DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Attività soggette
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
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