DECRETO 4 luglio 1991, n. 439
Entrata in vigore del decreto: 08/02/1992
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riconosciuta la necessita' di emanare una disciplina in materia di sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991, in cui fra l'altro si prospetta l'esigenza di dare attuazione all'art. 17, comma 3, della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (direttiva n. 89/552/CEE) in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari di carattere politico;
Ritenuto di doversi conformare al predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 20 giugno 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Sezione I AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Oggetto della regolamentazione
1.Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai fini dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2.Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato: "Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - 1. La pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati. 2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidenza percezione. 3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali e' consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti e' consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 4. Il Garante, sentita, un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. 5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.). 6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite e' fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionari a carattere comunitario. 9. La trasmissione di messaggi publicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. 10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti. 13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma. 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricerca medica. 15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materia sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati. 16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi. 17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alla conseguenti iniziative legislative. 18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17: "Art. 17. - 1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma; c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. 2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicita' sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14. 3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Sezione II PROGRAMMI SPONSORIZZATI
Art. 2
Soggetti dell'attivita' di sponsorizzazione
1.Agli effetti della legge 6 agosto 1990, n. 223, i programmi radiofonici e televisivi sono sponsorizzabili secondo le regole contenute nel presente regolamento, da parte di imprese pubbliche o private.
2.I programmi suddetti sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino per conto di una o piu' imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine o i prodotti delle imprese stesse.
3.Non si considerano sponsorizzati i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici, nonche' quelli di utilita' sociale promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.
Nota all'art. 2: - Per il contenuto della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
Forme di sponsorizzazione
1.Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicita' tabellare.
3.I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza "messaggio di carattere promozionale".
Art. 4
Forme di sponsorizzazione non consentite
1.I programmi per i quali, a norma dell'art. 8, commi 1, 3 e 4, della legge 6 aprile 1990, n. 223, sono vietate interruzioni o inserimenti pubblicitari, non possono formare oggetto di sponsorizzazioni che comportino interruzioni o inserimenti promozionali nel contesto dei programmi stessi.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
Telegiornali e notiziari politici
1.I telegiornali e i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.
2.E' ammessa in ogni caso la sponsorizzazione di rubriche monotematiche d'informazione specializzata, costituenti un programma autonomo, quali quelle di carattere culturale, sportivo ed economico- finanziario, purche', queste ultime, siano prive di ogni forma di commento o di interpretazione.
Art. 6
Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche
1.Il divieto di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica anche alle sponsorizzazioni radiofoniche o televisive coinvolgenti i marchi dei soggetti elencati in tale comma, quando la sponsorizzazione sia posta in essere da persone fisiche o giuridiche diverse da tali soggetti, che abbiano acquisito la disponibilita' dei marchi stessi in virtu' di licenza o di analoghi accordi.
2.Al fine di determinare quale sia l'"attivita' principale" di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attivita', di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di imprese nell'ambito del territorio nazionale.
3.I divieti suddetti non operano nel caso in cui il programma venga sponsorizzato attraverso un nome, marchio o logotipo del tutto diverso da quello col quale vengono commercializzati i prodotti vietati.
4.Nel caso di aziende, notoriamente conosciute presso il pubblico dei consumatori quali produttrici o commercianti dei prodotti di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' vietata la sponsorizzazione di programmi anche in forma indiretta, attraverso imprese che abbiano acquisito a qualunque titolo il diritto di sfruttare commercialmente, in settori economici diversi da quelli suindicati, i nomi, marchi o logotipi precedentemente utilizzati per la produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 7
Coproduzioni
1.Non costituisce sponsorizzazione la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purche' a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate.
2.Ai fini del presente regolamento, si intende per coproduttore l'impresa, ancorche' non svolgente attivita' esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili.
Art. 8
Fornitori di beni e servizi
1.Non si considera sponsorizzazione la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purche' a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.
Art. 9
Programmi prodotti da terzi
1.Non si considerano sponsorizzazioni le citazioni o comunque i riferimenti sonori o visivi, anche se di contenuto pubblicitario o promozionale, a nomi, marchi, simboli, prodotti o attivita' di imprese, ove tali citazioni o riferimenti siano contenuti in programmi autonomamente prodotti da terzi, non collegati in alcun modo, anche per la messa in onda, con la concessionaria e di cui quest'ultima abbia semplicemente acquisito, purche' non in esclusiva totale, i diritti di trasmissione.
2.Resta ferma per i programmi di cui al comma 1 l'applicazione dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 10
Avvenimenti, manifestazioni o spettacoli sponsorizzati
1.Non si considera sponsorizzazione la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria o dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di impresa e/o trasmissione, ancorche' detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o piu' imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea.
Art. 11
Citazioni e riferimenti funzionali o necessitati
1.Non sono considerate sponsorizzazioni le citazioni e/o i riferimenti sonori o visivi a nomi, marchi, simboli o annunci pubblicitari di imprese durante la trasmissione di eventi artistici, culturali, sportivi o comunque di intrattenimento o informazione, quando tali citazioni o riferimenti siano strettamente funzionali alle necessita' del programma e motivati da mere esigenze di ripresa o di trasmissione, e salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera g) del comma 2 del precedente art. 3.
2.Non sono considerate sponsorizzazioni le analoghe citazioni effettuate da eventuali ospiti di programmi, ove le stesse siano giustificate da quanto forma oggetto della loro partecipazione alla trasmissione e/o delle relative interviste.
Sezione III CRITERI DI MISURAZIONE DEI PROGRAMMI SPONSORIZZATI
Art. 12
Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento
1.In relazione al disposto dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 13
Durata dei programmi
1.Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 14
Programmi contenitori
1.Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, la sponsorizzazione riferita a "detto programma contenuto" viene conteggiata sulla sola durata dello stesso e non sulla durata dell'intero programma contenitore.
2.In tal caso, le indicazioni richieste dall'art. 8, comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore. Nel caso di sponsorizzazione del programma contenitore o di segmenti di questo non identificati come singoli programmi, la sponsorizzazione viene conteggiata sull'intera durata del programma contenitore.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 15
Messaggi abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos)
1.I messaggi promozionali abbinati a "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) e la cui durata, per la sola parte promozionale, sia superiore a 5'' o comunque superiore ad un terzo della durata dell'intero "preannuncio" o "invito all'ascolto", sono considerati messaggi di pubblicita' tabellare per l'intera durata della parte promozionale e come tali computati ai fini dell'art. 8, commi da 6 a 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 16
Individuzione del numero degli sponsor
1.Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al precedente art. 12, il termine "sponsor" designa ogni singola impresa che abbia sponsorizzato un programma radiofonico o televisivo.
2.Ove peraltro la sponsorizzazione comporti la promozione da parte della stessa impresa di piu' prodotti, o di piu' attivita' non facenti parte del medesimo settore operativo, il numero degli sponsor viene determinato in relazione al numero dei diversi settori a cui appartengono tali prodotti o attivita' ancorche' facenti capo ad un'unica impresa.
3.La classificazione dei prodotti o attivita' secondo il settore di appartenenza si effettua in conformita' all'elenco, di cui all'allegato 2 al presente regolamento.
Art. 17
Limiti di affollamento della sponsorizzazione per la concessionaria pubblica
1.Le misure percentuali dei programmi sponsorizzati, determinate in conformita' dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle tabelle di cui al precedente art. 12, sono da ricomprendersi, per la concessionaria pubblica, nel limite di affollamento settimanale di cui all'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 18
Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora
1.Ai sensi dei commi 8 e 15 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale si intende pari al 18% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale si intende pari al 20% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario si intende pari al 5% delle ore di emissione di programmi.
Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18: - Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 19
Periodo di riferimento dei limiti di affollamento
1.Il conteggio dei limiti di affollamento per cio' che concerne i programmi sponsorizzati e' da riferirsi per le concessionarie private al giorno, e per la concessionaria pubblica alla settimana, in cui il programma sponsorizzato viene trasmesso.
2.In applicazione di tale principio, per quanto concerne i "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) la cui trasmissione puo' avere luogo in giorni o settimane diverse da quelle di trasmissione del relativo programma sponsorizzato, il conteggio e' da comprendersi nei limiti di affollamento del giorno, o della settimana, di trasmissione del programma e non fra quelli del giorno, o della settimana, di trasmissione dei "preannunci" o "inviti all'ascolto di programmi" (promos) stessi.
Art. 20
Aggiornamento della regolamentazione
1.Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1992
Registro n. 1 Poste, foglio n. 15
Nota all'art. 20: - Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.
Allegato 1
ALLEGATO 1 (art. 12) Tabella 1 SPONSORIZZAZIONE ESTERNA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI SOLO ESTERNE AL PROGRAMMA (PROMOS, BILLBOARDS, SPOT JINGLES, CITAZIONE NEI TITOLI DI TESTA E DI CODA) ===================================================================== MISURA PERCENTUALE DURATA DEL PROGRAMMA 2% 3% 5% 10% 15% ___________ sino a 30 minuti 1 sponsor 2 sponsor 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor da 31 a 60 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 2 sponsor da 61 a sino a 4 sponsor 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor 120 minuti 3 sponsor oltre i sino a 5 sponsor 6 sponsor 7 sponsor 8 sponsor 120 minuti 4 sponsor + 10% per ogni sponsor in piu' oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%. Tabella 2 SPONSORIZZAZIONE INTERNA AL PROGRAMMA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALMENO UNA INTERNA ===================================================================== MISURA PERCENTUALE DURATA DEL PROGRAMMA 2,5% 5% __________ sino a 30 minuti 1 sponsor 2 sponsor da 31 a 60 minuti sino a 2 sponsor 3 sponsor da 61 a 120 minuti sino a 3 sponsor 4 sponsor oltre i 120 minuti sino a 4 sponsor 5 sponsor + 10% per ogni sponsor in piu' oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%. Ai fini dell'attribuzione delle misure percentuali in relazione al numero di sponsor, i minuti del programma sono da intendersi al lordo delle interruzioni pubblicitarie. Per sponsorizzazioni interne si intendono le forme di cui alle lettere d), f) e g) del comma 2 dell'art. 3, ovvero combinazioni tra sponsorizzazioni esterne ed almeno una sponsorizzazione interna. Tabella 3 MISURA AGGIUNTIVA ALLE MISURE DI CUI ALLA TABELLA 1 E TABELLA 2 PER I PROMOS SPONSORIZZATI RELATIVI A CIASCUNA PUNTATA, EPISODIO, EMISSIONE DI PROGRAMMA SPONSORIZZATO ===================================================================== Sponsorizzazioni Sponsorizzazioni esterne interne ____________ sino a 30 promos nessun incremento + 0,5% da 31 a 50 promos + 0,75% + 1 % per ogni 10 promos in piu' + 0,75% + 1 % Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Allegato 2
ALLEGATO 2 (art. 16) ELENCO DEI GENERI MERCEOLOGICI E DEI SETTORI DI ATTIVITA' AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 16. Settore: ABBIGLIAMENTO Borse Calze donna e collant Calze in genere Camicie uomo e donna Campagne istituzionali abbigliamento Confezioni bambini 3/6 anni Confezioni casual Confezioni femminili e maschili Confezioni femminili Confezioni in pelle Confezioni maschili Confezioni ragazzi Confezioni sportive Corredi neonati Corsetteria Costumi da bagno Cravatte Impermeabili Intimo giorno Intimo notte Jeans Maglieria esterna Pelletterie in genere Pelliccerie Scarpe bambino Scarpe in genere Scarpe per sport Scarpe per tempo libero Valigie Settore: AFFARI Assemblee bilanci finanziari Assicurazioni Aziende leasing Banche estere Banche nazionali Campagne istituzionali affari Carte credito-carte assegno Fondi di investimento mobiliari Immobiliari in comproprieta' Immobiliari Immobiliari turistiche Istituti finanziari Porti turistici Settore: AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOCIETA' Allevamenti Campagne collettive agricoltura - industria - societa' Campagne istituzionali agricoltura - industria - societa' Componenti e strumenti elettrici Concimi e fertilizzanti Impianti sportivi Macchine sollevamento terra - stradali Macchine edili e stradali Macchine industriali Mangimi Motori industriali e gruppi elettrici Piante sementi bulbi vivai Prodotti in genere agricoltura - industria - societa' Prodotti industriali Prodotti per piante/fiori Societa' industriali Trattori Utensili da giardino Utensili meccanici Settore: ALCOOLICI Amari Aperitivi Aperitivi sodati Birre Brandy Campagne collettive alcoolici Campagne istituzionali alcoolici Champagne Gin Liquori e distillati in genere Rabarbari Sambuche Spumanti prosecchi Vermouths Vini da dessert Vini da pasto Vodka Whisky e Bourbon Settore: ALIMENTARI Alimentari in genere Alimenti dietetici Alimenti per animali Biscotti bimbi Campagne collettive alimentari Campagne istituzionali alimentari Carne in scatola Confetture e marmellate Crackers Farine Farine bimbi Fette biscottate Fiocchi per prima colazione Formaggi fermentati Formaggi freschi Formaggi fusi Frutta fresca Grissini Latte Lievito Omogeneizzati e liofilizzati Pasta Pastine bimbi Pesce conservato Pollame fresco Prodotti bimbi in genere Riso Ristorazione collettiva Salumi Sottaceti e sottoli Surgelati di verdura Surgelati linea prodotti Surgelati piatti pronti - secondi Tonno in scatola Verdura in scatola Yogurt Settore: ATTREZZATURE NEGOZI Registratori di cassa Settore: AUTO - MOTO - BICI Accessori per auto Accessori per imbarcazioni e aviazione Accessori - ricambi moto Aerei Auto - concessionarie Autonoleggi Autoricambi in genere Biciclette Campagne collettive auto - moto - bici Campagne istituzionali auto - moto - bici Campers Candele Cantieri navali Carrozzerie e elaborazioni Ciclomotori fino a 50 cc Concessionari e rivenditori imbarcazioni Concessionari moto Concessionari auto - autoconcessionarie Condizionatori Coupe' Filtri e cartucce Freni Fuoristrada Gamma auto Gommoni Imbarcazioni a motori Imbarcazioni a vela Medie Medie inferiori 2 volumi Medie inferiori 3 volumi Medie superiori Moto da 150 cc a 350 cc Moto e scooters sopra 50 cc Moto sopra 350 cc Motori marini aeronautici Pneumatici Prodotti auto - moto Rivendite auto usate Servizi assistenza auto Silenziatori Super utilitarie Superiori Utilitarie Veicoli industriali Settore: BEVANDE Bevande in genere Bevande istituzionali prima colazione Caffe' Caffe' decaffeinato Camomille Miscele caffe' e surrogati Te' Settore: BIBITE Acque minerali Aperitivi analcolici Aranciate gassate Bibite in brick Bibite in genere Bibite ipocaloriche Campagne collettive bibite Campagne istituzionali bibite Cedrate Cole Limonate gassate Succhi frutta/verdure in bottiglia Settore: CARBURANTI E LUBRIFICANTI Campagne istituzionali carburanti e lubrificanti Carburanti Gas liquidi e metano Lubrificanti Stazioni di servizio Settore: CASALINGHI Accessori bagno Accessori per cucina Accessori per la casa Accessori per tavola Avvolgimenti contenitori alimenti Campagne istituzionali casalinghi Casalinghi in genere Casalinghi in plastica Ceramica da tavola Pentole Porcellane e cristallerie Posate e stoviglie Vetreria da tavola Settori: CONDIMENTI Aceto Aromi e salse Campagne collettive condimenti Campagne istituzionali condimenti Condimenti in genere Conserve di pomodoro Maionese Oli di oliva Oli di semi Settore: COSMETICI Bellezza corpo Bellezza mani Bellezza viso Bellezza viso polivalenti Colonie femminili Cosmetici a domicilio Cosmetici occhi Fondi tinta e make-up Latte e detergenti bellezza Linee cosmetici e profumi uomo Prodotti antiacne Prodotti bellezza in genere Prodotti solari Prodotti trucco in genere Profumi femminili Rossetti per labbra Solventi per unghie Settore: DISTRIBUZIONE Grandi magazzini Ipermercati Negozi Organizzazioni vendita Supermercati Vendita corrispondenza cosmetici - igienico sanitari Vendita corrispondenza dischi Vendita corrispondenza film Vendita corrispondenza foto-ottica Vendita corrispondenza libri Vendita corrispondenza varie Vendite su catalogo Settore: DOLCIUMI Barrette farcite e simile Biscotti Budini e creme pronte Campagne istituzionali dolciumi Caramelle Caramelle in stick Chewing gum Cioccolato in tavoletta Confetti e simili Creme da spalmare e solide Dolciumi in genere Gelati/pasticceria surgelata Merendine brioche e simili Miele Panforte Preparati per dolci da cuocere Torte pronte Settore: EDILIZIA Apparecchi telefonici e centraline Apparecchiature e materiale elettrico Apparecchiature riscaldamento - caldaie Apparecchi sanitari - monoblocco Articoli ferramenteria Ascensori Bruciatori Campagne istituzionali edilizia Citofoni e videocitofoni Condizionatori Depuratori per acqua Elementi prefabbricati Piastrelle e ceramiche Piscine Porte e finestre Rivestimenti per pavimenti Rubinetterie Scale Sistemi produzione energia Tappezzerie Tetti e accessori Utensili elettrici Varie edilizia Vernici Settore: EDITORIA - CINEMA - COLLEZIONI Campagne abbonamenti Carte geografiche Cinematografia Collane Dischi (dal 1988) Dispense di cucina Dispense di lavori femminili Dispense di lingua straniera - italiana Dispense di musica (classica e leggera) Dispense di storia Dispense per bambini Dispense varie Dizionari Edizioni Figurine Mensili Periodici in genere Quotidiani Settimanali Settore: ELETTRODOMESTICI Asciugacapelli e accessori per capelli Campagne istituzionali elettrodomestici Cucine Ferri da stiro Forni e grill Frigoriferi Lavastoviglie Lavatrici Lavelli Monoblocchi e da incasso Rivenditori - concessionari elettrodomestici Settore: ENTI - SCUOLE - AGENZIE Agenzie pubblicita' - marketing Agenzie stampa - comunicazione Associazioni Campagne istituzionali enti scuole - agenzie Campagne sociali Chiromanti e maghi Concessionari spazio Consulenze aziendali Dischi linguistici didattici Enti statali regionali Forze armate Giochi e lotterie Imprese trasporti Partiti politici Scuole di lingua Scuole in genere Scuole per corrispondenza Servizi elaborazione dati Servizi pubblici Stazioni radio TV Settore: FARMACEUTICI Analgesici Antiallergici Antiflogistici articolari Antipiretici antinfluenzali Colliri Dermatologici Digestivi Emetici e antiemetici Energetici Fitoterapici Gastrointestinali in genere Geriatrici Lassativi Odontostomatologici Prodotti erboristeria Prodotti in genere Test gravidanza Vitamine Settore: FIBRE - FILATI - TESSUTI Campagne istituzionali fibre filati tessuti Fibre e filati artificiali Filati di aguglieria Tessuti Settore: FIERE - TURISMO - SPETTACOLO Agenzie turistiche Alberghi Campagne collettive fiere - turismo - spettacolo Campagne istituzionali fiere - turismo - spettacolo Fiere Ippodromi Localita' turistiche nazionali Manifestazioni e festival Mostre ed esposizioni Motels Ristoranti e ritrovi Teatri Terme Turismo estero Villaggi vacanze Settore: GIOCATTOLI Bamboli e simili Giocattoli componibili Giochi comando distanza Giochi elettronici Giochi in genere Giochi in scatola Giochi prima infanzia Modelli auto moto navi Pelouche Settore: IGIENICO SANITARI Apparecchi acustici Apparecchi cure estetiche Articoli sanitari in genere Assorbenti donna e mutandine Calze elastiche Campagne istituzionali igienico sanitari Carta igienica Centri di cura Disinfettanti Igiene intima Istituti cure estetiche Lenti da vista Montature da vista Pannolini bimbo e mutandine Preparati per dentiera Prodotti carta per igiene Prodotti per animali Prodotti per piedi Profilattici - anticoncezionali Puericultura leggera Puericultura pesante Sandali e zoccoli Sterilizzanti Termometri Settore: INFORMATICA - ATTREZZATURE UFFICIO Calcolatrici professionali Campagne istituzionali attrezzature ufficio Cancelleria Colle e adesivi Concessionarie importatori attrezzature ufficio Diskettes e accessori computer Minicomputers Mobili per ufficio Nastri adesivi Personal computer rivenditori Personal e microcomputer Sistemi contabili e gestioni Sistemi di ripografia Sistemi elaborazione dati Telecomunicazioni Settore: LINEE - NAVIGAZIONE - FERROVIA Linee aeree Linee di navigazione Linee ferroviarie Settore: MOBILI Arredamento in genere Camera da letto Camerette e mobili ragazzi Caminetti Campagne istituzionali mobili Complementi per arredamento Lampadari e lampade Letti e reti Mobili e cucina Mobili da giardino Mobili imbottiti Mobili in stile Mobili per bagno Mobili per soggiorno Scaffali per la casa Sedie e sedili Settore: OGGETTI PERSONALI - SPORTIVI Armi e munizioni Articoli da campeggio Articoli per la scuola Articoli sport auto - moto Articoli sport in genere Articoli sport per neve Articoli sport per tennis Bigiotteria Bocchini pipe accessori Campagne istituzionali oggetti personali sport Gallerie d'arte Gioielli Linee preziose personali Occhiali da sole Oggetti personali sportivi in genere Orologi Pennarelli Penne a sfera Penne stilografiche Pietre preziose e sintetiche Rivenditori oggetti personali - sportivi Strumenti musicali Settore: OTTICA E FOTOGRAFICA Accessori macchine foto Apparecchi ottici Campagne istituzionali ottica e fotografia Carta fotografica Cineprese Macchine fotografiche Obiettivi Pellicole Prodotti in genere ottica e fotografia Proiettori Settore: PRODOTTI PER TOILETTE Campagne istituzionali prodotti per toilette Coloranti per capelli Creme barba e spume Dentifrici Deodoranti Depilatori Depilatori elettrici Disinfettanti bocca Doposhampoo e balsami Lacche per capelli Linee toilette Preparati per bagno Prodotti curativi per capelli Prodotti per capelli in genere Rasoi a mano Saponette Shampoo Spazzolini denti Toilette bimbi - linee neutre Settore: PULIZIA CASA Appretti Decalcificanti Detergenti bucato lavatrice Detergeni delicato a mano Detergenti superfici lavabili Detergenti bucato a mano Detergenti lava - incera Detergenti piatti Detergenti water Guanti casalinghi Insetticidi Lucidanti metallo Panni per pulizie Pulizia in genere Sturalavandini Settore: RADIO - TV - HI-FI Amplificatori - sintonizzatori Autoradio Campagne istituzionali radio TV hi-fi Diffusori Giradischi - compact Impianti hi-fi Nastri magnetici Pile Prodotti in genere radio TV hi-fi Radioricetrasmittenti Televisori Videoregistratori Settore: TESSUTI CONFEZIONI PER LA CASA Biancheria in genere Biancheria per il letto Materassi Tappeti Tappeti orientali Tessuti per arredamento Settore: VARIE Annunci civetta Annunci vari Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni VIZZINI
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