LEGGE 7 gennaio 1992, n. 54

Type Legge
Publication 1992-01-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 05/02/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il primo protocollo tra gli Stati membri della CEE concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980) e il secondo protocollo tra le stesse parti che attribuisce alla Corte di giustizia alcune competenze per l'interpretazione della citata convenzione di Roma, ambedue firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 del primo protocollo e dall'articolo 3 del secondo protocollo.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Primo Protocollo - art. 1

PRIMO PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980 LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul de KEERSMAEKER Segretario di Stato per gli Affari europei e l'Agricoltura, aggiunto al Ministro delle Relazioni esterne SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Knud Erik TYGESEN Segretario di Stato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Irmgard ADAM-SCHWAETZER Ministro aggiunto agli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodoros PANGALOS Ministro supplente agli Affari esteri SUA MAESTA' IL RE DELLA SPAGNA: Francisco FERNANDEZ ORDONEZ Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Philippe LOUET Ambasciatore straordinario e plenipotenziario IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brian LENIHAN Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Gianni MANZOLINI Segretario di Stato agli Affari esteri SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS Vicepresidente del Governo, Ministro per gli Affari esteri, il Commercio estero e la Cooperazione, Ministro dell'Economia e delle Classi medie, Ministro del Tesoro SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: H. van den BROEK Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Joao de Deus PINHEIRO Ministro per gli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Lynda CHALKER Ministro aggiunto agli Affari esteri e al Commonwealth I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunita' europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi sulla interpretazione: a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata "Convenzione di Roma"; b) delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunita' europee dopo la data dell'apertura alla firma; c) del presente protocollo.

Primo Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza: a) - in Belgio: la Cour de Cassation / het Hof van Cassatie le Conseil d'Etat / de Raad van State, - in Danimarca: Hojesteret, - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshofe des Bundes, - in Grecia: Taualfa alfaniomegataualfataualfa Deltaiotakappaalfasigmatauetaroiotaalfa, - in Spagna: el Tribunal Supremo, - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat, - in Irlanda: the Supreme Court, - in Italia: la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato, - nel Lussemburgo: la Cour Superieure de Justice giudicante in cassazione, - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad, - in Portogallo: o Supremo Tribunal de Justica e o Supremo Tribunal Administrativo, - nel Regno Unito: the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non e' possibile interporre appello; b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Primo Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 1. L'autorita' competente di uno Stato contraente ha facolta' di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o piu' decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato. 2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione. 3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorita' designata da uno di detti Stati. 4. Il Cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunita' europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. 5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta ne' la percezione ne' il rimborso di spese giudiziali.

Primo Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte e' chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Primo Protocollo - art. 5

ARTICOLO 5 Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Primo Protocollo - art. 6

ARTICOLO 6 1. Il presente protocollo entrera' in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrera' in vigore ad una data ulteriore, il presente protocollo entrera' anch'esso in vigore a tale data. 2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreche' abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Primo Protocollo - art. 7

ARTICOLO 7 Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) la data di entrata in vigore del presente protocollo; c) le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3; d) le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8.

Primo Protocollo - art. 8

ARTICOLO 8 Gli Stati contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).

Primo Protocollo - art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo produce i suoi effetti finche' la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.

Primo Protocollo - art. 10

ARTICOLO 10 Ciascuno Stato contraente puo' chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' europee convoca una conferenza di revisione.

Primo Protocollo - art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. -------------- Fatto a Bruxelles, addi' diciannove dicembre millenovecentottantotto.

Dichiarazione

DICHIARAZIONE COMUNE I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, desiderosi di garantire un'applicazione quanto piu' possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni, desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa, ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunita' europee dovrebbe aderire al presente protocollo. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune. ------------- Fatto a Bruxelles, addi' diciannove dicembre millenovecentottantotto.

Secondo Protocollo - art. 1

SECONDO PROTOCOLLO CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE ALCUNE COMPETENZE PER L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980 LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata "convenzione di Roma", entrera' in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione; CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisca un meccanismo che assicuri l'uniformita' della loro interpretazione e che a tal fine e' opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunita' economica europea, HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEL BELGIO: Paul de KEERSMAEKER Segretario di Stato per gli Affari europei e l'Agricoltura, aggiunto al Ministro delle Relazioni esterne SUA MAESTA' LA REGINA DELLA DANIMARCA: Knud Erik TYGESEN Segretario di Stato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Irmgard ADAM-SCHWAETZER Ministro aggiunto agli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodoros PANGALOS Ministro supplente agli Affari esteri SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Francisco FERNANDES ORDONEZ Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Philippe LOUET Ambasciatore straordinario e plenipotenziario IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Brian LENIHAN Vice Primo Ministro e Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Gianni MANZOLINI Segretario di Stato agli Affari esteri SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO: Jacques POOS Vicepresidente del Governo, Ministro per gli Affari esteri, il Commercio estero e la Cooperazione, Ministro dell'Economia e delle Classi medie, Ministro del Tesoro SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: H. van den BROEK Ministro per gli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Joao de Deus PINHEIRO Ministro per gli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Lynda CHALKER Ministro aggiunto agli Affari esteri e al Commonwealth I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunita' europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buon e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della medesima Corte. 2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sara' adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Secondo Protocollo - art. 2

ARTICOLO 2 Il presente protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Secondo Protocollo - art. 3

ARTICOLO 3 Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Secondo Protocollo - art. 4

ARTICOLO 4 Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune. ----------- Fatto a Bruxelles, addi' diciannove dicembre millenovecentottantotto.

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