LEGGE 30 dicembre 1991, n. 428

Type Legge
Publication 1991-12-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b).

3.Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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