DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 117
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 65 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/22/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il Ministro della sanità autorizza l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia di cui all'allegato I sentito, su richiesta del responsabile, il Comitato per i medicinali veterinari della Comunità economica europea, di seguito denominato "Comitato".
2.Il responsabile presenta la richiesta, per iscritto, al Ministro della sanità contemporaneamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e ne trasmette una copia al Comitato.
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