LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

Type Legge
Publication 1991-12-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Prestazioni)

3.Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

4.I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettera b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d).

5.I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonchè con le pensioni statali.

6.Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, purchè l'iscritto non abbia richiesto la restituzione dei contributi previsto dall'articolo 23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.