DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 83
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva 88/200/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Prima dell'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è inserita la seguente intitolazione: "Titolo I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO NAZIONALE"
2.L'art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni) . - 1. Le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti. 2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente. 3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale. 4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese. 5. L'autorizzazione non può essere concessa: a) se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al più elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta; b) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia; c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonchè gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili; f) se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. 8. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281. 9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8. 10. È vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220. 11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle rela- tive quote, l'autorizzazione decade automaticamente. 12. La società di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 può assumere l'incarico di gestire il patrimonio di società di investimento a capitale variabile".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.