LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno ventennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.
2.Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
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