LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonchè agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.
2.Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonchè agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.