LEGGE 7 gennaio 1992, n. 30

Type Legge
Publication 1992-01-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia (qui di seguito denominate Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Stati e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e a sviluppare i rapporti economici fra le due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, legato ad una attivita' economica, dal 1o Luglio 1986, da un investitore di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di tale Parte Contraente. Senza limitare la generalita' di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende: a) beni mobili ed immobili, nonche' qualsiasi altro diritto di proprieta' in in rem, ipoteche, pegni, usufrutto e diritti analoghi; b) azioni, quote di partecipazioni e obbligazioni societarie o altri tipi di partecipazione in Societa'; c) diritti su somme di denaro investite o qualsiasi altro diritto per gli impegni aventi un valore economico relativi all'investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e good- will; e) qualsiasi diritto conferito per legge e qualsiasi provvedimento amministrativo comprese licenze e concessioni aventi valore economico necessari per lo svolgimento di una attivita' economica qualora previsti dalla legge; 2. Per "investire" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato e la residenza ai sensi della normativa di quest'ultimo, residenza che per la Parte italiana e' quella valutaria. 4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede in una delle Parti Contraenti in conformita' alle leggi nazionali e da queste riconosciuta quale persona giuridica, come Enti pubblici economici, societa' di persone e di capitali di diritto pubblico o privato e stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties od altri ricavi correnti. 6. Per territorio si intende la zona compresa entro i confini terrestri e anche le zone marittime, il suolo e il sottosuolo marino sui quali le Parti Contraenti esercitano, in base al diritto internazionale, la sovranita', i diritti economici o di giurisdizione.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Promozione e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitili dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente trattera' sul suo territorio le attivita' connesse con gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente in modo non meno favorevole che le attivita' connesse con investimenti di investitori di ogni Stato terzo. 3. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base a: a) appartenenza a Unione doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, Organizzazione di reciproca assistenza economica; b) Accordi tendenti ad evitare la doppia imposizione conclusi con Stati terzi; c) Accordi in materia di facilitazioni di commercio transfrontaliero conclusi con Stati terzi.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Risarcimenti Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire danni o perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerra, di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per danni o perdite subiti. Tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno tratti non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti ed i proventi derivanti dagli investimenti stessi non saranno sul territorio dell'altra Parte Contraente espropriati, nazionalizzati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti, a meno che questo non avvenga nell'interesse pubblico su base di procedure conformi alla legge e contro un adeguato risarcimento. Tale risarcimento sara' equivalente al valore dell'investimento immediatamente prima del momento nel quale l'esproprio, di fatto o intenzionato, sia pubblicamente noto. Il pagamento dell'indennizzo avverra' senza indebito ritardo e comunque non piu' tardi di tre mesi dalla data di entrata in vigore delle misure di esproprio, nazionalizzazione o di altre misure aventi effetti equivalenti. Qualora entro tre mesi il pagamento non fosse avvenuto, il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR di periodo, decorrenti dall'inizio del quarto mese fino al momento dell'effettivo pagamento. 2. All'investitore e' riconosciuto il diritto di chiedere alle competenti Autorita' un accertamento del valore del risarcimento dovuto dalla Parte Contraente sul territorio della quale sono state effettuate le misure di cui al punto 1, nonche' di proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria od un Tribunale Arbitrale Internazionale in conformita' all'Articolo 9 del presente Accordo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Trasferimenti 1. Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo, il trasferimento libero in valuta convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare: a) capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli investimenti; b) proventi; c) rimborso di crediti relativi agli investimenti; d) ricavi derivanti da una totale o parziale vendita di partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento; e) compensi erogati in valuta convertibile e percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente nell'ambito di contratti di lavoro relativi ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. 2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno non meno favorevoli di quelle accordate agli investitori degli Stati terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia proceduto, a favore di un suo investitore, a pagamenti per effetto di una garanzia assicurativa concessa per rischi non commerciali connessi ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima - sotto riserva di opposizione del reciproco diritto di ripetizione delle imposte, tasse e contributi non assolti e dovuti - ne accettera' la surrogazione nei diritti all'investitore fino a concorrenza dell'intero ammontare della garanzia concessa. Ai trasferimenti effettuati per effetto di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento in conformita' alle norme vigenti in quella Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Composizione delle controversie in materia di risarcimento tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie tra investitori di una delle Parti Contraenti e l'altra Parte Contraente in materia di risarcimento di cui all'Articolo 5 del presente Accordo che non siano state risolte entro tre mesi dalla data di apertura della controversia verranno, su richiesta di una delle Parti nella controversia stessa, sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o di un Tribunale Arbitrale Internazionale. 2. Qualora la controversia venga sottoposta ad Arbitrato Internazionale, le parti interessate potranno, alternativamente: a) ricorrere al "Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti" applicando le disposizioni della Convenzione di Washington 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora la Polonia dovesse aderire alla Convenzione medesima. b) ricorrere ad una Arbitro internazionale ovvero ad un Tribunale Arbitrale ad hoc su base di: I. - procedura consensuale concordata tra le parti nella controversia; II. - ricorso ad un Tribunale Arbitrale composto in conformita' delle norme in materia di arbitrato adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; 3. Se entro tre mesi dalla data di apertura della controversia le parti non avessero raggiunto un accordo sulle modalita' o procedure di sua composizione, le parti stesse avvieranno un arbitrato secondo le norme in materia di arbitrato in vigore della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Le parti nella controversia potranno tuttavia concordare, in forma scritta, procedure o modalita' di composizione diverse da quelle sopra stabilite.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte tramite canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non siano state composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto, esse verranno su richiesta di una delle due Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito per ogni singola questione nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Stato, che sara' Presidente del Tribunale dopo l'approvazione delle due Parti Contraenti stesse. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale. 4. Se entro i termini di cui al punto 3 del presente Articolo le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri accordi, richiedere l'effettuazione di tali nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non sia a lui possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della Corte di procedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non gli sia possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti verra' invitato a procedervi. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per le due Parti Contraenti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale potra' tuttavia ripartire diversamente tali spese e la sua decisione sara' vincolante per le due Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie modalita' di procedura.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Applicazione di altre norme Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi, dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Entrata in vigore Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore dopo 30 giorni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza o della scadenza dei successivi periodi di cinque anni. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che e' stato firmato il presente Accordo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare come parte integrante di tale Accordo. 1. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 3: Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a garantire, in conformita' con le sue norme, tutte le facilitazioni di soggiorno ai cittadini dell'altra Parte Contraente che hanno ricevuto il permesso di lavoro sul suo territorio in relazione all'investimento. 2. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 6: Punto 1. Per trasferimento "senza indebito ritardo" effettuato ai sensi dell'Art. 6, si intende quello effettuato nel termine necessario per l'esecuzione delle formalita' d'uso, a partire dal momento in cui e' stata presentata la domanda e senza che venga superato il termine di due mesi. Punto 2. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Polonia le disposizioni dell'Art. 6 si applicano in maniera tale che il libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dei mezzi accumulati sul conto in valuta convertibile della societa' o dell'investitore interessato. Punto 3. Nel caso in cui gli investitori italiani, dietro loro richiesta, ottengano, anche preventivamente, una autorizzazione valutaria per il trasferimento di tutti o parte dei ricavi ottenuti da loro in valuta polacca, le Autorita' valutarie competenti assicureranno la valuta convertibile necessaria al trasferimento dei proventi dell'investimento o della sua liquidazione totale o parziale in cambio di valuta polacca. In fede di che e' stato firmato il presente Protocollo, redatto in duplice copia a Varsavia il 10 maggio 1989 in lingua italiana ed in lingua polacca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SU DELEGA DEL CONSIGLIO DI STATO Parte di provvedimento in formato grafico

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