← Current text · History

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 8

Current text a fecha 1992-01-20

Entrata in vigore della legge: 21/1/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ____

AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367. All'articolo 1 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o'". All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: "senza ritardo il capo di detto ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio". All'articolo 7, comma 1, capoverso 3: le lettere d) ed e) sono soppresse; alla lettera h) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;"; alla lettera h) il numero 3) e' soppresso. All'articolo 14: al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "per l'anno 1993" sono inserite le seguenti: "e a regime"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ..), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicita') non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica".