LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
VISTO, il Guardasigilli: MARTELLI -------------
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, dall'altro, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, qui di seguito denominato "accordo", nonche' i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Republica portoghese alla Comunita', CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonche' alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale finlandese sono applicate dal 1o gennaio 1988; CONSIDERANDO che e' opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, e' opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo; HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 L'accordo e' modificato come segue: 1) e' inserito l'articolo seguente: "ARTICOLO 8 bis In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo."; 2) il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, e' sostituito dal testo seguente: "1. La Comunita' estende, per i prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di cui all'accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio finlandese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio finlandese. 2. In materia di prezzi la Finlandia garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio finlandese che nel mercato comune dei prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci di cui all'accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione: - l'osservanza del divieto di concorrenza sleale, - l'osservanza del principio di non discriminazione, - la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita, - l'osservanza delle norme d'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto."; 3) l'allegato e' sostituito dall'allegato al presente protocollo; 4) la tabella di cui al protocollo n. 1 e' sostituita dalla tabella seguente: Codice del sistema Designazione delle merci armonizzato 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili ex 2704 Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba, anche agglomerati: - escluso il carbone di storta
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' e' sostituita dalla tabella seguente: Codice della nomenclatura Designazione delle merci combinata 7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiori a 600 mm, placcati o rivestiti: 7210 70 - dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica: -- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: ex 7210 70 19 --- altri: - rivestiti di cloruro di polivinile 7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: 7212 40 - dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche: -- altri: --- di larghezza superiore a 500 mm: ex 7212 40 91 ---- semplicemente trattati in superficie: - rivestiti di cloruro di polivinile
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Il presente protocollo e' parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1o gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' due febbraio millenovecentottantanove
Allegato
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.