DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 84
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva n. 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Società di investimento a capitale variabile e autorizzazione alla costituzione
1.La società per azioni costituita ed operante in conformità alle disposizioni del presente decreto, che ha per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, è denominata società di investimento a capitale variabile (SICAV).
3.La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di cui all'art. 2 contestualmente al rilascio del parere di cui al comma 2.
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