DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447

Type DPR
Publication 1991-12-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/3/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unita' immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche pri- vate, associazioni, circoli o conventi e simili.

2.Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di societa', ad attivita' industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonche' gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalita', dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

3.Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresi' nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

4.Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.

5.Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

6.Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 2

Requisiti tecnico-professionali

1.Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresi' ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 3

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392 ((2))

Art. 4

Progettazione degli impianti

2.I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuzione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformita' alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3.Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformita'. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 5

Installazione degli impianti

1.I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonche' nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.

2.Si intendono altresi' costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformita' alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresi' di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

3.Gli impianti realizzati in conformita' alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonche' alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.

4.Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovra' indicare nella dichiarazione di conformita' la norma di buona tecnica adottata.

5.In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6.Per interruttori differenziali ad alta sensibilita' si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilita' piu' idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

7.Con riferimento alle attivita' produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

8.Per l'adeguamento degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in vigore della legge e' consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purche' l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalita' dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformita' che ne attesti l'autonoma funzionalita' e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 6

Attivita' di normazione tecnica

1.L'UNI ed il CEI svolgono l'attivita' di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 7

Dichiarazione di conformita'

1.La dichiarazione di conformita' viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2.La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.

3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 392. ((2))

Art. 8

Manutenzione degli impianti

1.Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

2.Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita' di primi interventi, che comunque non modifichino la strutture essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 9

V e r i f i c h e

1.

Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti piu' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio. 3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonche' devono darne copia alla persona che utilizza i locali. 4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447".

Art. 10

S a n z i o n i

1.Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2.Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

3.Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4.La violazione reiterata per piu' di tre volte delle norme rela- tive alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

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