LEGGE 7 gennaio 1992, n. 52

Type Legge
Publication 1992-01-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 05/02/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA TUNISINA A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L' IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LA REPUBBLICA TUNISINA, dall'altro, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Tunisia, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'. 3. La Repubblica tunisina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Tunisia, secondo il seguente scandenzario: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari della Tunisia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie della Tunisia, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base; - le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993. 3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%. _ Numero della _ _ tariffa doganale Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _ 4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Tunisia, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Tunisia.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti. All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentottantasette.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA LIBANESE A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, di seguito denominato "accordo", VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari del Libano, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'. 3. La Repubblica libanese concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenzario: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali, relativi alle importazioni dei prodotti originari del Libano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie del Libano, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base; - le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993. 3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%: _ Numero della _ _ tariffa doganale Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _ 4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con il Libano, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari del Libano.

Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.

Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti. All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette.

Dichiarazione

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania. Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria. Fatto a Bruxelles, addi venticinque giugno millenovecentottantasette.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L' IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LO STATO D'ISRAELE, dall'altro, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, qui di seguito denominato "accordo", VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari d'Israele, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'. 3. Lo Stato d'Israele concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie d'Israele, secondo il seguente scadenzario: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Protocollo - art. 4

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