La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1o novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Protocole
PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE DE 1979, RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE OU LEURS FLUX TRANSFRONTIERES Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
DICHIARAZIONE concernente una riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto del 30 per cento I Governi dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Finlandia, della Francia, dell'Italia, del Liechtenstein, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Svezia, della Svizzera, che firmeranno il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, sulla lotta contro le emissioni di ossidi d'azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera (in seguito designato con il termine di "Protocollo"), * CONSIDERATO che gli ossidi d'azoto di per se' stessi e combinati con composti organici volatili (COV) producono effetti particolarmente nocivi all'ambiente e alla salute; RICORDATO che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua seconda sessione del 1984 la necessita' che gli Stati riducano effettivamente entro il 1995 sia il loro tasso annuo di emissioni di ossidi d'azoto a partire da fonti fisse o mobili sia i loro flussi attraverso la frontiera; RICORDATO anche che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua quinta sessione del 1987 l'importanza dei danni causati all'ambiente in numerosi paesi dalle emissioni di composti organici volatili (COV) che, reagendo con gli ossidi d'azoto, contribuiscono a formare ossidanti fotochimici quali l'ozono e ha pertanto ritenuto necessario ridurre efficacemente le emissioni di COV; COMPIACIUTI che i Partecipanti firmeranno il Protocollo in occasione della sesta sessione dell'Organo esecutivo, che si terra' a Sofia il 1o novembre 1988; CONSIDERATO che, oltre agli altri provvedimenti previsti dal Protocollo, una riduzione immediata ed effettiva delle emissioni di ossidi d'azoto si rivela necessaria; DICHIARANO: 1. Gli Stati firmatari della presente Dichiarazione procederanno non appena possibile, ma al piu' tardi nel 1998, a una riduzione del loro tasso annuo di emissioni di ossidi d'azoto dell'ordine del 30 per cento, basandosi per il calcolo di detta riduzione sul tasso di emissioni di un anno a scelta compreso fra il 1980 e il 1986. --------------- Il Protocollo dovra' essere adottato dall'Organo esecutivo della Convenzione nel corso della sesta sessione (31 ottobre - 4 novembre 1988). 2. Gli Stati firmatari invitano gli altri Partecipanti che firmeranno il Protocollo a unirsi alla loro azione, mettendo in opera tutti i loro mezzi, per controllare e ridurre sensibilmente sia le loro emissioni nazionali di ossidi d'azoto sia i loro flussi attraverso la frontiera, e cio' anche in misura superiore a quanto previsto dal Protocollo. 3. Gli Stati firmatari sottolineano la necessita' di intraprendere, nel quadro della Convenzione e sulla base dei lavori in corso, un'efficace azione comune per ridurre sensibilmente le emissioni di composti organici volatili (COV).
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA FRONTIERA A LUNGA DISTANZA DEL 1979, SULLA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O I LORO FLUSSI ATTRAVERSO LA FRONTIERA LE PARTI, DETERMINATE ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, PREOCCUPATE dal fatto che le emissioni attuali di fattori inquinanti atmosferici pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista ecologico ed economico, RICORDANDO che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua seconda sessione la necessita' di ridurre effettivamente entro il 1995, sia le emissioni annue totali di ossidi di azoto a partire da fonti fisse o mobili, sia i loro flussi attraverso la frontiera, nonche' la necessita', per gli Stati che avevano gia' iniziato a ridurre tali emissioni, di mantenere e rivedere le loro norme sulle emissioni di ossidi di azoto, CONSIDERANDO i dati scientifici e tecnici attuali relativi all'emissione, allo spostamento nell'atmosfera ed all'impatto sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei loro prodotti secondari, nonche' alle tecnologie di lotta, CONSAPEVOLI che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto sull'ambiente variano a seconda dei paesi, Risolute ad adottare misure efficaci per controbattere e ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera, in particolare per mezzo dell'attuazione di norme nazionali appropri- ate concernenti le emissioni, per le fonti mobili nuove e le grandi fonti fisse nuove, nonche' il successivo adattamento delle grandi fonti fisse esistenti, RICONOSCENDO che le congnizioni scientifiche e teniche su tali materie sono in fase di evoluzione, e che occorrera' tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'applicazione del presente Protocollo e nel decider riguardo ad ulteriori azioni da intraprendere; NOTANDOche l'elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici mira a stabilire una base scientifica imperniata sugli effetti, di cui occorrera' tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo e decidere nuovi provvedimenti concordati a livello internazionale al fine di ridurre e limitare le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera; RICONOSCENDO che un esame diligente delle procedure volte a creare condizioni piu' favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuira' alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nell'area della Commissione, NOTANDO con soddisfazione il reciproco impegno preso da svariati paesi di ridurre il prima possibile ed in proporzioni considerevoli le loro emissioni annue nazionali di ossidi di azoto, PRENDENDO ATTO delle misure gia' adottate da alcuni paesi, che hanno avuto come effetto di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, HANNO CONVENUTO quantosegue: ARTICOLO PRIMO DEFINIZIONI Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza dei fattori inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo" si intende l'Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtu' del paragrafo 1 dell'art. 10 della Convenzione; 4. Per "zona geografica delle attivita' dell'EMEP" si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 5. Per "Parti", salvo indicazione contraria nel contesto, si intendono le Parti al presente Protocollo; 6. Per "Commissione" si intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa; 7. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione a uno o piu' inquinanti al di sotto della quale, in base alle cognizioni odierne, non vengono prodotti effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente; 8. Per "grande fonte fissa esistente" si intende ogni fonte fissa esistente il cui apporto termico e' di almeno 100 MW; 9. Per "grande fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa nuova il c ui apporto termico e' di almeno 50 MW; 10. Per "grande categoria di fonti" si intende ogni categoria di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi di azoto, in particolare le categorie descritte all'Annesso tecnico e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni nazionali di ossido di azoto misurato o calcolato per il primo anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni; 11. Per "fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa la cui costruzione o modifica importante ha avuto inizio dopo lo scadere di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo; 12. Per "fonte mobile nuova" si intende un veicolo a motore o altra fonte mobile fabbricata dopo la scadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 OBBLIGHI FONDAMENTALI 1. Le Parti prendono, in un primo tempo e non appena possibile, provvedimenti efficaci per controllare / o ridurre le loro emissione annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera affinche' questi, al piu' tardi entro il 31 dicembre 1994, non siano superiori alle loro emissioni annue nazionali di ossido di azoto o ai flussi attraverso la frontiera di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o ogni anno anteriore da specificarsi all'atto della firma del Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo alla condizione, inoltre, che per quanto riguarda una Parte qualunque che specifichi qualsiasi anno precedente, i suoi flussi nazionali attraverso la frontiera, o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non superino nella media annuale, i suoi flussi attraverso la frontiera o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987. 2. Inoltre, le Parti adottano le seguenti misure in particolare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo: a) Applicazione di norme nazionali concernenti l'emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove, e per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, tenendo conto dell'Annesso tecnico; b) Applicazione di norme nazionali concernnti l'emissione, alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme basate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle decisioni pertinenti adottate nell'ambito del Comitato dei trasporti interni della Commissione; d) Adozione di misure antiinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle caratteristiche dell'impianto, della sua durata, del suo tasso di utilizzazione e della necessita' di evitare una perturbazione ingiustificata dello sfruttamento. 3. a) Le Parti, in un secondo tempo, inzieranno negoziati, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, sulle ulteriori misure da prendere per ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i flussi attraverso la frontiera di queste emissioni, in base alle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, e tenendo conto dei carichi critici accettati a livello internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 6. b) A tal fine, le Parti cooperano in vista di definire: i) i carichi critici; ii) le riduzioni necessarie delle emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o dei flussi attraverso la frontiera di tali emissioni per raggiungere gli obiettivi convenuti basati sui carici critici; iii) i provvedimenti ed un calendario a decorrere al piu' tardi dal 1o gennaio 1996 per realizzare queste riduzioni. 4. Le Parti possono prendere provvedimenti piu' rigorosi di quelli stabiliti dal presente articolo.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Scambio di tecnologie 1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie in vista di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, agevolando in particolare: a) lo scambio commerciale delle tecniche disponibili; b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le joint ventures; c) lo scambio di dati informativi e di esperienza; d) l'erogazione di un'assistenza tecnica. 2. Le Parti, al fine di incoraggiare le attivita' di cui sipunti da a) a d) di cui sopra, creano condizioni favorevoli, agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e persone competenti del settore privato e pubblico in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e d'ingegneria, il materiale o il finanziamento necessari. 3. Le Parti esamineranno, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le azioni necessarie da intraprendere per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecniche che consentono di ridurre le emissioni di ossidi di azoto.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Carburante senza piombo Le Parti faranno in modo che, il prima possibile ma non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il carburante senza piombo sia sufficientemente disponibile, in determinati casi, almeno lungo i grandi itinerari di transito internazionale, per facilitar la circolazioni dei veicoli attrezzati con convertitori catalitici.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Processo di revisione 1. Le Parti rivedono periodicamente il presente Protocollo, tenendo conto delle migliori innovazioni tecniche e dei migliori dati di base scientifici disponibili. 2. La prima revisione avra' luogo non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 LAVORI DA INTRAPRENDERE Le Parti attribuiranno un rango di di massima precedenza alle attivita' di ricerca e di sorveglianza relative alla messa a punto o all'applicazione di un metodo fondato sui carichi critici per determinare in maniera scientifica, le necessarie riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto. In particolare le Parti mirano, per mezzo di programmi nazionali di ricerca nell'ambito del piano di lavoro dell'Organo esecutivo e per mezzo di altri programmi di cooperazione intrapresi nell'ambito della Convenzione, a: a) identificare e quantificare gli effetti delle emissioni di ossidi di azoto sull'uomo, la vita vegetale ed animale, le acque, il suolo ed i materiali, tenendo conto dell'impatto che hanno su di essi gli ossidi di azoto provenienti da altre fonti diverse dalle ricadute atmosferiche; b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili; c) mettere a punto sistemi di misura e di modelli, compresi metodi standardizzati per il calcolo delle emissioni, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza degli ossidi di azoto e degli inquinanti connessi; d) affinare le valutazioni dei risultati e del costo delle tecniche di lotta contro le emissioni di ossidi di azoto e tenere una nota della messa a punto delle tecniche ottimizzate o nuove; e) elaborare, nell'ambito di una metodologia basata sui carichi critici, sistemi che consentano l'integrazione dei dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare adeguate strategie di lotta.
Protocollo - art. 7
Art. 7 Programmi, politiche e strategie nazionali Le Parti stabiliscono il prima possibile programmi, politiche e strategie nazionali per l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, che consentiranno di combattere e ridurre le emissioni di ossidi d'azoto o i loro flussi attraverso la frontiera.
Protocollo - art. 8
Art. 8 Scambio di informazioni e rapporti annuali Le Parti scambiano informazioni notificando all'Organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali che esse stabiliscono in conformita' con l'articolo 7 precedente, e fanno rapporto ogni anno a detto Organo esecutivo sui progressi realizzati ed ogni modifica apportata a tali programmi, politiche e strategie, in particolare per quanto riguarda: a) le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto e la base sulla quale esse sono state calcolate; b) lo stato di avanzamento nell'applicazione delle norme nazionali di emissione prevista agli alinea 2a) e2b) dell'articolo 2 di cui sopra, nonche' le norme nazionali di emissioni applicate o da applicarsi nonche' le fonti e/o categorie di fonti considerate; c) i progressi nell'adozione delle misure anti-inquinamento / previste all'alinea 2c) dell'articolo 2 precedente, le fonti con- siderate e le misure adottate o da adottarsi; d) i progressi realizzati nella messa a disposizione del pubblico di carburante senza piombo; e) le misure adottate per facilitare lo scambio di tecnologie; f) i progressi realizzati nella determinazione dei carichi critici. 2. Per quanto possibile, queste informazioni saranno comunicate conformemente con uno schema di presentazione uniforme dei rapporti.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Computi Utilizzando adeguati modelli, l'EMEP fornisce all'Organo esecutivo, in tempo utile prima delle sue riunioni annue, computi relativi ai bilanci dell'azoto, ai flussi attraverso la frontiera e ricadute di ossidi nella z-ona geografica delle attivita' dell'EMEP. Nelle regioni fuori della zona delle attivita' dell'EMEP, saranno utilizzati modelli appropriati alle particolari circostanze delle Parti alla Convenzione.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Annesso tecnico L'Annesso tecnico al presente Protocollo ha natura di raccomandazione. Essa fa parte integrante del Protocollo.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11 Emendamenti al Protocollo 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella sua riunione annua piu' ravvicinata sotto riserva che tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo almeno 90 giorni in anticipo. 3. Gli emendamenti al Protocollo, tranne gli emendamenti al suo Annesso tecnico, sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo, ed entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualunque Parte li abbia accettati dopo che due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti all'Annesso tecnico sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo e prendono effetto il trentesimo giorno successivo alla data alla quale sono stati comunicati in conformita' con il paragrafo 5 in appresso; 5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 precedenti sono comunicati a tutte le Parti dal Segretario esecutivo, il prima possibile dopo la loro adozione.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12 Composizione delle controversie Qualora nasca una controversia tra due o piu' Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, tali Parti ricercano una soluzione per via negoziale o ogni altro metodo di composizione delle controversie accettabile per le Parti alla controversia.
Protocollo - art. 13
ART. 13 Firma 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma a Sofia dal primo al 4 novembre 1988 compreso, poi alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 5 maggio 1989, dagli Stati membri della Commissione e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione, in conformita' con il paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale in data 28 marzo 1947 e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, in possesso della competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie che sono oggetto del presente Protocollo, sotto riserva che gli Stati ed organizzazioni interessati siano Parti alla Convenzione. 2. Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano in proprio i loro diritti ed adempiono in proprio alle responsabilita' che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non possono esercitare individualmente questi diritti.
Protocollo - art. 14
ARTICOLO 14 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari. 2. Il presente Protocollo e' aperto a decorrere dal 6 maggio 1989 all'adesione degli Stati ed organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente 3. Uno Stato o una organizzazione che aderisce al presente Protocollo dopo il 31 dicembre 1993 puo' applicare gli articoli 2 e 4 precedenti non oltre il 31 dicembre 1995; 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale esercita le funzioni di depositario.
Protocollo - art. 15
ARTICOLO 15 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente, che ratifica, accetta, o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Protocollo - art. 16
ARTICOLO 16 Denuncia In ogni tempo dopo cinque anni a decorrere dalla data data alla quale il presente Protocollo e' entrato in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte puo' denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia avra effetto il novantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione da parte del depositario, o in ogni altra data successiva che potra' essere specificata nella notifica di denuncia.
Protocollo - art. 17
ARTICOLO 17 Testi facenti fede L'originale del presente Protocollo, i cui testi francese, inglese e russo fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale della Orgnaizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTTO a Sofia il primo novembre millenovecentottantotto.
Annesso tecnico
Annesso tecnico 1. Le informazioni concernenti i risultati delle emissioni ed i costi si basano sulla documentazione ufficiale dell'Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari, in particolare sui documenti EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 e R.16, nonche' ENV/WP.1R.86 e Corr.1, riprodotti ne "Gli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere e la lotta antiinquinamento/. Salvo indicazione contraria, si considera che le tecniche enumerate sono collaudate e si fondano sull'esperienza derivante dallo sfruttamento/, 2. Le informazioni che figurano nel presente annesso sono incomplete. Dato che l'esperienza relativa ai nuovi motori ed ai nuovi impianti mediantel'uso di tecniche ad emissioni deboli, nonche' all'adattamento degli impianti esistenti, si accresce costantemente, sara' necessario sviluppare ed emendare regolarmente l'annesso. L'annesso che non potra' essere un resoconto esauriente delle opzioni tecniche, ha la finalita' di assistere le Parti nella ricerca di tecniche praticabili dal punto di vista economico, ai fini dell'adempimento degli obblighi contratti in virtu' del protocollo. I. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NOx PROVENIENTI DA FONTI FISSE 3. La combustione di combustibili fossili e' la principale fonte fissa di emissioni antropiche di NOx. Inoltre, alcune operazioni di- verse dalla combustione possono contribuire alle emissioni di NOx. 4. Le grandi categorie di fonti fisse di emissioni di NOx possono essere: a) gli impianti di combustione, b) i forni industriali, (ad esempio la lavorazione del cemento) c) i motori fissi (turbine a gas e motori a combustione interna) d) le operazioni diverse dalla combustione (ad esempio produzione di acido nitrico). 5. Le tecniche di riduzione delle emissioni di NOx sono imperniate su alcune modifiche della combustione o dell'operazione e - in particolare per le grandi centrali termiche - sul trattamento dei gas di combustione. 6. Per l'adattamento A POSTERIORI degli impianti esistenti, la portata di applicazione delle tecniche anti-NOx puo' essere limitata da effetti secondari negativi sul funzionamento o da altre restrizioni proprie dell'impianto. Di conseguenza, in caso di adattamento successivo, vengono date unicamente valutazioni approssimative per i valori caratteristicamente realizzabili delle emissioni di NOx. Per gli impianti nuovi, gli effetti secondari negativi possono essere ridotti ad un minimo, o esclusi grazie ad un'adeguata progettazione. 7. In base ai dati di cui disponiamo oggi, il costo delle modifiche della combustione puo' essere considerato come debole negli impianti nuovi. Invece, nel caso dell'adattamento A POSTERIORI, ad esempio nelle grandi centrali termiche, tale costo poteva variare all'incirca tra gli 8 ed i 25 franchi svizzeri per kWel (nel 1985). In linea di massima, i costi di investimento per i sistemi di trattamento dei gas di combustione sono assai piu' elevati. 8. Per le fonti fisse, i coefficienti di emissione sono espressi in milligrammi di NO2 per metro cubo (mg/m3) normale (0 oC, 1 013 mb), peso secco. Impianti di combustione 9. La categoria degli impianti di combustione include la combustione di combustibili fossili nei forni, caldaie, riscaldatori indiretti ed altri impianti di combustione che forniscono un apporto di calore superiore a 10 MW senza miscela di gas di combustione con altri effluenti o materie trattate. Per gli impianti nuovi o esistenti, si dispone delle seguenti tecniche di combustione, che possono essere utilizzate da sole o unite: a) Bassa temperatura nella camera di combustione, compresa la combustione su strato allo stato fluido, b) Funzionamento con debole eccesso di aria, c) Installazione di bruciatori speciali anti-NOx, d) Riciclaggio di gas di canna fumaria nell'aria di combustione, e) Combustione scaglionata/aria addizionale, f) Ricombustione (ripartizione del combustibile)*. I risultati standard che e' possibile ottenere sono riassunti alla tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico 10. Il trattamento dei gas di canna fumaria per riduzione catalitica selettiva (RCS) e' una misura supplementare di riduzione delle emissioni di NOx il cui rendimento raggiunge l'80% o anche piu'. Si ha ora, in area CEE, una grande esperienza per quanto riguarda il funzionamento di impianti nuovi o adattati successivamente, in particolare per le centrali termiche aventi piu' di 300 MW (termici). Se vi si aggiungono modifiche di combustione, si possono facilmente ottenere valori di emissione di 200 mg/m3 (combustibili solidi, 6% di 02) e di 150 mg/m3 (combustibili liquidi, 3% di 02). 11. La riduzione non catalitica selettiva (RNCS), tecnica di trattamento di gas di canna fumaria che consenta di ottenere una riduzione dal 20 al 60% di NOx, e' una tecnica meno costosa che ha applicazioni particolari (ad esempio forni di raffineria e combustione di gas sotto carico minimo). MOTORI FIASSI: TURBINE A GAS E MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 12. E' possibile diminuire le emissioni di NOx delle turbine a gas fisse sia modificando la combustione (canale secco) sia per iniezione di acqua/vapore (canale umido). Questi due tipi di metodologie sono soddisfacentemente collaudate. E' in tal modo possibile ottenere valori di emissione di 150 mg/m3 (gas, 15% di 02) e 300 mg/m3 (carburante, 15% di 02). L'adattamento A POSTERIORI e' possibile. 13. E' possibile diminuire le emissioni di NOx dei motori fissi a combustione interna ad accensione mediante scintilla sia modificando la combustione (ad esempio miscela povera e riciclaggio di gas di scappamento), sia trattando i gas di scappamento (convertitore catalitico a 3 canali ad anello chiuso, RCS). La possibilita' tecnica ed economica di applicare questi vari procedimenti varia a seconda dalle dimensioni del motore, dal tipo del motore (due tempi/quattro tempi) e dal modo di funzionamento del motore (carico costante/variabile). Il sistema a miscela povera consente di ottenere valori di emissione di NOx di 800 mg/m3 (5% di 02), il procedimento RCS riduce le emissioni di NOx in misura considerevole sotto 400 mg/m3 (5% di 02) ed il convertitore catalitico a tre canali consente anche di scendere al di sotto di 200 mg/m3 (5% di 03). FORNI INDUSTRIALI - CALCINAZIONE DEL CEMENTO 14. Il procedimento di pre-calcinazione e' in fase di valutazione nell'area della Commissione come eventuale tecnica per ridurre le concentrazioni di NOx nel gas di canna fumaria dei forni, nuovi o esistenti, di calcinazione del cemento a circa 300 mg/m3 (10% di 02). Operazioni diverse dalla combustione - Produzione di acido nitrico 15. La produzione di acido nitrico con assorbimento sotto alta pressione (8 bars) permette di mantenere le concentrazioni di NOx negli effluenti non diluiti al di sotto di 400 mg/m3. Lo stesso risultato si puo' ottenere mediante assorbimento sotto pressione me- dia unito ad un procedimento RCS o ad ogni altro procedimento di riduzione dei NOx avente analoga efficacia. E' possibile l'adattamento a posteriori. II. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NOx PROVENIENTI DA VEICOLI A MOTORE 16. I veicoli a motore di cui al presente annesso sono quelli adibiti ai trasporti su strada e cioe': le autovetture private, i veicoli utilitari leggeri ed i veicoli utilitari pesanti funzionanti a benzina o a carburante diesel. Vengono menzionate, quando necessario, le categorie di veicoli (M1, M2, M3, N1, N2, N3) definite nel Regolamento n.13 della CEE adottato in applicazione dell'Accordo del 1958 concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione, nonche' il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e delle parti di veicoli a motore. 17. I trasporti su strada sono una fonte importate di emissioni antropiche di NOx in molti paesi della Commissione: essi contribuiscono in misura che va dal 40 all'80% al totale delle emissioni nazionali. In totale, i veicoli a benzina contribuiscono ai due terzi del totale delle emissioni di NOx dovute ai trasporti stradali. 18. Le tecniche di cui si dispone per lottare contro gli ossidi di azoto provenienti dai veicoli a motore sono riassunte alle tabelle 3 e 6. E' opportuno raggruppare le tecniche in funzione delle norme di emissione nazionali ed internazionali esistenti o proposte, che differiscono a causa del diverso rigore delle disposizioni. Dato che i cicli di prova regolamentari attuali corrispondano solo alla guida in zone urbane, le valutazioni delle relative emissioni di NOx riportate in appresso tengono conto della guida a velocita' piu' ele- vate quando le emissioni di NOx rischiano di essere particolarmente importanti. 19. I costi di produzione supplementari indicati nelle tabelle 3 e 6 per le varie tecniche sono valutazioni del costo di fabbricazione e non dei prezzi al dettaglio. 20. E' importante controllare la conformita' allo stadio della produzione, anche in base alle risultanze del veicolo in fase di utilizzazione, per accertarsi che il potenziale di riduzione previsto dalle norme di emissione viene in pratica ottenuto. 21. Le tecniche che comportano l'utilizzazione di convertitori catalitici o che si basano su di essa, necessitano di carburante senza piombo. La libera circolazione dei veicoli attrezzati con un tale convertitore e' subordinata alla possibilita' di procurarsi ovunque carburante senza piombo. AUTOVETTURE PRIVATE A BENZINA ED A CARBURANTE DIESEL (M1) 22. La tabella 2 riassume quattro norme di emissione. Queste norme sono utilizzate nella tabella 3 per raggruppare le varie tecniche di motore applicabili ai veicoli a benzina in funzione del loro potenziale di riduzione delle emissioni di NOx. ---------------------- / Studi sull'inquinamento atmosferico N.4( Pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: P.87.II.E.36). ** E' attualmente difficile fornire dati affidabili, in termini assoluti, sui costi delle tecniche anti-emissioni. E' dunque opportuno, per quanto riguarda i costi indicati nel presente annesso, porre l'accento sulle relazioni tra i costi delle varie tecniche invece che su costi numerati assoluti. *** L'esperienza di esercizio di tale tecnica di combustione e' limitata. (v.note a/, b/, c/, pag. seguente) a/ Le capacita' indicanti l'apporto di calore in MW (termici) per combustibile (potere calorifico inferiore). b/ In considerazione dei limiti propri dell'impianto e delle notevoli incertezze per quanto riguarda i risultati dell'adattamento a posteriori degli impianti esistenti, e' possibile fornire solo valori approssimativi. c/ Per i piccoli impianti (10 MW - 100 MW) tutte le cifre fornite comportano un grado piu' elevato di incertezza. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3: TECNICHE APPLICABILI AI MOTORI A BENZINA, RISULTATI DI EMISSIONE, COSTI E CONSUMO DI CARBURANTE CORRISPONDENTE ALLE NORME DI EMISSIONE. Riduzione Costo indice di Norma Tecnica composita a/ supplementare consumo di dei NOx di produzione carburante a/ % (Franchi svizzeri 1986) A. Riferimento (motore -c/ - 100 attuale ad accensione con scintilla con carburatore) B. a) Iniezione di 25 200 105 carburante + RGE + aria secondaria d/ b) Catalizzatore a 55 150 103 tre canali ad anello aperto (+RGE) c) Motore a miscela 60 200-600 90 povera con catalizzatore di ossidazione (+ RGE) e/ C. Catalizzatore a tre canali ad anello chiuso 90 300-600 95 D. Catalizzatore a tre 92 350-650 98 canali ad anello chiuso (+ RGE) a/ Le valutazioni concernenti la riduzione composita di NOx e l'indice di consumo di carburante concernono un'autovettura europea di peso medio funzionante in condizioni di guida media in Europa. b/ I costi supplementari di produzione potrebbero essere espressi in modo piu' pratico, in percentuale del costo totale del veicolo. Tuttavia, poiche' le valutazioni di costo sono destinate soprattutto al raffronto in termini relativi, si e' preferita la formulazione dei documenti originali. c/ Coefficiente di emissione composito di NOx -2,6 g/km d/ RGE: Riciclaggio dei gas di scappamento. e/ Unicamente in base e dati relativi a motori sperimentali. Non vi e' praticamente nessuna produzione di veicoli a motore a miscela povera. 23. Le no di emissione A,B, C e D comprendono limiti di emissione non solo per NOx ma anche per gli idrocarburi (HC) ed il monossido di carbonio (CO). Le valutazioni estimative di emissione di tali inquinanti, in relazione al riferimento ECE R.15.04, sono date nella tabella 4. Tabella 4: RIDUZIONI ESTIMATIVE DELLE EMISSIONI DI HC E DI CO DA PARTE DI AUTOVETTURE PRIVATE A BENZINA SECONDO VARIE TECNICHE Norme Riduzione di HC Riduzione di CO (%) (%) B. a) 30 - 40 50 b) 50 - 60 40-50 c) 70 - 90 70-90 C. 90 90 D. 90 90 24. Le attuali autovetture diesel possono soddisfare alle esigenze di emissione di NOx stabilite dalle norme A,B e C. Le rigorose esigenze relative all'emissione di particelle nonche' i limiti rigorosi, per quanto riguarda NOx, della norma D implicano che le autovetture pri- vate a diesel necessiteranno di nuovi perfezionamenti, comprendenti probabilmente il controllo elettronico della pompa di alimentazione, sistemi perfezionati di iniezione di carburante, il riciclaggio dei gas di scarico e trappole per particelle. Esistono allo stato attuale solo veicoli sperimentali (Veder anche tabella c, nota a). Altri veicoli utilitari leggeri (N1) 25. I metodi di lotta relativi alle autovetture private sono applicabili, ma possono variare i seguenti fattori: riduzione di NOx, costi e tempi di avvio della produzione commerciale. Veicoli pesanti a benzina (M2, M3, N2, N3) 26. Questo tipo di veicolo ha un'importanza solo relativa in Europa, che va diminuendo in Europa orientale. I livelli di emissione di NOx US 1990 e US-1991 (vedere tabella 5) potrebbero essere raggiunti, mediante un costo modesto, anche senza progressi tecnici importanti. Veicoli diesel pesanti (M2, M3, N2, N3) 27. Tre norme di emissione sono riassunte nella tabella 5. Esse sono riportate nella tabella 6 per raggruppare le tecniche-motori applicabili ai veicoli diesel pesanti in funzione del potenziale di riduzione di NOx. La configurazione di riferimento del motore e' modificata, essendovi la tendenza a sostituire i motori ad aspirazione naturale con i motori a turbo-compressore. Questa tendenza incide sui valori migliorati del consumo di riferimento del carburante. Nessuna valutazione comparativa del consumo viene dunque fornita nel presente documento. Tabella 5: DEFINIZIONE DELLE NORME DI EMISSIONE Norme LImiti NOx (g/kWh) Osservazioni I ECE R.49 18 Collaudo con 13 Modalita' II US-1990 8.0 Collaudo a condizioni transitorie III US-1991 6.7 Collaudo a condizioni transitorie Tabella 6: MOTORI DIESEL PESANTI: TECNICHE, RISULTATI DI EMISSIONE a/ E COSTI CORRRISPONDENTI AL LIVELLO DI EMISSIONE PREVISTO DALLE NORME. Norma Tecnica Riduzione Costo di produzione estimativa supplementare di NOx (%) (dollari E.-U. 1984) I Motore diesel classico - - attuale ad iniezione diretta II b/ Turbocompressore + 40 115 dollari E.U. raffreddamento intermedio di cui 69 dollari + sfasamento del'iniezione E.U. attribuibili (Modifica della camera di alla norma NO combustione e delle condutture) (I motori ad aspirazione c/ naturale non potranno probabilmente soddisfare a questa norma) III b/ Perfezionamento delle 50 404 dollari E.U. tecniche enumerate al par.II (di cui 68 dollari e sfasamento di iniezione E.U. attribuibili variabile e utilizzazione di alla norma NO sistemi elettronici c/ a/ Un'alterazione della qualita' del carburante diesel avrebbe un'influenza sfavorevole sull'emissione e potrebbe incidere sul consumo di carburante per i veicoli utilitari sia pesanti che leggeri. b/ E' sempre necessario verificare la disponibilita', su grandezza naturale, dei nuovi componenti. c/ La differenza si spiega con la lotta contro le emissioni di particelle ed altre considerazioni.