LEGGE 7 gennaio 1992, n. 19
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito indicati come le "Parti Contraenti), DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi. INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati dagli investitori dei due Paesi, e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andra' a vantaggio della prosperita' economica dei due Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ciascuna Parte Contraente promuovera' per quanto possibile gli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentira' tali investimenti conformemente alle proprie leggi e regolamenti e accordera' a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Ai fini del presente Accordo: 1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e piu' in particolare, sebbene non esclusivamente: a) la proprieta' di beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili; b) azioni, titoli ed obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa'; c) diritti sul denaro utilizzato per costituire un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico; d) diritti d'autore, diritti di proprieta' industriale, processi tecnici, know-how, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali; e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni modifica consentita della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento. 2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento in un determinato periodo di tempo a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi. 3) Il termine "investitore" indica ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4) Il termine "territorio" indica il territorio su cui le Parti Contraenti esercitano la sovranita' o giurisdizione, secondo con il diritto internazionale e le proprie leggi e regolamenti.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel proprio territorio agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti o proventi dei suoi stessi investitori e agli investimenti o proventi di investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello piu' favorevole. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' nel proprio territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne l'amministrazione, la conservazione, l'utilizzo, il godimento o la destinazione del proprio investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi stessi investitori o agli investitori di un qualsiasi Paese Terzo, a seconda di quello piu' favorevole. 3. Il suddetto trattamento non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero Scambio, Convenzione Economica Internazionale Multilaterale o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi difrontiera.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito indicate come "espropriazione") nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per pubblico interesse, e contro un pronto, adeguato ed effettivo indennizzo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie e siano adottate in conformita' con la legge. 2. Tale indennizzo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento o dei proventi espropriati calcolato nel momento immediatamente precedente a quello in cui la misura di esproprio presa o da prendere diventi di dominio pubblico, sara' corrisposto senza indebito ritardo e dovra' essere di effettivo realizzo e liberamente trasferibile. 3. Tale indennizzo comprendera' gli interessi a partire dalla data dell'esproprio fino alla data del rimborso.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, o eventi considerati simili dal diritto internazionale, riceveranno dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che questa Parte concede ai propri investitori o a un investitore di un qualsiasi Paese Terzo a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente trasferibili.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Ciascuna parte Contraente, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, consentira' il libero trasferimento della proprieta' derivante da un investimento effettuato nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed in particolare: (a) i proventi, inclusi i proventi reinvestiti; (b) le royalties derivanti da diritti immateriali come indicati nel paragrafo 1, Articolo 2, lettera (d) e (e); (c) i ratei di rimborso di prestiti destinati ad una partecipazione diretta nell'investimento; (d) le spese per la gestione dell'investimento nel territorio di ciascuna Parte Contraente; (e) i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente; (f) il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento, inclusa la liquidazione a seguito di uno qualunque degli eventi di cui all'Articolo 5. Coloro che lavorano nel territorio dell'altra Parte Contraente in ragione di un investimento fatto dall'altra Parte Contraente saranno autorizzati a trasferire nel proprio paese la quota restante del proprio salario una volta pagate le imposte e dedotte le spese di mantenimento effettuate in loco.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una qualsiasi garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della Prima Parte non andra' oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6.
Accordo - art. 8
Articolo 8 I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, in base alle consuetudini finanziarie internazionali dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore alla data in cui il trasferimento viene effettuato.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Nel caso in cui il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in base alle proprie leggi e regolamenti o altri specifici provvedimenti o intese contrattuali sia piu' favorevole di quello concesso in base al presente Accordo, sara' concesso il trattamento piu' favorevole.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. Tutti i tipi di controversie o divergenze, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, insorte tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento di tale investitore nel territorio saranno composte amichevolmente mediante negoziato. 2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965. 3. Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possono essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse saranno, a richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposte per la composizione ad un Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc. 3. Il Tribunale Arbitrale Internazionale ad hoc di cui sopra' verra' costituito nel modo seguente: il Tribunale Arbitrale e' composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' un cittadino di un Paese Terzo che ha relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sara' nominato Presidente del Tribunale dalle due Parti Contraenti. 4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente puo', in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verra' affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale determinera' le proprie procedure. Il Tribunale Arbitrale assumera' la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sara' inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti. 6. Ciascuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e i rimanenti oneri saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, in conformita' con le leggi e regolamenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo. Fatto in duplice copia a Seoul li' 10 I 1989 nelle lingue italiana, inglese e coerana; tutti, i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Corea Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA Parte di provvedimento in formato grafico
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