LEGGE 7 gennaio 1992, n. 29

Type Legge
Publication 1992-01-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Protocol

PROTOCOL Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A COPENAGHEN IL 26 FEBBRAIO 1980. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Danimarca, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il paragrafo 3, a) dell'articolo 2 della Convenzione va eliminato e sostituito dal seguente: " " a) Per quanto concerne la Danimarca: 1) l'imposta erariale sul reddito (indkomstskatten til staten), 2) l'imposta comunale sul reddito (den kommunale indkomstskat), 3) l'imposta sul reddito a favore dei distretti di contea (den amtskommunale indkomstskat), 4) i contributi per pensione di anzianita' (folkepensionsbidragene), 5) l'imposta per la gente di mare (somandsskatten), 6) l'imposta speciale sul reddito (den saerlige indkomstskat), 7) l'imposta a favore della chiesa (kirkeskatten), 8) l'imposta sui dividendi (udbytteskatten), 9) il contributo al fondo di malattia "giornaliera" (bidrag til dagpengefonden), 10) le imposte prelevate ai sensi della legislazione fiscale sugli idrocarburi (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven), 11) l'imposta erariale sul patrimonio (formueskatten til staten), (qui di seguito indicate quali "imposta danese"

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Il seguente nuovo articolo 28 bis (Attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi) va inserito dopo l'articolo 28 (Funzionari diplomatici e consolari): " " Articolo 28 bis Attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi. 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell'articolo 14 (Professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell'altro Stato contraente attivita' connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attivita' in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attivita' sono svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attivita' svolte da una impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attivita' svolte in alto mare (off-shore) a mezzo di navi nell'ambito di attivita' di prospezione preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attivita' sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa a cui essa e' collegata se le attivita' in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di uno Stato Contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attivita' di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell'ambito di tali attivita', sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 15 (Lavoro subordinato). " "

Protocollo - art. 3

Articolo 3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, b) dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dall'Italia o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona che abbia la nazionalita' italiana (ancorche' possegga anche la nazionalita' danese) in corrispettivo di servizi resi allo Stato italiano o ad una sua suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in Italia, a condizione che detta persona sia stata assunta in servizio entro il 1 gennaio 1985 e presti servizio a tale data.

Protocollo - art. 4

Articolo 4 1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Copenaghen, al Ministero per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise, non appena possibile. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, dal 1 gennaio 1978; b) in ogni altro caso, dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a Copenaghen il 25.XI.1988 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Regno di Danimarca Parte di provvedimento in formato grafico

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