DECRETO 16 dicembre 1991, n. 434
Entrata in vigore del decreto: 5/2/1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento n. 1907/90 del Consiglio delle Comunita' economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, che ha sostituito il regolamento CEE n. 2772/75;
Visto il regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, che abroga il regolamento CEE n. 95/69 e che concerne l'applicazione del richiamato regolamento CEE n. 1907/90;
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme sulla commercializzazione delle uova;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura
1.Le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, devono essere conformi nelle diciture, nelle dimensioni e nei colori ai modelli riportati nell'allegato A del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 137/1991: "4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza e' altresi' abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 6 novembre 1971. 5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. 6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacita' lavorativa dei centri stessi, del seguente importo: a) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: L. 70.000; b) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: L. 300.000; c) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: L. 800.000; d) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: L. 1.000.000; e) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: L. 1.300.000". Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (abrogati dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince piu' sopra), disciplinavano la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo, la destinazione di tali proventi al finanziamento dei controlli, il possibile affidamento dei controlli a personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il D.M. 19 ottobre 1971 (abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince piu' sopra) recava: "Modalita' relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova". Esso e' stato emanato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 419/1971, articolo abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato (come si evince piu' sopra) e di cui si riproduce di seguito il testo: "Art. 9. - Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste le modalita' relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge". L'art. 2 della predetta legge n. 419/1977, che di seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e l'autorizzazione all'esercizio di tale attivita' rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste: "Art. 2. - Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualita' e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio. I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attivita' o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori avicoli. L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla cam- era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni successivi. L'autorizzazione e' revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalita' dei centri d'imballaggio. Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di L. 30.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di L. 250.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di L. 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialita' lavorativa superiore. Per tutti i centri gestiti da impreditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla meta'. La potenzialita' lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione". Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere dal Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Contrassegno ufficiale
1.Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova di categoria A e B devono recare impresso a stampa il contrassegno ufficiale di cui all'allegato A, tabella 1.
2.Tutte le fascette ed i dispositivi di etichettatura, compresi quelli con la dicitura "Extra", devono essere codificati, a margine ed in piccoli caratteri, con una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e con un numero progressivo di identificazione delle singole etichette nella rispettiva serie.
Art. 3
Fascette di controllo
1.Le fascette di controllo degli imballaggi, previste dall'art. 30 del regolamento CEE n. 1274/91, devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato B del presente regolamento.
Art. 4
Predisposizione e stampa delle etichette
1.A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, i centri di imballaggio, autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' le imprese che commercializzano uova destinate all'industria, devono provvedere a propria cura e spese alla predisposizione ed alla stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.
2.Le imprese possono utilizzare fascette e dispositivi di etichettatura che siano state stampate, su loro domanda, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 419/1971 si veda in nota al titolo.
Art. 5
Corresponsione quota annuale
1.I centri di imballaggio delle uova, purche' ottengano la relativa autorizzazione, possono predisporre ed utilizzare le fascette e i dispositivi di etichettatura, che devono essere conformi alla normativa vigente.
2.Il periodo per il quale i centri di imballaggio devono corrispondere la quota annuale, proporzionata alla loro capacita' lavorativa giornaliera, determinata sulla base del comma 6 dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 137, decorre dal 1› gennaio di ciascun anno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima applicazione, il pagamento della quota annuale dovuta dai centri di imballaggio e' proporzionato ai residui mesi dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Per capacita' lavorativa giornaliera si intende la capacita' oraria di ciascuna macchina selezionatrice, moltiplicata per il coefficiente 6,5.
3.La corresponsione deve essere effettuata entro il 31 gennaio del periodo annuale di riferimento, mediante versamento presso la tesoreria provinciale a favore del capitolo n. 3584 recante la dicitura "Entrate derivanti dalla corresponsione delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137, in materia di commercializzazione delle uova".
4.La quietanza, in originale o copia autenticata, unitamente al prospetto di cui all'allegato C debitamente compilato, deve essere inviata, entro trenta giorni dal versamento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, nonche' all'ufficio repressione frodi competente per territorio.
5.Qualora l'attivita' d'imballaggio sia svolta da centri autorizzati nel corso dell'anno, il versamento della quota annuale e l'invio della quietanza devono essere effettuati entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione di copia dell'autorizzazione. In tal caso, la quota annuale e' determinata tenendo conto del numero dei mesi nel corso dei quali sara' svolta l'attivita' d'imballaggio, computando per intero il mese nel corso del quale e' stata ricevuta la copia dell'autorizzazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 137/1991 si veda in nota al titolo.
Art. 6
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1.Qualora non sia corrisposta la quota annuale, entro il termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste diffida il debitore al versamento della somma dovuta, avvertendo che, nel caso di mancato pagamento entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione dell'atto di diffida, l'autorizzazione a svolgere le attivita' di classificazione e d'imballaggio delle uova perde ipso iure effetti, sino alla data di effettuazione del versamento.
2.L'autorizzazione a svolgere le attivita' di classificazione e di imballaggio delle uova e' revocata, qualora l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere la quota annuale comporti per due volte entro il periodo di cinque anni la sospensione degli effetti dell'autorizzazione. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 158
Allegato A
ALLEGATO A 1. Sulle fascette e sui dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova della categoria di qualita' A o B, deve essere apposto in alto a sinistra il contrassegno ufficiale disciplinato dall'art. 2 del presente regolamento. Esso deve essere redatto in conformita' di quanto e' raffigurato nell'allegata tabella 1, consiste in un quadrato della misura di mm 20 per lato e al suo interno deve essere apposta la seguente dicitura "reg. CEE 1907/90". 2.1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova della categoria di qualita' A o B, devono essere realizzati in conformita' di quanto e' raffigurato nelle allegate tabelle 2 e 2a. Essi devono avere le dimensioni di mm 120 per mm 60, devono essere di colore bianco e su di esso devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni, in lettere di colore nero: a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'impresa che ha imballato o fatto imballare le uova, nonche' il marchio d'impresa. Il marchio puo' essere utilizzato collettivamente da diversi soggetti o da di- verse imprese, purche' non siano apposte diciture incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio della CEE n. 1907/90, riguardanti la qualita' e la freschezza delle uova, il sistema di produzione seguito e l'origine delle uova; b) il numero distintivo del centro d'imballaggio; c) la categoria di qualita' e la categoria di peso. Le uova della categoria A possono essere distinte con i termini "categoria A" o con la lettera "A", da sola o abbinata all'aggettivo "fresche"; d) il numero di uova imballate; e) la data d'imballaggio, espressa con una serie di due numeri indicanti nell'ordine il giorno (da 01 a 31) ed il mese (da 01 a 12); f) la specificazione, con termini chiari e leggibili delle modalita' di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano imballate uova refrigerate o conservate. 2.2. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 25 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova declassate, deve essere realizzato in conformita' di quanto e' descritto nella tabella 3 allegata al presente regolamento. Esso deve essere di colore bianco e su di esso la stampa delle prescritte indicazioni deve essere di colore nero. Sul dispositivo di etichettatura devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni: a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'impresa che ha declassato o fatto declassare le uova; b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova o, per le uova importate, il nome del Paese d'origine; c) la categoria di qualita' e la categoria di peso; d) il numero di uova imballate; e) il termine "data d'imballaggio:", seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "riclassificate", seguito dalla data della riclassificazione; f) la specificazione, con termini chiari e leggibili, delle modalita' delle condizioni di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano imballate uova re- frigerate o conservate. 2.3. Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova reimballate, deve essere realizzato in conformita' di quanto e' raffigurato nell'allegata tabella 4. Tale dispositivo deve essere di colore bianco e su di esso, a cura del titolare del centro d'imballaggio autorizzato che ha reimballato le uova, devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni, in lettere di colore nero: a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova; b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova; c) la categoria di qualita' e la categoria di peso; d) il numero di uova imballate; e) il termine "data di imballaggio:", seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine "reimballate:", seguito dalla data del reimballaggio; f) la specificazione, con termini chiari e leggibili delle modalita' delle condizioni di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano reimballate uova re- frigerate o conservate; g) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova o, per le uova importate, il nome del Paese d'origine. 3. La fascetta o l'etichetta recante la dicitura "Extra", e utilizzata per i piccoli imballaggi contenenti uova, descritta dall'art. 12 del regolamento del Consiglio della CEE n. 1907/90 e dall'art. 24 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274 del 1991, deve essere di colore rosso. Su di essa deve essere apposta la parola "Extra", con caratteri corsivi di colore bianco di mm 10 di altezza. 4. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 22 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova destinate all'industria alimentare, deve avere le dimensioni di mm 170 per mm 60, e deve essere realizzato in conformita' di quanto e' descritto nella tabella 5 allegata al presente regolamento. Esso deve essere di colore giallo e su di esso la stampa dell'indicazione "UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE" deve essere redatta in lettere maiuscole di colore nero di mm 20 di altezza. Su tale dispositivo devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni: a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha spedito le uova; b) il numero o il peso netto delle uova imballate. 5. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 23 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova industriali, deve essere realizzato in conformita' di quanto e' descritto nella tabella 6 allegata al presente regolamento. Esso deve avere le dimensioni di mm 170 per mm 60 e deve essere di colore rosso e su di esso la stampa della indicazione "UOVA INDUSTRIALI" deve essere redatta in lettere maiuscole di colore nero di mm 20 di altezza. Su tale dispositivo deve essere apposta in lettere maiuscole nere, dell'altezza di almeno mm 8, la dicitura "INADATTE AL CONSUMO UMANO" e devono risultare chiaramente visibili in lettere nere le seguenti indicazioni: a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che riceve le uova; b) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha spedito le uova.
Allegato B
ALLEGATO B La fascetta di controllo per grandi imballaggi di uova, e la fascetta di controllo per piccoli imballaggi recanti la dicitura "Ex- tra", di cui e' dotata l'autorita' che effettua i controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono essere realizzate in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 30 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91. Esse devono avere rispettivamente le dimensioni di mm 170 per 60 e mm 120 per 30 e devono recare impresso il contrassegno ufficiale, costituito dallo stemma di Stato, impresso a stampa di colore nero.
Allegato C
ALLEGATO C ........, li' ............. Al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00100 ROMA e, p.c.: All'Ispettorato centrale repressione frodi - 00187 ROMA Il sottoscritto .................................................. titolare legale rappresentanteae del centro di imballaggio uova distinto con il numero ..................... rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data ............................ con sede legale in .................. (prov. .......................) via ..................... , dichiara sotto la propria responsabilita' che la capacita' lavorativa giornaliera del proprio stabilimento d'imballaggio e' di n. ...................... uova ottenuta mediante l'utilizzo di n. ................... macchine selezionatrici (marca, modello) ................. della capacita' oraria di n. uova ........ Si allega la quietanza n. ......................... comprovante il versamento di lire ............................. effettuato presso la tesoreria provinciale di ........................................ in data ......................................., in osservanza della legge n. 137 del 10 aprile 1991. Si notifica, altresi', che nel corso dell'anno ....... il centro d'imballaggio ha utilizzato le fascette stampate dalla tipografia ... ............................. e recante le serie ................... dal n. ............... al n. ............. Con osservanza. Il sottoscritto .......................... Allegata: n. 1 quietanza. Note: 1) Il titolare del centro d'imballaggio, o suo legale rappresentante, deve compilare e far pervenire al Ministero dell'agricoltura, Direzione generale tutela e, per conoscenza e senza allegati, all'Ispettorato repressione frodi, il prospetto di cui all'allegato C. La mancata notifica del pagamento della quota annuale comporta la diffida del Ministero dell'agricoltura al versamento della somma dovuta. In caso di mancato pagamento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, l'autorizzazione ministeriale perde ipso iure effetti, sino alla data di effettuazione del versamento. 2) Sulla quietanza, nel riquadro relativo alla causale del versamento, devono essere indicati: a) gli estremi della legge 10 aprile 1991, n. 137; b) il numero distintivo del centro d'imballaggio; c) la capacita' lavorativa giornaliera del centro d'imballaggio. 3) La capacita' lavorativa giornaliera di ciascuna macchina selezionatrice si ottiene moltiplicando per il coefficiente 6,5 la capacita' oraria della medesima. Osservazioni: .................................................... .................................................................... ....................................................................
Tabella 1
Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2
Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2a
Tabella 2a Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3
Tabella 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4
Tabella 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 5
Tabella 5 Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 6
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