LEGGE 31 gennaio 1992, n. 64

Type Legge
Publication 1992-01-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 23 (Autorità che sopraintende alla leva) . - 1. Il Ministro della difesa provvede a sopraintendere a tutte le operazioni della leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1: - Il D.P.R. n. 237/1964 reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.