DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86

Type Decreto legislativo
Publication 1992-01-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;

Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Autorizzazione

1.L'offerta al pubblico in Italia di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede statutaria ed amministrativa all'estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 85/611 e del 22 marzo 1988, n. 88/220 delle Comunità economiche europee è soggetta ad autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

3.L'autorizzazione di cui al comma 1, si intende rilasciata qualora non venga negata dal Ministro del tesoro, con provvedimento da comunicare all'organismo istante entro due mesi dalla presentazione della domanda. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni supplementari all'organismo di investimento collettivo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. La Banca d'Italia e la CONSOB forniscono il parere di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal Ministero del tesoro.

4.Il venir meno, anche di uno solo dei presupposti elencati nel comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza è dichiarata dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.

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