LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla Global Envi- ronment Facility, istituita nell'ambito della Banca Mondiale, e costituita da un Ozone Trust Fund (OTF) e da un Global Environment Trust Fund (GET).
2.Il contributo all'Ozone Trust Fund (OTF) è stabilito in dollari USA 7.620.945, da erogare in tre rate uguali di dollari 2.540.315 ciascuna negli anni 1991, 1992, 1993.
3.Il contributo al Global Environment Trust Fund (GET) è stabilito per il primo anno, 1991, in lire 35 miliardi mentre per i due anni successivi, 1992 e 1993, esso sarà determinato sulla base delle effettive necessità e richieste da parte della Banca Mondiale, nella sua qualità di amministratore del GET, e comunque contenuto nel limite massimo di lire 35 miliardi per ciascun anno.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.