LEGGE 7 gennaio 1992, n. 38

Type Legge
Publication 1992-01-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, IL GOVERNO DEL GIAPPONE ED IL GOVERNO DEL CANADA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DETTAGLIATA, ALLO SVILUPPO, ALL'ESERCIZIO ED ALL'UTILIZZAZIONE DELLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE ABITATA IN PERMANENZA Il Governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito citato come "il Governo degli Stati Uniti" o "gli Stati Uniti"), I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, governi di stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito collettivamente citati come "i Governi Europei" o "il Partner Europeo"), Il Governo del Giappone (qui di seguito citato anche come "il Giappone"), e Il Governo del Canada (qui di seguito citato anche come "il Canada"), Ricordato che nel proprio messaggio sullo stato dell'Unione del 25 gennaio 1984, il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA) della realizzazione e della messa in orbita entro un decennio di una Stazione Spaziale abitata in permanenza ed ha invitato gli Amici e Alleati degli Stati Uniti a partecipare al suo sviluppo ed alla sua utilizzazione ed a condividerne i benefici al fine di promuovere la pace, la prosperita' e la liberta'; ricordate altresi' le comunicazioni dell'Amministratore della NASA che ribadiscono l'interesse degli Stati Uniti ad una cooperazione internazionale nel programma della Stazione Spaziale, Ricordati i termini della Risoluzione adottata il 31 gennaio 1985 dal Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) riunito a livello ministeriale, e la comunicazione di tali termini al Governo degli Stati Uniti, e ricordato che il Programma Columbus, avviato a tale scopo nell'ambito dell'ESA, in conformita' con le sue finalita' quali definite all'Articolo II della Convenzione che l'ha istituita, sviluppera' alcuni elementi della Stazione Spaziale civile abitata in permanenza, Ricordato che il Primo Ministro del Canada ha accettato l'invito sopra citato in occasione della riunione al vertice con il Presidente degli Stati Uniti, tenutasi a Quebec nel marzo 1985, e che i due Governi hanno confermato il loro interesse a cooperare in occasione della riunione al vertice tenutasi a Washington, D.C., nel marzo 1986, Ricordato l'interesse che il Giappone ha manifestato per il programma della Stazione Spaziale in occasione delle visite dell'Amministratore della NASA in Giappone nel 1984 e nel 1985, Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA per la Esecuzione di Studi Paralleli di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare (Fase B) destinati a condurre ad una Ulteriore Cooperazione per lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 3 giugno 1985, ed il Memorandum di Intesa fra la NASA ed il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (MOSST) del Canada relativo ad un Programma di Cooperazione per la Definizione degli Elementi e la Progettazione Preliminare (Fase B) di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 16 aprile 1985, Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'Agenzia per la Scienza e la Tecnologia (STA) del Giappone relativo al Programma di Cooperazione per le Attivita' di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 9 maggio 1985 e concluso nel quadro dell'Accordo relativo alla Cooperazione in materia di Ricerca e di Sviluppo della Scienza e della Tecnologia, stipulato fra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo del Giappone ed entrato in vigore il 1o maggio 1980, Notato inoltre che tali Memorandum di Intesa sono stati realizzati con successo grazie alla cooperazione che si e' stabilita fra la NASA e l'ESA, la NASA e la STA e la NASA ed il MOSST nel quadro dell'esecuzione delle attivita' di definizione degli elementi e di progettazione preliminare, Ricordato il Trattato sui Principi che Regolano le Attivita' degli Stati nell'Esplorazione e Uso dello Spazio Cosmico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti (qui di seguito citato come "il Trattato sullo Spazio Cosmico"), entrato in vigore il 10 ottobre 1967, Ricordato l'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti e per la Restituzione degli Astronauti e degli Oggetti inviati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citato come "l'Accordo per il Salvataggio"), entrato in vigore il 3 dicembre 1968, Ricordata la Convenzione sulla Responsabilita' Internazionale per Danni Causati da Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito citata come "la Convenzione sulla Reponsabilita'"), entrata in vigore il 1o settembre 1972, Ricordata la Convenzione sull'Immatricolazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citata come "la Convenzione sull'Immatricolazione"), entrata in vigore il 15 settembre 1976, Ricordata la loro lunga e fruttuosa cooperazione per l'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico attraverso le attivita' di cooperazione realizzate con successo in una vasta gamma di settori della scienza e delle applicazioni spaziali, Ricordata la partecipazione dell'ESA e del Canada al Sistema di Trasporto Spaziale degli Stati Uniti mediante lo sviluppo da parte dell'Europa del primo laboratorio spaziale abitato, Spacelab, e lo sviluppo da parte del Canada del Sistema Telemanipolatore, Ricordata la partecipazione del Giappone al programma spaziale degli Stati Uniti mediante il "First Materials Processing Test" (Primo Esperimento di Trattamento dei Materiali), Convinti che la Stazione Spaziale offrira' una possibilita' unica nel suo genere di cooperazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia spaziale, grazie alle condizioni ambientali di microgravita', di vuoto quasi assoluto nello spazio ed alla potenzialita' offerta dalla posizione favorevole della Stazione Spaziale per l'osservazione della Terra e del resto dell'Universo, Convinti che la collaborazione nella Stazione Spaziale civile abitata in permanenza rafforzera' tale cooperazione stabilendo relazioni di lungo termine reciprocamente benefiche e sviluppando ulteriormente la cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, Riconoscendo che la NASA e l'ESA, la NASA ed il Governo del Giappone, la NASA ed il MOSST hanno elaborato dei Memorandum di Intesa di Cooperazione per la Progettazione degli Elementi, lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione della Stazione Spaziale Civile Abitata in Permanenza in connessione con i negoziati governativi per il presente Accordo e che questi Memorandum di Intesa forniranno norme dettagliate di attuazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che e' auspicabile stabilire fra il Governo degli Stati Uniti, i Governi Europei, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada un quadro generale normativo di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Contenuto e Finalita' 1. La finalita' del presente Accordo e' di stabilire, sulla base di un sincero rapporto di associazione, un quadro di cooperazione internazionale a lungo termine fra i "Partners", relativo alla progettazione degli elementi, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione di una Stazione Spaziale civile abitata in permanenza a fini pacifici, in conformita' al diritto internazionale. Tale Stazione Spaziale civile abitata in permanenza fara' progredire l'uso scientifico, tecnologico e commerciale dello spazio extra- atmosferico. Il presente Accordo definisce specificatamente la natura di tale associazione, ivi compresi i diritti e gli obblighi rispettivi dei "Partners" nel quadro di tale cooperazione. L'Accordo prevede inoltre meccanismi e misure specifiche atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissi. 2. Il Governo degli Stati Uniti ha un programma di Stazione Spaziale che portera' alla realizzazione di una Stazione Spaziale statunitense di nucleo centrale. I Governi Europei, in qualita' di governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone e il Governo del Canada hanno dei programmi spaziali per realizzare importanti elementi che, con il nucleo centrale della Stazione Spaziale statunitense, costituiranno un complesso di Stazione Spaziale internazionale dotato di maggiori potenzialita', cio' che permettera' di incrementare l'uso dello spazio a beneficio di tutte le nazioni partecipanti e dell'umanita'. Il contributo del Canada sara' un elemento essenziale dell'infrastruttura del complesso della Stazione Spaziale internazionale. Il presente Accordo enumera, nell'Allegato, gli elementi che saranno forniti dai "Partners" per formare il complesso della Stazione Spaziale internazionale. 3. Il complesso della Stazione Spaziale internazionale civile abitata in permanenza (qui di seguito citato come "la Stazione Spaziale") sara' un'installazione polivalente posta in orbita terrestre bassa comprendente elementi abitati ed elementi non abitati. Esso sara' composto da una base abitata in permanenza comprendente elementi forniti da tutti i "Partners", da piattaforme non abitate su orbita quasi polare, da un laboratorio abitabile autonomo, la cui assistenza verra' effettuata presso la base abitata, e a elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale. 4. La Stazione Spaziale e' concepita in modo da avere carattere evolutivo. I diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" riguardanti la sua evoluzione sono sottoposti a specifiche disposizioni a norma dell'Articolo 14.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Diritti ed Obblighi Internazionali 1. Lo sviluppo, esercizio ed utilizzazione della Stazione Spaziale sono espletati in conformita' al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Cosmico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilita' e la Convenzione sull'Immatricolazione. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere interpretata in modo tale da: (a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" fra di loro o nei riguardi di altri Stati, stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16; (b) incidere sui diritti e sugli obblighi degli "Stati Partner" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attivita' non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero (c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprieta' nazionale sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le definizioni seguenti: (a) "presente Accordo": il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato; (b) "i Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner"): il Governo degli Stati Uniti; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano Parti del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformita' all'Articolo 25.3, agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo del Canada; (c) "Stato Partner": ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore, in conformita' all'Articolo 25.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Enti od Organizzazioni Cooperanti 1. I "Partners" convengono che l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (qui di seguito indicato come "MOSST") per il Governo del Canada, saranno gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sara' effettuata nel Memorandum di Intesa tra la NASA ed il Governo del Giappone, di cui al seguente comma 2. 2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformita' alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA, la NASA ed il MOSST nonche' la NASA ed il Governo del Giappone, riguardanti la progettazione degli elementi, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale (qui di seguito indicati come "i Memorandum") ed alle intese fra la NASA ed uno o piu' Enti od Organizzazioni Cooperanti che attuano i Memorandum (qui di seguito indicate come "intese di attuazione"). I Memorandum saranno subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione saranno subordinate ai Memorandum. 3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potra' essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).

Accordo - art. 5

Articolo 5 Immatricolazione, Giurisdizione e Controllo 1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" immatricola come oggetti spaziali gli elementi di volo che fornisce, elencati nell'Allegato, avendo il "Partner Europeo" delegato tale responsabilita' all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto. 2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Cosmico e all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che immatricola in conformita' con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo sara' sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Proprieta' degli Elementi e delle Attrezzature 1. Gli Stati Uniti, il "Partner Europeo" ed il Canada, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designera' al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25.2, sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificheranno reciprocamente ogni informazione relativa alla proprieta' delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale. 2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprieta' degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra attrezzatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, al suo esercizio o alla sua utilizzazione. 3. Il trasferimento della proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato oppure delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Part- ners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione. 4. Un non-"Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la giurisdizione di un non-"Partner" non puo' essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale, e la proprieta' degli elementi elencati nell'Allegato non puo' essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Part- ners". Qualsiasi atto di trasferimento, di proprieta' di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners". 5. Sulla proprieta' di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore non incide la mera presenza di tali attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale. 6. La proprieta' o l'immatricolazione di elementi o la proprieta' di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprieta' del materiale o dei dati risultanti dalle attivita' realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale. 7. L'esercizio dei diritti di proprieta' su elementi ed attrezzature e' sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Accordo - art. 7

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.