, viene annualmente rideterminato aumentando di lire 1.300.000 quello calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

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