DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 100
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 78/176/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978, 82/883/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, 83/29/CEE del Consiglio del 24 gennaio 1983, 89/428/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto ha come oggetto la prevenzione dell'inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio che utilizza i procedimenti al solfato e al cloro.
2.Per quanto non specificamente indicato nel presente decreto è fatta salva la normativa vigente in materia di inquinamento idrico, di inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti anche con riferimento alle spedizioni transfrontaliere.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.