LEGGE 17 gennaio 1992, n. 7
Entrata in vigore della legge: 1/2/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ______
AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1991, N. 365. All'articolo 2: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonche' per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34- bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993". All'articolo 8: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziate per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.