DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95

Type Decreto legislativo
Publication 1992-01-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 70 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, concernenti l'eliminazione degli olii usati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

2.Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

3.Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.

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